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Scheda tecnica

Consultazione 618/2014/R/eel

Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. Fatturazione del servizio e garanzie contrattuali. Orientamenti finali

11 dicembre 2014

Con il Documento per la consultazione 618/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito i propri orientamenti finali[1] per la definizione del "Codice di rete per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" riguardo ai criteri per la determinazione delle garanzie che l'impresa distributrice ha titolo di chiedere all'utente, ed alle modalità e tempistiche della fatturazione dei corrispettivi.  In esito alle risultanze della consultazione, l'Autorità definirà pertanto il codice di rete che disciplinerà i rapporti contrattuali tra le imprese di distribuzione e gli utenti del servizio partendo dalle tematiche relative alle garanzie e alla fatturazione, a vantaggio di una maggior trasparenza e funzionalità del mercato.
In particolare, sul tema delle garanzie, gli orientamenti finali dell'Autorità confermano quelli iniziali, prevedendo la possibilità di scelta da parte dell'utente tra i seguenti strumenti:

  1. fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta,
  2. deposito cauzionale,
  3. rating,
  4. parent company guarantee.

L'opportunità di ricorrere al rating e alla parent company guarantee da parte della società controllante sussiste tuttavia solo in caso di pagamenti regolari per almeno sei mesi e qualora l'utente o la società controllante siano in possesso di un giudizio di rating (emesso dalle agenzie iscritte o certificate dall'European Securities and Markets Authority - ESMA) superiore ai livelli minimi individuati dall'Autorità. Inoltre, i soggetti che ricorrono al rating o alla parent company guarantee sono tenuti al pagamento di un corrispettivo destinato a un apposito fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) con finalità di tutela del sistema.
Nel caso di ricorso a fideiussione, deposito cauzionale e parent company guarantee, il DCO articola modalità per:

  • la quantificazione della stima dell'importo da versare (garanzia dimensionata rispetto a un periodo di tre mesi di servizio erogato, in luogo dei due inizialmente proposti, in ragione dell'allungamento dei tempi di pagamento delle fatture) e per la definizione della stima;
  • l'adeguamento periodico degli importi di garanzia versati (ogni 3 mesi per le imprese di distribuzione > 100.000 punti serviti; ogni 6 mesi per le imprese di distribuzione < 100.000 punti serviti) in base alla dimensione portafoglio clienti serviti dall'utente.

Nel caso di ricorso a fideiussione o deposito cauzionale sono previste maggiorazioni sugli importi versati in ipotesi di irregolarità nei pagamenti, da accertarsi con verifiche periodiche (ogni 6 mesi per le imprese di distribuzione > 100.000 punti serviti; ogni 12 mesi per le imprese di distribuzione  <100.000 punti serviti). L'importo della maggiorazione è definito sulla base delle somme oggetto di ritardo e sul numero di giorni del medesimo. Inoltre l'importo massimo della maggiorazione è pari alla stima di 5 mesi di erogazione del servizio. Vengono esclusi i casi di ritardo di piccola entità o non direttamente imputabili all'utente.

Nell'eventualità di mancato pagamento delle fatture è previsto che:

  • l'impresa di distribuzione faccia azioni di sollecito e di diffida nei tempi indicati dall'Autorità;
  • qualora l'utente abbia fatto ricorso al rating, in caso di persistente mancato pagamento a valle della diffida il contratto di trasporto si risolva;
  • qualora l'utente abbia fatto ricorso alle altre forme di garanzia, venga escussa la garanzia, se l'esposizione dell'utente risulta superiore ad una determinata soglia minima, e l'impresa di distribuzione chieda l'integrazione delle garanzie;
  • l'utente non possa presentare richieste di switching fino alla reintegrazione delle garanzie.

Riguardo alla fatturazione e pagamenti, gli orientamenti finali dell'Autorità prevedono differenti tipologie di fattura:

  • di ciclo, comprensive di tutte le partite attinenti al servizio di trasporto e a rettifiche dei dati di misura effettivi che sostituiscono dati stimati,  c.d. " conguagli";
  • di rettifica di dati di misura diverse dai "conguagli";
  • per ulteriori prestazioni e altri corrispettivi (es: bonus elettrico, CMOR, CTS).

Con riferimento alle fatture di ciclo e alle fatture di rettifica viene confermato il vincolo di emissione solo successivamente alla messa a disposizione dei relativi dati di misura validati.
Viene modificato l'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari, prevedendo che tutti i dati siano validati entro il quinto giorno lavorativo del mese M+1.
Nell'ottica di rivedere, con successivo provvedimento, gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura anticipando le tempistiche ad oggi vigenti, permane la facoltà di fatturare "per lotti".
Si prevede un termine per l'emissione e la trasmissione della fattura, pari a 2 giorni lavorativi dal termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati. 

Inoltre, viene proposto un termine unico e indifferenziato di pagamento pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.
Infine si introduce un sistema di indennizzi automatici, differenziati per punti di prelievo trattati orari e non trattati orari, al fine di migliorare la qualità dei dati di misura e favorire il rispetto delle tempistiche di messa a disposizione agli utenti dei dati per la fatturazione.
In relazione ad ulteriori aspetti connessi alla disciplina del codice di rete, il documento di consultazione procede a rimuovere l'aggio (pari allo 0,5% di quanto dovuto) che le imprese distributrici trattengono sui versamenti alla Cassa e al GSE. Il rischio di inesigibilità, che tale aggio copriva, risulta infatti ora coperto dalle garanzie, dimensionate anche tenendo conto degli importi relativi agli oneri di sistema.
Infine, il Documento propone una revisione delle tempistiche di versamento degli oneri di sistema alla Cassa e al GSE, almeno per le imprese distributrici con più di 100.000 punti di prelievo.
In relazione all'entrata in vigore degli interventi prospettati, si prevedono tempistiche differenziate.
Riguardo alle garanzie, le disposizioni saranno obbligatorie immediatamente a valle dell'adozione della delibera che seguirà il Documento di consultazione.
Riguardo alla fatturazione, le disposizioni entreranno in vigore immediatamente a valle dell'adozione della delibera, fatte salve le disposizioni relative alla standardizzazione dei documenti di fatturazione che saranno definite successivamente.
I soggetti interessati possono far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 16 gennaio 2015.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] I primi orientamenti sono stati espressi nel Documento per la consultazione 263/2014/R/eel, del 6 giugno 2014

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