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Scheda tecnica

Orientamenti in merito alla definizione della remunerazione spettante ai produttori di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse

Consultazione 115/2018/R/efr

02 marzo 2018

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Con il documento di consultazione 115/2018/R/efr, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i primi orientamenti in merito alla definizione della remunerazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di nuova realizzazione o oggetto di riattivazione (rendendola commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta), e alle modalità di ritiro dell'energia elettrica immessa nella rete isolana.

Il provvedimento intende dare attuazione - per quanto di competenza dell'Autorità - al decreto ministeriale 14 febbraio 2017, il quale definisce gli obiettivi quantitativi del fabbisogno energetico delle isole da coprire entro il 2020 attraverso la produzione da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali per il processo di graduale sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e le modalità di sostegno degli investimenti necessari al perseguimento di tali obiettivi.
In sintesi, il DCO 115/2018/R/efr descrive:

A)    Riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica,

  • Le condizioni per l'accesso alla nuova remunerazione: come richiesto dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, vengono puntualizzati i requisiti tecnici che gli impianti devono rispettare per l'accesso alla nuova remunerazione. A tal fine viene fatto il più possibile riferimento, con semplificazioni, ai requisiti già previsti dai decreti di incentivazione vigenti sul territorio nazionale. Il soggetto deputato alla loro verifica, sia in sede di ammissione sia durante la vita utile, è il GSE;
  • Le condizioni per la connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica e per la misura: si conferma quanto già vigente, non ritenendo l'Autorità di dover apportare modifiche per le isole non interconnesse;
  • Le condizioni per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto: per il momento (nelle more della deroga di cui all'articolo 44 della direttiva 2009/72/CE, il quale prevede la possibilità per gli Stati membri, nel caso dei microsistemi isolati, di chiedere alla Commissione deroghe per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l'espansione della capacità esistente), si conferma quanto già vigente, non ritenendo l'Autorità di dover apportare modifiche per le isole non interconnesse;
  • La determinazione ed erogazione della remunerazione per l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili: l'Autorità ritiene che (nelle more della richiamata deroga) l'energia elettrica immessa in rete e remunerata ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 debba essere ritirata dal GSE (come già attualmente avviene nell'ambito del ritiro dedicato, scambio sul posto e feed in tariff).Come previsto dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, la tariffa base unitaria è pari al costo evitato efficiente, entro un valore minimo e un valore massimo indicati per taglia. Tali valori minimo e massimo rappresentano l'intervallo entro cui si ritiene debba collocarsi la corretta remunerazione determinata con l'obiettivo della copertura dei costi di produzione con un Weighted Average Cost of Capital (WACC) = 5,31%. Ai fini della determinazione del costo evitato efficiente (tramite una formula che, oltre al prezzo del gasolio, tiene conto di costi medi di trasporto del combustibile e del consumo specifico) e dei valori limite distinti per taglia, l'Autorità ha utilizzato lo studio commissionato, nell'ambito della ricerca di sistema, alla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a (RSE) "Valutazioni sui costi e sulla possibile remunerazione degli interventi per consentire la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, ai fini dell'attuazione del DM 14.02.2017", riportato nell'Allegato "A" in calce al DCO 115/2018/R/efr.I valori minimo e massimo sono stati, al momento, definiti solo con riferimento agli impianti fotovoltaici, essendo quelli che con maggiore probabilità verranno realizzati sulle isole: la remunerazione che ne deriva è comunque applicabile a qualunque impianto alimentato da fonti rinnovabili.Il documento prospetta anche un'alternativa, secondo la quale la "tariffa base" rimane invariata per tutto il periodo di remunerazione ed è pari alla media aritmetica dei valori minimo e massimo di cui sopra. Questa alternativa è di semplice applicazione perché non tiene conto delle fluttuazioni del costo evitato efficiente.Si ritiene che i predetti valori minimo e massimo, una volta definiti in funzione della data di entrata in esercizio di un impianto, rimangano invariati per tutto il periodo di remunerazione, ipotizzato pari a 20 anni da tale data. Tali valori sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione; nell'ambito di ciascun triennio, essi sono oggetto di revisione automatica (effettuata dall'Autorità) a fronte di eventuali aggiornamenti dei parametri che compongono il WACC. I valori così rivisti vengono applicati agli impianti che entrano in esercizio successivamente alle revisioni.Infine, si ritiene che ai produttori che percepiscono la remunerazione di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 si debba applicare un corrispettivo convenzionale a copertura dei costi amministrativi del GSE, pari a 0,05 c€/kWh con esclusione degli impianti di potenza fino a 3 kW destinati all'autoconsumo;

B)     Riguardo agli impianti di produzione di energia termica,

  • La determinazione ed erogazione della remunerazione per l'energia termica prodotta da pannelli solari termici: il documento di consultazione contiene solo la tariffa base unitaria distinta per tecnologia e derivante da studi effettuati da RSE (essa rappresenta la corretta remunerazione ai fini della copertura dei costi di produzione con WACC = 5,31% ed è espressa in €/m2). Infatti, il riconoscimento del costo evitato efficiente su un orizzonte temporale di 15 anni comporterebbe una remunerazione complessiva più alta rispetto a quella che, sulla base dei dati raccolti e analizzati da RSE, risulterebbe necessaria per garantire la sostenibilità degli investimenti. Ciò comporterebbe, in ogni caso, l'applicazione annuale (e su un orizzonte pluriennale) del valore che verrebbe identificato come massimo. Tenendo conto che, per quanto detto, il costo evitato efficiente non troverebbe comunque applicazione concreta nel caso dei pannelli solari termici e che, per siffatte soluzioni impiantistiche, appare preferibile adottare soluzioni semplici con pagamento anticipato all'anno di installazione. Si ritiene che la remunerazione spettante (visti anche i bassi importi) possa essere erogata dal GSE in un'unica soluzione. I predetti valori sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione; nell'ambito di ciascun triennio, essi sono oggetto di revisione automatica (effettuata dall'Autorità) a fronte di eventuali aggiornamenti, ai sensi del TIWACC, dei parametri che compongono il WACC. I valori così rivisti vengono applicati agli impianti che vengono installati successivamente a tali revisioni.
    Ai produttori che percepiscono la remunerazione di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 si applica un corrispettivo convenzionale a copertura dei costi amministrativi del GSE, pari all'1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 150 € per ciascun impianto;

C)    Riguardo alla rendicontazione dell'applicazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017,

  • Le modalità di rendicontazione: il documento descrive le modalità di raccolta dei dati annuali necessari ai fini del monitoraggio obbligatorio, nonché dei costi posti in capo alla collettività.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 3 aprile 2018.



La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

 

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