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Scheda tecnica

Delibera 258/2015/R/com

Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale

04 giugno 2015

Con la delibera 258/2015/R/eel, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha modificato ed integrato la disciplina sulla morosità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, rivedendo inoltre la procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche.
Il provvedimento approva disposizioni che riguardano anche diverse aree tematiche ritenute prioritarie, che, nell'ambito della regolazione del mercato retail, verranno successivamente disciplinate, tra cui la fatturazione di conguaglio, le modalità per incentivare la fatturazione su consumi effettivi o autoletture e l'implementazione del SII. Viene altresì previsto che, al fine di prevenire la sospensione della fornitura in caso di risposte non esaustive in tema di fatturazione, sia integrato il contenuto minimo delle risposte motivate a reclami scritti o richieste di rettifica di fatturazione che hanno come oggetto la contestazione di importi fatturati anomali. Tale integrazione avverrà con successivo provvedimento anche al fine di sentire sul tema le associazioni rappresentative dei clienti finali. In particolare,  si evidenziano le seguenti disposizioni:

A) i contratti di fornitura in essere

costituzione in mora (con decorrenza dalla data pubblicazione della delibera).

  • La procedura di costituzione in mora deve essere effettuata con riferimento a tutte le fatture non pagate dal cliente finale, per una rafforzata tutela dei consumatori.
  • La riduzione delle tempistiche previste nella procedura di costituzione in mora applicabile in caso di morosità reiterate (richieste di sospensioni per morosità effettuate sul medesimo punto nei 90 giorni successivi ad una richiesta di sospensione precedente): ad esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore a 10 giorni dall'emissione della comunicazione di costituzione in mora (in luogo di un tempo minimo di circa 20 giorni nei casi di morosità non reiterate). Il provvedimento intende distinguere tra i casi di morosità occasionali e reiterate (per queste ultime sono previste tempistiche più stringenti)

rateizzazione (con decorrenza dalla data pubblicazione della delibera).

  • Allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione, prevedendo che tale richiesta possa avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta (ciò significa che la richiesta potrà avvenire entro 30 giorni dall'emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni), per una rafforzata tutela dei consumatori.

responsabilizzazione dei distributori
In questo caso si distinguono:

  1. Interventi per entrambi i settori elettricità e gas (con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento).
    • Definizione degli indennizzi per l'utente da applicare all'impresa di distribuzione in caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla regolazione.
    • Obbligo per l'impresa di distribuzione di sospendere la fatturazione o di stornare le fatture già emesse con riferimento ai punti per i quali l'impresa non ha effettuato gli interventi di sospensione o di interruzione nei termini previsti dalla regolazione fino alla data di esecuzione dell'intervento. A seguito dell'intervento, il venditore sarà tenuto a pagare il 50% degli importi relativi all'erogazione del servizio da parte dell'impresa di distribuzione con riferimento al periodo compreso tra il termine previsto dalla regolazione e l'intervento medesimo.
  2. interventi specifici sul gas naturale
    • Revisione della Capacità mensile di Interruzione della fornitura (CMI) come previsto dalla deliberazione 84/2014/R/gas (con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento)
    • Facoltà di mettere a disposizione, a pagamento, extra-capacità di sospensione al venditore; in tali casi è previsto che il prezzo della prestazione non possa essere superiore ad un livello fissato dall'Autorità (con decorrenza dal 1 settembre 2015)
    • Definizione della capacità di sospensione per aree geografiche più ampie, quale l'ambito o la regione (rinviato a successivo provvedimento).
  3. Interventi specifici sull'energia elettrica (con decorrenza dal 1° settembre 2015).
    • Integrazione della disciplina della morosità al fine di coordinare specifiche procedure di sospensione e eventualmente interruzione della fornitura per contatori non telegestiti o qualora i medesimi contatori non diano esito alla richiesta di sospensione da remoto. In tali casi, ove la procedura di sospensione della fornitura abbia avuto esito negativo e l'interruzione sia tecnicamente fattibile, l'impresa di distribuzione comunicherà al venditore la possibilità di effettuare l'intervento di interruzione del punto, indicando una stima di massima del relativo costo affinché il venditore possa optare per questa alternativa.

mancata coincidenza tra utente e venditore (con decorrenza dal 1° settembre 2015)

  • Definizione di una specifica disciplina applicabile nei casi di risoluzione del contratto di trasporto/distribuzione a seguito di eccezione di inadempimento tra l'utente della rete e la controparte commerciale, per una rafforzata tutela dei consumatori. Tale disciplina prevede:
    • specifici obblighi di comunicazione da parte della controparte commerciale al cliente finale (all'atto della stipula del contratto, con integrazione delle clausole del contratto di vendita e specifiche comunicazioni qualora si verifichi tale fattispecie)
    • previsioni dell'eventuale attivazione dei servizi di ultima istanza qualora il cliente finale si venga a trovare senza venditore.

     

B) contratti di fornitura in essere

switching con riserva

  • Allineamento delle tempistiche dell'istituto dello switching con riserva a quelle dello switching ordinario:
    • per il settore del gas naturale, viene definito un intervallo di tempo tra la data ultima per la presentazione della richiesta di switching e l'inizio della fornitura da parte del nuovo entrante non superiore a tre settimane, pur confermando l'avvio vincolato al primo giorno del mese (con decorrenza dal 1° gennaio 2016);
    • per il settore dell'energia elettrica, si rinvia la revisione delle tempistiche relative allo switching con riserva alla reingegnerizzazione dello switching prevista per il SII (decorrenza rinviata a successivo provvedimento).
  • Integrazione delle informazioni messe a disposizione del venditore entrante in caso di richiesta di switching con riserva, in conformità con le garanzie sul trattamento dei dati personali (per il settore dell'energia elettrica la decorrenza coincide con l'inizio dell'operatività del processo di switching nell'ambito del SII e per il settore del gas naturale a decorrere dall'1 gennaio 2016).

cessione del credito per uscite servizi ultima istanza (con decorrenza dal 1° settembre 2015).

  • Omogeneizzazione della disciplina prevista per il servizio di salvaguardia a quella del servizio di default, indicando tra l'altro la possibilità del venditore entrante di revocare lo switching sulla base delle informazioni che l'impresa dovrà mettere a disposizione del medesimo venditore.
  • Integrazione della disciplina, per entrambi i settori, indicando un termine per il pagamento del credito ceduto da parte dell'utente della rete entrante. Viene inoltre chiarito che la regolazione di tali partite avviene tra l'esercente il servizio di ultima istanza e l'utente della rete.

sistema indennitario

  • integrazioni puntuali all'attuale disciplina per il settore dell'energia elettrica, principalmente legate alla modifica dei tempi di fatturazione del corrispettivo CMOR da parte dell'impresa di distribuzione (con decorrenza dal 1° agosto 2015).
  • estensione del sistema indennitario al settore del gas naturale e efficientamento complessivo della disciplina per il settore dell'energia elettrica direttamente nel SII, garantendo maggiore semplificazione e tempestività del processo (decorrenza rinviata a successivo provvedimento).

C) altri casi specifici

deposito cauzionale (con decorrenza dalla data pubblicazione della delibera).

  • Viene dettagliata la regolazione relativa ai depositi cauzionali per i servizi di tutela al fine di prevedere l'incremento del livello del deposito cauzionale per i clienti che non hanno diritto al bonus, con specifico riferimento a casi di morosità reiterata. L'intervento è finalizzato a distinguere tra i casi di morosità occasionali e reiterate, minimizzando altresì l'onere relativo ai clienti regolari nei pagamenti.

disciplina del servizio di default (con decorrenza dall'1 settembre 2015).

  • Viene stabilito uno specifico obbligo, in capo all'utente che ha chiesto la cessazione amministrativa per morosità del cliente finale, di fornire all'impresa di distributore i documenti comprovanti l'inadempimento del cliente; ciò al fine di poter meglio gestire le iniziative giudiziarie.
  • Viene dettagliata la disciplina di attivazione dei servizi di ultima istanza, al fini di attivare il FUI per il cliente finale servito nell'ambito del servizio di default che abbia regolarizzato la propria posizione con il precedente venditore, qualora il cliente soddisfi i restanti requisiti per beneficiare del FUI.


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.