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Scheda tecnica

Criteri di regolazione delle tariffe del servizio di trasporto di gas naturale per il periodo transitorio negli anni 2018 e 2019

Consultazione 575/2017/R/gas

04 agosto 2017

 in formato pdf 

Con la delibera 575/2017/R/gas l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico approva criteri in materia di tariffe del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018 e 2019, adottando le disposizioni della “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019” (RTTG), allegate al provvedimento.

In particolare, in considerazione di quanto è emerso nel corso della consultazione (dco 413/2017/R/gas), in ottica di garantire continuità regolatoria, la delibera interviene su alcune specifiche tematiche prevedendo:

  • con riferimento alla determinazione del costo riconosciuto:
    • al fine di ridurre il lag regolatorio, di includere nel riconoscimento tariffario anche dei valori di preconsuntivo degli investimenti realizzati nell’anno precedente a quello di applicazione delle tariffe, in analogia con quanto adottato nel servizio di trasmissione dell’energia elettrica;
    • di non prevedere aggiornamenti del tasso di remunerazione del capitale investito ulteriori rispetto a quelli già previsti per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas dagli articoli 5 e 6 del TIWACC, in particolare confermando per il 2018 il valore del tasso pari a 5,4%, e confermando anche per l’anno 2019 il valore del basset attualmente in vigore;
  • con riferimento ai meccanismo di incentivazione:
    • salvaguardare gli effetti incentivanti sugli investimenti entrati in esercizio fino al dicembre 2017;
    • applicare, per gli investimenti che entrano in esercizio nel periodo 2018-2019, un’incentivazione input-base residuale transitoria pari ad una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito dell’1% riconosciuta per 12 anni, subordinando tale incentivazione a:
      • inclusione dell’intervento in un Piano di sviluppo dell’impresa di trasporto;
      • evidenza di consistenti benefici netti monetizzabili per il sistema gas;
      • valutazione non negativa da parte dell’Autorita.
    • in merito all’aggiornamento del corrispettivo unitario variabile CV:
      • confermare l’ipotesi di determinare il valore dell’X-factor al fine di riassorbire nel biennio 2018-2019 le quote residue delle efficienze realizzate nei precedenti periodi di regolazione, prevedendo che tale valore sia costante nel biennio;
      • utilizzare i medesimi volumi di riferimento del quarto periodo di regolazione;
    • con riferimento ai costi sostenuti per autoconsumi, perdite e GNC: confermare la disciplina adottata con la RTTG 2014-2017, tenendo conto per l’impresa maggiore di trasporto della presenza dei meccanismi di neutralità all’interno della disciplina del bilanciamento;
    • in relazione ai corrispettivi tariffari:
      • adottare per il periodo 2018-2019 una ripartizione entry-exit dei ricavi di rete nazionale pari a 40/60 in considerazione del livello fisico di utilizzo negli ultimi anni;
      • fissare un’unica configurazione di flussi prevalenti di gas nella rete alla punta di consumo; applicare un coefficiente a copertura del gas di autoconsumo indifferenziato per punto di entrata.

Il provvedimento, infine,  prevede che, per l’anno tariffario 2018, l’impresa maggiore di trasporto trasmetta all’Autorità le proposte tariffarie entro il 15 novembre 2017, e per l’anno tariffario 2019 lo stesso termine sia anticipato al 15 maggio 2018.

 

 

 

La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 

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