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Scheda tecnica

Regolazione in materia di obblighi di fornitura e installazione di sistemi di misura nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento

Consultazione 252/2016/R/tlr

20 maggio 2016

 in formato pdf 

Con il documento per la consultazione 252/2016/R/tlr l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in materia di misura e di contabilizzazione individuale dei consumi per climatizzazione e acqua calda sanitaria (ACS) nel settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento.
In particolare, i profili trattati nel documento sono funzionali all'adempimento dell'obbligo di installare sistemi di misura dell'energia erogata e consumata anche negli edifici con più unità immobiliari e in quelli polifunzionali entro il 31 dicembre 2016; obbligo introdotto dal D.Lgs n. 102/2014 in recepimento della direttiva 2012/27/UE. L'obiettivo dell'Autorità è, dunque, quello di definire il relativo quadro regolatorio entro il prossimo luglio.
L'ambito di applicazione del documento sono i sistemi di misura diretta dell'energia fornita e di quella consumata da ogni singola unità immobiliare/occupante in tutti gli edifici forniti da reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
Nel definire i propri orientamenti e il loro ambito applicativo l'Autorità si è posta come obiettivi generali e prioritari:

 

  • quello di assicurare lo stesso trattamento e le stesse garanzie di tutela ai clienti finali e di promuovere l'efficienza e la qualità del servizio indipendentemente dal tipo di edificio occupato (mono-famigliare, con più unità immobiliari o polifunzionale);
  • quello di salvaguardare la concorrenza nel mercato della fornitura dei contatori individuali di calore e acqua calda sanitaria -ACS - (installazione e messa in servizio).

 

Nel documento viene, innanzitutto, descritto il quadro di riferimento normativo, europeo e nazionale, delineando anche l'assetto delle responsabilità in materia di misura, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.102/2014 e, in particolare, individuando che:

  • la responsabilità di adempiere all'obbligo di installazione di un contatore di fornitura dell'energia erogata in corrispondenza dello scambiatore o del punto di fornitura dell'edificio sia in capo al gestore della rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
  • la responsabilità di adempiere all'obbligo di installazione dei contatori dei consumi individuali a livello di singola unità immobiliare sia del responsabile dell'impianto termico (dotato delle opportune deleghe, ove previste dalla normativa di riferimento).

Il documento 252/2016/R/tlr presenta, quindi, una classificazione dei sistemi di misura dell'energia termica e dell'ACS, una ricognizione dei sistemi di misura offerti nel mercato e un'analisi delle principali caratteristiche dei misuratori installati nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, come emerso da una indagine a campione condotta dall'Autorità.
Tenuto conto delle evidenze emerse dall'indagine e dalla legislazione e normativa tecnica di riferimento, nel documento vengono quindi presentati gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai requisiti tecnici e prestazionali minimi dei contatori di fornitura di calore, dei contatori individuali di calore e di quelli di ACS da installarsi entro il suddetto termine del 31 dicembre 2016.
Per quanto riguarda il requisito relativo alla telelettura e i requisiti minimi ad esso correlati, l'Autorità è orientata ad applicarli ai contatori di fornitura e ai contatori individuali da installarsi successivamente a tale data, anche in sostituzione di quelli esistenti, secondo tempistiche da definirsi in un successivo documento per la consultazione, tenuto anche conto della necessità che venga definito un termine massimo di legge alla vita utile dei contatori, raggiunto il quale sia obbligatoria la loro sostituzione.
Da ultimo, nel documento sono esposti gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri per la valutazione di fattibilità tecnica ed economica dell'installazione dei contatori individuali di calore e di acqua calda sanitaria negli edifici allacciati a reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento, nei casi in cui tale valutazione di fattibilità è prevista dalla direttiva europea e dal D.Lgs. n. 102/2014 di recepimento.
Nel modello esposto nel documento, ai fini della verifica di fattibilità economica l'Autorità è orientata a individuare tre classi di edifici:

  • la classe degli edifici obbligati: rappresentata dalle tipologie edilizie per cui si stima un ritorno economico dell'investimento in contatori individuali nel periodo di ammortamento (VAN_costi minore o uguale al VAN_benefici);
  • la classe degli edifici esenti: rappresentata dagli edifici per i quali si valuta non economico l'investimento (VAN_costi maggiore VAN_benefici);
  • la classe degli edifici da valutare: costituita dagli edifici per i quali la valutazione della convenienza economica dell'investimento richiede un'analisi dettagliata, specifica per il singolo edificio.

La metodologia per l'analisi costi-benefici si articola in due fasi. La prima fase ha l'obiettivo di definire le tre classi di edifici sulla base di valori prefissati dei parametri di input (ad esempio i costi dei misuratori, indicativi dei prezzi dei contatori disponibili sul mercato) e di caratteristiche dell'edificio rappresentative del parco immobiliare nazionale. Nella seconda fase, alla quale accedono solo gli "edifici da valutare", è invece prevista una valutazione della convenienza economica dell'installazione dei contatori individuali attraverso l'utilizzo di valori di input specifici al caso in esame e non pre-determinati.

Per quanto riguarda i benefici attesi, coerentemente con quanto disposto dalla direttiva 2012/27/UE e dal D.Lgs. n. 102/2014, l'analisi è focalizzata sui risparmi energetici attesi a seguito dell'installazione dei contatori individuali e della conseguente possibilità, per il consumatore finale, di avere accesso ai dati sui propri consumi effettivi e di pagare le spese di riscaldamento, di raffrescamento e dell'acqua calda sanitaria in proporzione a quanto realmente consumato, piuttosto che in base a consumi stimati utilizzando indicatori che si assumono correlati al consumo, come i millesimi di proprietà.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro e non oltre il 20 giugno 2016.

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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