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Scheda tecnica

Disposizioni in merito alla gestione dei dati di misura nell’ambito del Sistema informativo integrato, con riferimento al settore elettrico

Delibera 594/2017/R/eel

04 agosto 2017

 in formato pdf 

Con la delibera 594/2017/R/eel l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico detta alcune disposizioni volte a implementare il processo centralizzato di messa a disposizione dei dati di misura nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (SII), allo scopo di uniformare ed efficientare i meccanismi operativi di messa a disposizione dei dati periodici e delle relative rettifiche, nonché dei dati messi a disposizione nei casi di voltura e switching, consolidando la definizione delle responsabilità reciproche tra i soggetti coinvolti, e delineando il ruolo del SII nell’ambito dei processi di messa a disposizione delle misure, con particolare riferimento alle modalità e tempistiche di erogazione del servizio.

Il provvedimento  segue il  documento per la consultazione 377/2017/R/ EEL in cui l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti finalizzati ad assegnare al SII il ruolo di interfaccia comune unica tra i soggetti responsabili della gestione delle misure, e sul quale è emersa una generale condivisione da parte degli operatori nell’ottica di una gestione maggiormente efficiente dei clienti finali.

La delibera stabilisce che il processo di messa a disposizione dei dati di misura periodici e relative rettifiche, nonché dei dati scambiati in occasione di voltura e switching venga realizzato interfacciando le imprese distributrici con il SII: nel dettaglio si prevede che il SII acquisisca da parte delle imprese distributrici il dato, lo certifichi a garanzia degli operatori coinvolti e dell’affidabilità dei processi, e lo metta a disposizione degli utenti del trasporto.

In merito, con riferimento agli strumenti informativi previsti per lo scambio e l’archiviazione dei dati di misura, la delibera conferma di adottare l’architettura cloud based già implementata dal Gestore del SII in relazione ai dati di misura provenienti da sistemi di smart metering 2G, prevedendo, transitoriamente, la possibilità di servirsi dei canali di comunicazione standard attualmente utilizzati per la messa a disposizione dei dati da parte delle imprese distributrici che non riusciranno ad interfacciarsi fin da subito con il server cloud del SII.

La delibera 594/2017/R/eel, inoltre, precisa che gli indennizzi previsti dalla regolazione vigente si applichino con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura effettuata dalle imprese distributrici nei confronti del SII, e stabilisce anche la predisposizione da parte di quest’ultimo di un canale di comunicazione per la segnalazione da parte degli utenti di eventuali incongruenze attinenti ai dati di misura.

Con riferimento alle tempistiche di implementazione  la delibera:

  • prevede che la fase sperimentale di test, verifiche e collaudi, trovi applicazione a partire dalla messa a disposizione dei dati di competenza ottobre 2017, in ragione delle tempistiche necessarie alla predisposizione degli strumenti informativi essenziali;
  • conferma che i dati di misura messi a disposizione attraverso il processo centralizzato da parte del SII acquisiscano carattere di ufficialità a partire da:
    • i dati messi a disposizione nel mese di febbraio 2018, con riferimento alle misure periodiche e di rettifica;
    • i dati di misura relativi alle volture richieste nel mese di gennaio 2018;
    • i dati di misura relativi agli switching aventi decorrenza l’1 febbraio 2018.

Infine, al fine di consentire la razionalizzazione dei flussi informativi tra il GSE e i singoli gestori di rete, viene previsto l’avvio di una sperimentazione funzionale a consentire la messa a disposizione al GSE dei dati di misura di energia prelevata da parte del SII, esclusivamente con riferimento ai punti di prelievo afferenti a impianti di produzione ammessi a beneficiare dei meccanismi di incentivazione e dei regimi commerciali speciali gestiti dal medesimo GSE, a partire dal mese di ottobre 2017, secondo modalità proposte dalle parti al vaglio dell’Autorità.

 

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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