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Scheda tecnica

Delibera 668/2014/R/eel

Determinazioni in merito alle richieste di ammissione, per l'anno 2015, al regime di reintegrazione dei costi ex deliberazione dell'Autorità 111/06

29 dicembre 2014

Con la delibera 668/2014/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico vengono accolte e rigettate le richieste di ammissione al regime di integrazione dei costi per l'anno 2015 per gli impianti essenziali.
Infatti, secondo la disciplina definita con la delibera 111/06, gli impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno diritto alla copertura, oltre che dei costi variabili, dei costi fissi da quantificarsi sulla base di criteri previsti. A fronte della copertura dei costi fissi, l'impianto deve essere messo a piena disposizione del sistema e la sua produzione offerta a prezzi non superiori ai costi variabili riconosciuti, anche per le quantità diverse da quelle per cui l'impianto risulti essenziale.

Rispetto alle richieste di ammissione ricevute da parte degli utenti del dispacciamento titolari di impianti considerati essenziale, la delibera 668/2014/R/eel:

  • accoglie le richieste relative agli impianti di San Filippo del Mela 150 kV (utente del dispacciamento: EDIPOWER), di Assemini, Portoferraio, e Sulcis (utente del dispacciamento: ENEL PRODUZIONE) e di Ottana (utente del dispacciamento: OTTANA ENERGIA);
  • rigetta le richieste relative a San Filippo del Mela 220kV(utente del dispacciamento: EDIPOWER), di Milazzo (utente del dispacciamento EDISON TRADING) e di  Priolo (utente del dispacciamento: ENEL PRODUZIONE)

Per gli impianti per cui viene rigettata la richiesta di ammissione al recupero dei costi per l'anno 2015, viene comunque applicato il regime di essenzialità definito con il decreto legge 91/14 dal 1 gennaio 2015 fino all'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi.
 

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