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Scheda tecnica

Ulteriori disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall’1 ottobre 2016, in ordine alle reti regionali di trasporto

Delibera 540/2016/R/gas

30 settembre 2016

 in formato pdf 

Con la delibera 540/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in considerazione dell'imminente avvio dell'anno termico 2016-2017, definisce specifici interventi relativi all'erogazione del servizio di default trasporto (SdDT)  sulle reti regionali delle imprese regionali di trasporto.

Per il prossimo anno termico, infatti, in coerenza con quanto previsto dal Codice di rete trasporto gas, l'impresa maggiore di trasporto ha pubblicato sul proprio sito internet, la decisione di proseguire nell'erogazione diretta del servizio di default trasporto SdDT, senza procedere all'individuazione tramite procedure ad evidenza pubblica di un  "fornitore transitorio" (FTT).

La regolazione vigente stabilisce che le imprese regionali di trasporto possano richiedere al responsabile del bilanciamento l'inclusione anche dei punti di riconsegna connessi alle loro reti regionali nell'ambito del servizio svolto dagli FTT selezionati tramite gara  ma non prevede nulla nel caso in cui tali soggetti non siano individuati: di conseguenza, il mancato svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FTT deciso da Snam Rete Gas, pone le imprese regionali di trasporto nella condizione di dover necessariamente svolgere il SdDT in relazione ai prelievi di gas non imputabili che si verifichino sulle reti regionali di trasporto. Di conseguenza,  al fine di garantire comunque alle imprese regionali di trasporto la possibilità di avvalersi di un soggetto alternativo per l'erogazione del servizio e tenuto conto della disponibilità manifestata in tal senso dell'impresa maggiore di trasporto con riferimento all'anno termico 2016-17, l'Autorità con la delibera 540/2016/R/gas ha stabilito che Snam Rete Gas  possa assicurare l'erogazione del  SdDT anche con riferimento ai punti di riconsegna allacciati alle reti regionali delle imprese regionali di trasporto che ne facciano richiesta, con effetto dal primo giorno gas del mese di ottobre 2016.

A tale servizio svolto da Snam verrà applicata la regolazione già prevista per i FTT (contenuta nella Sezione 5 della delibera 249/2012/R/gas) ad eccezione sia delle condizioni economiche applicate ai clienti sia del meccanismo di copertura del rischio di mancato pagamento, per le cui fattispecie si applicherà la disciplina prevista per il SdDT (Sezioni 2, 3 e 4 della delibera 249/2012/R/gas).     


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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