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Scheda tecnica

Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale

Delibera 218/2016/R/idr

06 maggio 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 218/2016/R/idr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce le disposizioni per l'erogazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato, approvando il Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII), allegato alla stessa delibera.
Il provvedimento, che segue il documento per la  consultazione 42/2016/R/idr di cui ne conferma l'impostazione generale, introduce un primo nucleo di disposizioni relative alla misura di utenza, rinviando a successivi provvedimenti la disciplina relativa alle misura delle utenze industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, il tema del Bilancio idrico e l'introduzione a definizione di livelli di performance del servizio di misura.
In particolare la disciplina tratta dei seguenti aspetti:

 

  • Responsabilità del servizio di misura - La responsabilità della misura è affidata ai gestori del SII che gestiscono l'attività di acquedotto sul territorio nazionale e che provvedono a fatturare, per i medesimi livelli di consumo, anche i corrispettivi di fognatura e depurazione.
  • Obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori di utenza - I gestori sono tenuti a garantire l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori (anche qualora richiesta dall'utente finale), nonché al rispetto dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici di legge.
  • Obblighi di raccolta delle misure di utenza - Si introduce un numero minimo annuo di tentativi di raccolta della misura, differenziato in funzione della categoria di consumo (per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc 2 tentativi di raccolta l'anno, per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc 3 tentativi di raccolta l'anno); tali tentativi di raccolta devono rispettare distanze temporali minime (rispettivamente 150 e 90 giorni solari). Nei casi di utenze con misuratori non accessibili o parzialmente accessibili per cui il tentativo di raccolta risulti fallito almeno due volte consecutive e in assenza di recenti autoletture validate, si prevede l'obbligo di reiterare il tentativo una volta, al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche in fasce orarie diverse da quelle usuali. E' inoltre previsto che i gestori si dotino di procedure con fotolettura.
  • Procedura di autolettura dei misuratori di utenza - I gestori sono tenuti a mettere a disposizione degli utenti finali almeno tre modalità di autolettura (messaggio SMS, telefonata, web chat), attive in ogni momento per 365 giorni all'anno. Le misure comunicate con autolettura sono da prendersi in carico da parte dei gestori (tranne nei casi di dati palesemente errati) ai fini della validazione e dell'utilizzo per la fatturazione, fornendo riscontro all'utente finale in caso di mancata presa in carico o mancata validazione.
  • Validazione delle misure - I gestori sono tenuti a effettuare la validazione delle misure, ottenute sia da raccolta che da autolettura.
  • Modalità di calcolo del consumo medio annuo e di stima e ricostruzione dei dati - Si definiscono le modalità di calcolo per il consumo medio annuo, da utilizzare anche ai fini della determinazione del numero minimo annuo di tentativi di raccolta della misura, e si introduce un metodo per la stima e la ricostruzione dei dati di misura.
  • Archiviazione e messa a disposizione agli aventi titolo dei dati di misura - Si introduce l'obbligo per i gestori di conservare per 5 anni i dati di misura validati,  nonché quello di garantire all'utente e agli eventuali altri soggetti aventi titolo la fruizione dei dati di misura.
  • Obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità - Sono disciplinati gli obblighi e le modalità di registrazione dei dati relativi ai tentativi di raccolta delle misure ed alle autoletture ricevute, inoltre è previsto l'obbligo di comunicazione annuale all'Autorità di informazioni sulla misura di utenza.

 

La delibera 218/2016/R/idr prevede, inoltre, un'integrazione agli obblighi di comunicazione agli utenti tramite le bollette (come da delibera 586/2012/R/idr), definendo che la bolletta riporti, oltre al dato relativo al consumo medio annuo dell'utente, anche il numero minimo di tentativi di raccolta della misura annui.
La delibera prevede, infine, che le disposizioni del TIMSII trovino attuazione dal 1 luglio 2016 (salvo alcuni aspetti che trovano applicazione nel corso del 2017), ma riconosce che qualora i gestori dimostrino di non poter ottemperare alle disposizioni, l'Ente di governo d'ambito possa presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo di dodici mesi.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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