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Scheda tecnica

Deliberazione 79/2015/R/eel

Completamento della regolazione in materia di teledistacco degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media tensione per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

27 febbraio 2015

Con la Delibera 79/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico completa la regolazione in materia di teledistacco degli impianti eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi in media tensione.
In particolare, la Delibera 79/2015/R/eel ha stabilito che tutte le imprese distributrici che dispongono almeno di una cabina primaria (e non più solo quelle che dispongono di cabine primarie direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale) debbono implementare un sistema centralizzato in grado di inviare i segnali necessari per l'attivazione del teledistacco agli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica connessi alle reti di media tensione. Pertanto, il vigente obbligo viene esteso alle imprese distributrici che dispongono di una (o più) cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, facendo sì che anch'esse ricevano i segnali finalizzati al teledistacco direttamente da Terna, e non più da un'altra impresa distributrice: l'obiettivo è quello di consentire la semplificazione e la velocizzazione della trasmissione dei segnali.
Le imprese distributrici che dispongono solo di una o più cabine primarie non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale avranno più tempo - rispetto alle altre imprese distributrici già soggette all'obbligo - per completare gli interventi tecnici di retrofit necessari ad implementare il sistema centralizzato: la scadenza è posticipata (dal 31 agosto 2015) al 31 gennaio 2016.
Infine, la Delibera 79/2015/R/eel conferma come definitivi i valori dei premi già stabiliti[1] per promuovere l'implementazione, da parte dei produttori, della parte del sistema di teledistacco di propria competenza:

  1. 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;
  2. 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;
  3. 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia,

nel caso di produttori che implementano la parte del sistema di teledistacco di propria competenza entro il 30 giugno 2015, in tempo utile affinché tali dispositivi possano essere preventivamente verificati dalle imprese distributrici, anche durante le fasi di collaudo del sistema.

Il premio rimane convenzionalmente posto pari alla metà dei valori sopra riportati nel caso di produttori che implementeranno la parte del sistema di teledistacco di propria competenza tra l'1 luglio 2015 e il 31 agosto 2015.
La Delibera 79/2015/R/eel si innesta su un tema che è andato sviluppandosi in modo piuttosto articolato, del quale - a scopo illustrativo - si richiamano di seguito, in modo sintetico e cronologico, alcuni degli elementi principali.

Con la Delibera 344/2012/R/eel, l'Autorità aveva verificato positivamente la "Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita in condizioni di emergenza del Sistema Elettrico Nazionale (RIGEDI)[2], come inizialmente predisposto da Terna, precisando sin dall'inizio che tale procedura sarebbe stata attivata qualora si fossero verificate situazioni critiche per la sicurezza del sistema elettrico.
Nel frattempo, il CEI aveva aggiornato la Norma CEI 0-16 [3]nella parte relativa alla partecipazione al piano di difesa degli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione; in particolare, definendo i requisiti tecnici di cui devono disporre gli impianti fotovoltaici ed eolici aventi potenza nominale complessiva dei gruppi di generazione maggiore o uguale a 100 kW connessi alle reti di media tensione affinché sia possibile operare il teledistacco in condizioni di emergenza.
Con la Delibera 562/2012/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha poi previsto che la medesima norma CEI trovi applicazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da connettere in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia successiva al 31 dicembre 2012.
Terna, previa propria consultazione, ha quindi aggiornato il Codice di rete[4]definendo le condizioni per le comunicazioni tra la medesima Terna e le imprese distributrici, nonché i requisiti dei sistemi che le imprese distributrici devono implementare per ricevere i segnali da Terna e indirizzarli ai produttori interessati dal teledistacco. In particolare, il Codice è stato aggiornato al fine di:

  • consentire lo scambio dei dati tra imprese distributrici e Terna tramite l'utilizzo di canali preesistenti per il telecontrollo o i sistemi di difesa (limitando quindi il più possibile l'impatto in fase di implementazione);
  • unificare le possibili soluzioni e definire provvedimenti di rapida implementazione e limitato impatto economico rispetto a soluzioni alternative;
  • disporre di linee guida univoche per la realizzazione dei sistemi;
  • ampliare, con soluzioni facilmente implementabili, i quantitativi di generazione distribuita distaccabile in tempo reale, cioè con tempistiche di preavviso dell'ordine di pochi minuti, molto più ridotte rispetto a quelle precedentemente necessarie. Ciò per consentire un contenimento della durata dell'eventuale distacco e una riduzione della potenza coinvolta.

Con la Delibera 421/2014/R/eel, l'Autorità ha inoltre:

  • verificato positivamente la versione aggiornata[5]del RIGEDI, prevedendo che esso trovi applicazione a decorrere dall'1 settembre 2015;
  • esteso l'obbligatorietà dell'applicazione delle disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 anche agli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi - o da connettere - in media tensione per i quali la data di invio della richiesta di connessione completa sia antecedente all'1 gennaio 2013, specificando che tali impianti di produzione debbano essere allo scopo adeguati entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva;
  • definito i premi finalizzati a promuovere l'implementazione, da parte dei produttori, della parte del sistema di teledistacco di propria competenza entro il 31 agosto 2015, i cui valori - su menzionati - sono stati resi definitivi dalla Delibera 79/2015/R/eel;
  • previsto che le imprese distributrici che disponevano almeno di una cabina primaria direttamente connessa alla rete di trasmissione nazionale debbano implementare, entro il 31 agosto 2015, un sistema centralizzato in grado di ricevere da Terna i segnali necessari per l'attivazione del teledistacco e di inviarli agli impianti interessati dal teledistacco; i costi sostenuti dalle imprese distributrici per gli investimenti derivanti dal presente provvedimento trovano copertura tramite le tariffe di distribuzione.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] Delibera 421/2014/R/eel
[2] Allegato A72
[3] Norma CEI 0-16: paragrafo 8.8.6.5 e Allegato M
[4] Allegato A72
[5] Allegato A72 modificato

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