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Scheda tecnica

Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020

Delibera 223/2016/R/gas

13 maggio 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 223/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce i criteri che dovranno regolare l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di consegna a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2020 e disciplina le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione.

Il provvedimento, che considera gli esiti della consultazione al riguardo (dco 93/2016/R/gas), tra gli elementi innovativi prevede in particolare:

 

  • durata delle polizza estesa a quattro anni, in luogo degli attuali tre;

 

  • conferma del Comitato italiano gas (CIG) nel ruolo di contraente dell'assicurazione per conto dei clienti finali,e dello Sportello per il consumatore di energia quale punto di contatto informativo;
  • individuazione dei beneficiari dell'assicurazione limitata a tutti i punti di riconsegna relativi a utenze domestiche e a condominio con uso domestico, come definiti dal TIVG, e ai punti di riconsegna dotati di misuratori di classe non superiore G25 relativi ad attività di servizio pubblico e alle utenze per usi diversi, come definiti ai sensi del TIVG;
  • incremento dei massimali di indennizzo relativi alla sezione incendio e alla sezione infortuni;
  • riduzione dei termini per il pagamento del premio minimo annuo, per il quale è previsto che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) versi al CIG il relativo importo, e conferma delle attuali tempistiche dei flussi di riscossione delle quote a copertura dei costi dell'assicurazione (dai clienti finali assicurati alle imprese di vendita, da queste alle imprese di distribuzione e da queste alla CSEA);
  • possibile sostituzione della clausola in materia di disdetta in caso di sinistro, esercitabile dalla sola contraente, con una clausola in materia di recesso unilaterale, esercitabile da entrambe le parti per giustificato motivo, su base annua e con un preavviso non inferiore ai 180 giorni;
  • relativamente alle clausole di partecipazione agli utili delle sezioni incendio e infortuni, la possibilità di prevedere valori percentuali per il calcolo della "quota a favore dei contraenti" non inferiori al 75% del riferimento di partecipazione;
  • riduzione del valore massimo del premio per punto di riconsegna assicurato (da 0,75 a 0,70 euro), posto a base d'asta ai fini della procedura di gara.

La delibera nel suo Allegato prevede, inoltre, che l'Autorità definisca con successivo provvedimento, in base agli esiti della gara, il costo unitario annuo pagato dai clienti finali (attualmente pari a 60 centesimi di euro / anno), prevedendone un aggiornamento annuale in funzione della disponibilità del Conto assicurazione della CSEA e alle relative esigenze di gettito.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.
 

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