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Scheda tecnica

Delibera 37/2015/R/gas

Disposizioni in materia di sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento del gas naturale

06 febbraio 2015

Con la Delibera 37/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico approva alcune proposte di aggiornamento del Codice di rete presentate da Snam Rete Gas, in materia di organizzazione del sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento del gas naturale.
In particolare, in seguito  alla sentenza n. 3030/2012 con cui  il TAR Lombardia aveva  annullato parzialmente la delibera 181/2012/R/gas e nelle more dell'esito del giudizio di appello presso il Consiglio di Stato, l'Autorità aveva richiesto a Snam Rete Gas con la delibera 15/2013/R/gas di predisporre e trasmettere una proposta di modifica del codice di rete relativa all'organizzazione del sistema di garanzie e, nello specifico, in riferimento al rating creditizio come forma di garanzia a copertura dell'esposizione potenziale del singolo utente.
Tale modifiche dovevano recepire alcuni criteri indicati nella delibera, in particolare con riferimento:

  1. al possesso da parte di un'utente di adeguato rating creditizio;
  2. all'esposizione massima consentita all'utente in possesso di rating creditizio;
  3. alla presentazione da parte dell'utente di lettera di garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato rating creditizio;
  4. alla valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio prestato in garanzia dall'utente.

Alla luce della sentenza n. 4629/2014 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'appello dell'Autorità, riformando la sentenza in primo grado, con la delibera 37/2015/R/gas l'Autorità approva le proposte presentate da Snam Rete Gas, limitatamente alle modifiche relative alle lettere (a), (b) e (c).
In base a tali criteri, viene quindi previsto che nei confronti dell'utente in possesso di un adeguato rating creditizio sia consentita una esposizione - relativamente alle sole partite future-  per un importo massimo inferiore alle partite economiche riferite al massimo prelievo atteso considerato per l'utente che non sia regolare nei pagamenti; inoltre, nel caso in cui l'utente del bilanciamento presenti una lettera di garanzia emessa dalla controllante in possesso di adeguato rating creditizio, l'importo indicato nella medesima lettera sia considerato ai fini della verifica del rispetto del livello di garanzie entro lo stesso limite previsto per il possessore di rating.
In relazione alla valorizzazione del gas detenuto in stoccaggio come garanzia (lettera (d)), l'Autorità ha ritenuto che le modifiche presentate da Snam non sono coerenti con quanto indicato nella delibera 15/2013/R/gas in quanto, in luogo di un parametro idoneo a considerare la volatilità delle quotazioni di prodotti a termine del gas, viene preso a riferimento il minimo prezzo di remunerazione dei 12 mesi precedenti. Pertanto la delibera ha richiesto a Snam una nuova proposta nell'ambito della più generale revisione dell'istituto del gas in garanzia attualmente in fase di predisposizione da parte degli operatori.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.