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Scheda tecnica

Consultazione 272/2015/R/gas

Implementazione dei primi processi di mercato nell’ambito del sistema informativo integrato (Sii) per il settore del gas naturale

05 giugno 2015

Con il documento di consultazione 272/2015/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti relativi alla implementazione, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), dei primi processi di mercato e, in particolare, dei processi relativi al settlement gas nonché all'estensione anche per il settore gas della funzionalità di pre-check, rinviando ad una successiva consultazione la trattazione della gestione della voltura contrattuale.
Tale documento 272/2015/R/gas fa seguito al documento per la consultazione 192/2014/R/gas con il quale il Regolatore ha già individuato un possibile percorso di sviluppo del SII per il settore del gas naturale, sostanzialmente condiviso dagli operatori che hanno preso parte al processo di consultazione, rimarcando l'opportunità di seguire l'approccio metodologico caratterizzato da gradualità, efficienza e affidabilità.
Nello specifico, il documento, dopo una prima parte introduttiva relativa alla disciplina regolatoria vigente in materia (cap.1) e allo stato dell'arte relativo al popolamento e aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (RCU) per il settore del gas (cap.2), affronta il tema dell'implementazione dei primi processi relativi al settlement (cap.3), in particolare prevedendo la centralizzazione per il tramite del SII di alcuni scambi informativi a favore dei venditori.
In relazione alla comunicazione entro il 31 luglio dei dati relativi all'anagrafica annuale (prelievo annuo e profilo di prelievo) stabiliti dalla disciplina sul settlement gas, è orientamento dell'Autorità prevedere che le imprese di distribuzione siano tenute, entro il quinto giorno lavorativo antecedente il termine del 31 luglio, ad aggiornare tutti i dati costituenti il RCU. Sarà, poi, compito del SII effettuare le comunicazioni a vantaggio del venditore. Viene inoltre posta in consultazione una semplificazione di contenuto prevedendo l'eliminazione degli elementi funzionali alla determinazione del prelievo annuo, In relazione alla comunicazione entro il sestultimo giorno di ciascun mese M-1 dei dati relativi all'anagrafica mensile (ossia dell'elenco dei punti nella titolarità del venditore nel mese M e dei dati del RCU relativi ai punti acquisiti per switching), l' Autorità prevede, anche alla luce delle nuove tempistiche approvate con riferimento allo switching gas , che l'impresa di distribuzione sia tenuta a comunicare gli esiti degli switching mensili al SII entro, e non oltre, la fine del secondo giorno lavorativo precedente il sestultimo. Sul punto si intende, inoltre, prevedere che sia il SII stesso a trasmettere i dati tecnici e contrattuali al venditore subentrante nel mese di competenza. Tale soluzione, se adottata, porrebbe le condizioni per valutare un'opzione alternativa a quella della semplice trasmissione mensile da parte del SII dell'intero elenco nella titolarità di ciascun venditore, prevedendo invece che il SII effettui mensilmente la comunicazione ai soli venditori interessati da switching, trasmettendo ai subentranti tutti i dati costituenti il RCU, per i soli PdR acquisiti, e agli uscenti l'elenco dei PdR non più nel proprio portafoglio. Nel caso si approvasse tale soluzione, il Regolatore specifica che verrebbe comunque prevista, per i venditori non interessati da variazioni della propria quota di mercato, una funzionalità di interrogazione del SII appositamente predisposta per scaricare l'elenco dei PdR forniti. Nelle more della gestione del processo di switching nell'ambito del SII, l'Autorità ritiene inoltre opportuno introdurre una procedura di gestione degli eventuali disallineamenti presenti nelle anagrafiche, analoga a quella già stabilita per il settore elettrico, nonché estendere la disciplina degli indennizzi automatici già prevista per il settore elettrico, per il mancato rispetto - da parte dell'impresa di distribuzione - dei termini relativi alla comunicazione al SII funzionale all'aggiornamento mensile del RCU.
Inoltre, il Regolatore propone alcuni orientamenti relativi all'aggregazione delle misure e alla profilazione con riferimento ai punti letti con una frequenza inferiore alla mensile, prevedendo il passaggio delle suddette attività in capo al SII.

Il documento (cap. 4) illustra le modalità operative di estensione della funzionalità del pre-check, secondo i criteri e le tempistiche affini a quanto già individuato per il settore elettrico. Per rendere effettiva tale funzionalità, è tuttavia necessario garantire la corretta compilazione, per tutti i PdR, dei campi del RCU utilizzati per la consultazione, ossia quelli relativi al codice fiscale e alla Partita IVA del cliente finale. L'Autorità intende, pertanto, prevedere che:

  1. il SII trasmetta ai venditori interessati l'elenco dei PdR nella propria titolarità per i quali i suddetti campi risultano non valorizzati o non correttamente compilati, nonché la motivazione dell'invio;
  2. i venditori abbiano a disposizione trenta giorni lavorativi per recuperare le informazioni richieste e comunicarle al SII;
  3. il SII proceda all'allineamento con le imprese di distribuzione, entro dieci giorni lavorativi dal termine dei trenta giorni dati ai venditori per recuperare le informazioni e comunicarle al SII (precedente lettera b);
  4. il SII informi l'Autorità degli esiti dell'attività condotta, con l'evidenza dei casi di fallimento.

Inoltre il Regolatore ritiene opportuno rendere obbligatorio, ai fini dell'accessibilità alla funzionalità del pre-check, l'accreditamento delle controparti commerciali del cliente finale, prevedendo anche delle modifiche - rispetto a quanto previsto dalla vigente procedura - con l'obiettivo di responsabilizzare maggiormente i venditori .

Da ultimo, il documento prospetta le tempistiche di entrata in vigore delle diverse implementazioni illustrate, ipotizzando che il provvedimento sia adottato entro la prima metà di luglio, con uno scadenziario che si completa con il 1 ottobre 2016.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e proposte entro e non oltre il 6 luglio 2015.

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 


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