Seguici su:






Scheda tecnica

Misure per la semplificazione del settlement gas

Consultazione 570/2016/R/gas

14 ottobre 2016

 in formato pdf 

Con il documento di consultazione 570/2016/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti in merito alle possibili modifiche alla regolazione volte a semplificare la disciplina in materia di settlement gas[1], e a superare alcune criticità emerse con riferimento alle modalità di esecuzione sia delle sessioni di bilanciamento[2], sia delle sessioni di aggiustamento[3].

Il documento fa seguito alla consultazione 12/2016/R/gas sulle modifiche all'algoritmo utilizzato nella sessione di aggiustamento, emanato a seguito della deliberazione 276/2015/R/gas con la quale erano stati sospesi gli esiti della prima sessione di aggiustamento tenutasi a maggio 2015. Infatti, in esito a tale consultazione sono pervenute alcune osservazioni, legate alle criticità derivanti dall'entità e dalle modalità di trattamento delle differenze tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione ed i quantitativi complessivamente derivanti dai prelievi dei clienti connessi alla medesima rete (di seguito: differenze in-out), che hanno indotto l'Autorità a formulare ulteriori orientamenti per la semplificazione.  
Gli interventi dell'Autorità intendono, da una parte, definire una regolazione specifica relativa ai periodi successivi al 2013 per i quali non sono ancora state chiuse le sessioni di aggiustamento; dall'altra parte, rivedere la disciplina per i periodi futuri adottando un approccio unitario.  
Gli interventi illustrati dall'Autorità prevedono di:

 

  • migliorare la gestione delle differenze in-out, difficilmente prevedibili e al di fuori del controllo degli operatori;
  • responsabilizzare i soggetti che gestiscono il servizio di distribuzione e di misura con riferimento ai fenomeni che hanno luogo sulle reti di loro competenza. La riduzione del rischio per gli operatori di mercato che ne consegue è destinata a tradursi in una riduzione dei costi per i clienti finali, anche in termini di minori barriere all'ingresso.

 

In particolare, nella consultazione 570/2016/R/gas, l'Autorità prevede di:

  1. superare la regolazione vigente che vede l'attribuzione in natura agli utenti del bilanciamento delle differenze in-out, prevedendo che sia il responsabile del bilanciamento (RdB) ad approvvigionarsene per conto del sistema; in tal modo gli utenti del bilanciamento dovranno prevedere solo quanto derivante dai prelievi dei clienti finali;
  2. introdurre il recupero del costo delle differenze in-out attraverso appositi corrispettivi addizionali alla tariffa di distribuzione (uplift);
  3. adottare la profilazione dinamica (attraverso il parametro Wk), determinato dal RdB su base giornaliera, così da minimizzare l'entità delle differenze in-out;
  4. introdurre meccanismi di responsabilizzazione dei soggetti che erogano i servizi di distribuzione e di misura, finalizzati al controllo e al contenimento delle differenze in-out.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte entro il 14  novembre 2016.  


La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.


[1] Delibera 229/2012/R/gas: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o settlement (TISG).
[2] Le sessioni di bilanciamento vengono svolte mensilmente con riferimento al mese precedente. [3] Le sessioni di aggiustamento vengono svolte annualmente, in due momenti diversi: una con riferimento all'anno civile precedente ed una con riferimento al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno civile precedente (sessione pluriennale). Esse permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente.

Documenti collegati