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Scheda tecnica

Riforma della disciplina in materia di settlement gas

Delibera 72/2018/R/gas

09 febbraio 2018

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Con la delibera 72/2018/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avvia la riforma della disciplina del settlement gas a partire dall'1 gennaio 2020, approvando il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG)", allegato alla stessa delibera.

Il provvedimento (che segue i documenti di consultazione 12/2016/R/gas, 570/2016/R/gas e 590/2017/R/gas),  prevede sostanziali modifiche alla vigente disciplina del settlement gas, in vista della sua completa riforma.

La nuova disciplina, volta ad assicurare l'efficiente erogazione dei servizi di bilanciamento e di trasporto del gas naturale, con riferimento alla determinazione dell'energia prelevata di competenza di ciascun utente del bilanciamenti prevede:

  • di confermare l'esecuzione di sessioni di bilanciamento mensili e successive sessioni di aggiustamento (una per il conguaglio annuale ed una per il conguaglio pluriennale), volte a determinare per ciascun utente del bilanciamento le partite fisiche ed economiche del gas prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas, dettagliato per utente della distribuzione;
  • di introdurre il conguaglio dei corrispettivi di scostamento e dei corrispettivi variabili sulla base dell'allocato giornaliero in esito alla sessione di aggiustamento;
  • una semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite. L'utente del bilanciamento sarà tenuto ad approvvigionare al city gate quantitativi determinati sulla base:
    • delle misure effettive, per i punti di riconsegna della rete di distribuzione con frequenza di rilevazione mensile e/o con dettaglio giornaliero;
    • dei consumi attesi, ottenuti dall'applicazione del profilo di prelievo atteso corretto sulla base dell'andamento climatico al prelievo annuo per i punti di prelievo con frequenza di rilevazione inferiore alla mensile (definiti, viste le previsioni sui prelievi attesi determinate da parte del responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni relative al mercato servito da ciascun utente del bilanciamento che gli saranno trasmesse dal Sistema Informativo Integrato (SII) ad inizio anno termico e, successivamente, tempestivamente aggiornate a seguito di switching, volture, nuove attivazioni e disattivazioni sulla rete di distribuzione);
  • che sia il responsabile del bilanciamento ad approvvigionare la differenza tra i quantitativi prelevati ai city gate e la somma dei consumi attesi serviti dalla totalità degli utenti del bilanciamento attivi sui medesimi city gate;
  • di porre in capo al SII la responsabilità di mettere a disposizione del responsabile del bilanciamento i dati di prelievo giornalieri dei clienti finali funzionali alla determinazione delle partite di bilanciamento e di aggiustamento, sulla base delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione provvedendo alla profilazione dinamica dei prelievi con l'applicazione ex post del fattore di correzione climatica (Wkr) per i punti di prelievo soggetti al load profiling; il SII mette a disposizione tali dati anche alle imprese di distribuzione e agli utenti della distribuzione evitando così la duplicazione dei sistemi informativi necessari a tale scopo;
  • di assegnare al SII il compito di determinare ogni anno il parametro indicatore del prelievo annuo (CAPdR) e di attribuire il profilo di prelievo a ciascun PdR a partire dall'anno 2019.

La delibera, inoltre, dà mandato al responsabile del bilanciamento di:

  • pubblicare sul proprio sito internet, entro l'1 luglio 2018, una metodologia semplificata per la determinazione del parametro Wkr per la correzione dei profili di prelievo in base all'andamento climatico;
  • avviare uno studio finalizzato sia all'approntamento della metodologia per la determinazione del parametro Wkr, affinché entri in vigore l'1 gennaio 2020, sia alla verifica dei profili di prelievo per una loro eventuale revisione, affinché possano entrare in vigore l'1 ottobre 2019;
  • predisporre una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto entro e non oltre il 31 luglio 2018;
  • definire con il gestore del SII le modalità operative degli scambi informativi previsti;
  • condurre entro l'1 giugno 2019 una fase di test sia dei flussi informativi previsti con il SII, sia dell'affidabilità della metodologia di determinazione del coefficiente di correzione climatica Wkr;
  • valutare le soluzioni più opportune finalizzate all'erogazione di un servizio nei confronti delle altre imprese di trasporto per le attività funzionali al settlement previste dal TISG.

Al fine di consentire le implementazioni necessarie da parte del SII e del responsabile del bilanciamento, si prevede che l'avvio a regime avvenga a partire dall'1 gennaio 2020.

Il provvedimento, infine, avvia nuovi provvedimenti, volti al completamento della riforma del settlement:

  • per la definizione di un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione del delta tra i quantitativi immessi e quelli prelevati al city gate;
  • inerenti all'attività di approvvigionamento da parte del responsabile del bilanciamento dei volumi a copertura del citato delta e le relative integrazioni alla disciplina del bilanciamento e degli incentivi allo stesso responsabile del bilanciamento;
  • inerenti alle modalità di copertura degli eventuali crediti non riscossi dal responsabile del bilanciamento relativi alle partite economiche che insorgono nell'ambito del settlement e non già coperti.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

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