Seguici su:






Scheda tecnica

Consultazione 186/2015/R/eel

Energy footprint: messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione

27 aprile 2015

Con il documento per la consultazione 186/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alle diverse modalità di messa a disposizione dei dati storici di consumo di energia elettrica [1] ai clienti finali in bassa tensione, in attuazione delle norme del Decreto Legislativo n. 102/2014 [2] di recepimento della Direttiva europea 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
Lo schema di consultazione esamina distintamente due tipologie di dati storici di consumo, che costituiscono un capitale informativo adeguato per monitorare il prelievo e, se diverso, il consumo effettivo di energia elettrica e predisporre audit energetici e suggerimenti pratici in grado di ridurre l'impatto energetico del consumo di ciascun cliente (cosiddetto "energy footprint"):

  • dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione (utili al cliente finale principalmente per poter effettuare scelte contrattuali consapevoli) il cui obbligo di messa a disposizione ricadrà sui venditori, inclusi quelli di maggior tutela.
    Con riferimento alla profondità temporale dei dati da mettere a disposizione del cliente finale, l'Autorità ritiene utile rendere sempre disponibili i dati storici corrispondenti agli intervalli di fatturazione relativi ad "almeno i tre anni precedenti" anche al cliente che, in tale periodo, abbia cambiato fornitore. Pertanto, nei casi di switching il distributore dovrà fornire non solo i dati di lettura rilevati sul punto di fornitura in occasione del cambio fornitore, ma anche i dati storici di misura rilevati prima dell'inizio del nuovo rapporto contrattuale e con una profondità temporale di 36 mesi (anziché 12 mesi[3]).
    L'Autorità ritiene che possano essere inoltre forniti, a breve, anche i dati relativi alla potenza massima effettivamente prelevata (come valore massimo mensile della potenza media nei quindici minuti). La messa a disposizione ai clienti finali di tali dati dovrà avvenire con le stesse modalità previste in relazione agli "elementi di dettaglio" della Bolletta 2.0;
  • dati storici di consumo corrispondenti ai profili temporali di consumo, utili soprattutto per verificare il proprio comportamento di consumo, anche al fine di modificarlo per minimizzare i consumi a parità di servizio energetico finale. Dal momento che i dati di prelievo corrispondenti al profilo temporaleattualmente sono registrati, ai fini della fatturazione, solo con riferimento alle fasce orarie per tutti i clienti domestici e per i clienti non domestici con potenza inferiore a 55 kW, per acquisire tali dati è necessario disporre di un particolare dispositivo[4]. Al fine di promuovere un'ampia diffusione dei dispositivi che permettono la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo, l'Autorità illustra nel documento di consultazione i propri orientamenti finali sui dispositivi collegati tramite la linea elettrica (soluzione "B") oppure in grado di leggere l'impulso ottico sul frontalino del contatore ("accoppiamento ottico": soluzione "C").
    In particolare, l'Autorità ritiene che la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo potrà costituire un'opzione a disposizione del venditore, ma non un obbligo per il medesimo (così come non lo sarà per l'esercente di maggior tutela): la regolazione dovrebbe assicurare al cliente di ottenere tali dati storici attraverso un'offerta commerciale, sviluppata non solo da parte di venditori di energia elettrica, ma anche di altri soggetti commerciali interessati (es: operatori di telecomunicazione, produttori di applicazioni software, venditori di elettrodomestici, fornitori di soluzioni di arredo o di domotica, fornitori di servizi energetici ed Energy service companies). Inoltre, la regolazione intende garantire un approccio neutrale tra le diverse soluzioni tecnologiche disponibili.
    Per promuovere un'ampia diffusione dei dispositivi, l'Autorità conferma di non ritenere possibile una regolazione tariffaria dei dispositivi e prevede un approccio "market-based"per la formazione del prezzo all'ingrosso dei dispositivi in modo non-discriminatorio, tenendo anche conto anche dei casi in cui il distributore si sia già avvalso di contributi tariffari per la sperimentazione del dispositivo.
    L'impresa di distribuzione che abbia sviluppato e testato un dispositivo proprietario collegato al contatore tramite la linea elettrica in bassa tensione ("soluzione B") dovrà proporre all'Autorità una modalità per la formazione del prezzo di vendita all'ingrosso (tipo "asta"), che risponda a specifici criteri di trasparenza, garanzia del comportamento non-discriminatorio e ripartizione dei vantaggi di costo derivanti dalla  scala di produzione dei dispositivi. La domanda sarà determinata dalle "prenotazioni" che i diversi soggetti interessati (venditori di energia elettrica o altro soggetto commerciali interessati) potranno formulare dopo una adeguata fase di disclosure tecnica; il rischio derivante dall'incertezza sulla effettiva domanda dei consumatori per tali dispositivi resterà in capo ai venditori e agli altri soggetti interessati e non vi saranno forme di socializzazione tariffaria. Sono previste anche norme particolari per permettere agli esercenti di maggior tutela di partecipare all'asta per la formazione del prezzo "all'ingrosso" dei dispositivi di tipo B, con modalità e profili di rischio analogo ai venditori del mercato libero.
    Infine, il documento illustra anche gli orientamenti dell'Autorità in merito alla diffusione dei dispositivi che rilevano l'impulso ottico sul frontalino del misuratore (soluzione C). Tali dispositivi, essendo esterni al sistema elettrico, non richiedono una specifica regolazione se non alcune norme mirate ad evitare che le imprese distributrici, in particolare in occasione delle manutenzioni in loco dei contatori, adottino comportamenti non appropriati di distacco ingiustificato dei dispositivi, che ne ostacolano la diffusione e il funzionamento regolare.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 30 maggio 2015.

----------------
[1] Non vengono esaminati in questa consultazione gli aspetti di messa a disposizione dei dati di consumo di gas, a cui verranno dedicati successivi documenti per la consultazione.
[2] Articolo 9, comma 6, lettera b).
[3] Delibera ARG/elt 42/08,  art 8. [4] La consultazione 232/2014/R/eel ha analizzato dal punto di vista tecnologico le soluzioni per fornire al cliente dati storici corrispondenti al profilo temporale di consumo ulteriori rispetto ai dati di misura già disponibili per la fatturazione, in quanto i dati di misura per la fatturazione al momento scontano la poca granularità e la lontananza dal tempo reale. Le modalità tecnologiche analizzate dalla ricognizione per l'acquisizione di dati corrispondenti ai profili temporali di consumo sono state le seguenti:

  • Soluzione A) - Sistema telelettura tradizionale (servizio di misura): utilizza il normale circuito di telelettura, senza alcun particolare dispositivo, per acquisire più dati di quelli strettamente necessari alla fatturazione e trasferirli su un server internet in modo che siano resi disponibili al cliente tramite interfaccia web; una simile ipotesi comporta costi e richiede modifiche alla regolazione del settlement;
  • Soluzione B) - Dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica: mette a disposizione i dati attraverso un dispositivo posto in casa del cliente (in una presa elettrica) e collegato al misuratore attraverso comunicazione sulla linea elettrica di bassa tensione (sistema "power line carrier" o PLC); al momento tale soluzione, che è stata testata in un progetto pilota sotto la supervisione dell'Autorità, è disponibile per i contatori realizzati da Enel e utilizzati anche da diverse imprese distributrici locali;
  • Soluzione C) - Dispositivo "accoppiato" al misuratore in grado di rilevare il lampeggio led: applica al misuratore un piccolo dispositivo capace di rilevare otticamente il lampeggio del led rosso presente sul frontalino del misuratore e trasferisce i dati così acquisiti a un server internet in modo che siano resi disponibili al cliente tramite interfaccia web. Tale soluzione è completamente esterna al sistema elettrico.

Nell'ambito della consultazione 232/2014/R/eel è stata ipotizzata anche una Soluzione D) -  Centralizzazione nella cabina secondaria di un sistema di acquisizione dei dati di consumo per l'efficienza energetica.
I risultati della prima consultazione (232/2014/R/eel) sono sintetizzati nell'Appendice al documento di consultazione 186/2015/R/eel.