Seguici su:






Scheda tecnica

Criteri di regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione

Consultazione 203/2019/R/gas

29 maggio 2019

Con il documento di consultazione 203/2019/R/gas, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra gli orientamenti finali in materia di qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRT), che avrà inizio il 1° gennaio 2020.
Il documento di consultazione 203/2019/R/gas segue il DCO 420/2018/R/gas (primi orientamenti in materia di qualità e innovazione del servizio di trasporto) ed i DCO 413/2017/R/gas, 182/2018/R/gas, 347/2018/R/gas e 512/2018/R/gas (in materia tariffaria).

In dettaglio, il documento prospetta, innanzitutto, alcuni interventi tesi a rafforzare la sicurezza del servizio di trasporto. I principali tra questi sono:

  • con riferimento agli obblighi di sorveglianza e ispezione della rete:
    • l'introduzione di una netta distinzione tra attività di sorveglianza e attività di ispezione della rete e definizione dei relativi indicatori (% rete);
    • la conferma degli obblighi di frequenze minime di sorveglianza della rete (almeno una volta l'anno o 6 mesi per reti esposte a rischio);
    • la distinzione tra ispezione "non invasiva" (con frequenza minima di 3 anni) e "invasiva" (con pig: frequenza minima di 8 anni, anziché 3 anni);
  • con riferimento al quadro regolatorio in materia di odorizzazione:
    • la conferma degli obblighi e responsabilità in capo al trasportatore in materia di odorizzazione del gas riconsegnato per usi finali domestici o similari;

Inoltre, vengono aggiornate le disposizioni sulla continuità del servizio di trasporto; in particolare tramite:

  • in relazione al servizio di trasporto alternativo con carro bombolaio:
    • l'attribuzione dell'organizzazione e della gestione del servizio in capo all'impresa di trasporto sulla quale ha origine l'interruzione (salvo il caso di fornitura ai city gate ed esplicita indicazione da parte del distributore);
    • l'attribuzione del costo del servizio all'impresa di trasporto e, nei casi in cui l'interruzione sia imputabile all'impresa, conferma della non ammissibilità dei costi in tariffa;
    • nel caso di interruzioni dovute a cause di forza maggiore successive a eventi eccezionali, il riconoscimento dei costi per il servizio di trasporto alternativo attraverso gli strumenti tariffari previsti per eventi imprevedibili o eccezionali;
  • con riferimento ad altre disposizioni in materia di continuità del servizio:
    • l'introduzione della definizione univoca di "intervento manutentivo", che riduce l'incertezza sull'applicazione dello standard sulle interruzioni;
    • la riduzione della soglia di capacità conferita ai PdR al di sopra della quale l'impresa di trasporto è tenuta a monitorare, con un sistema di rilevazione in continuo, il valore della pressione minima su base oraria (fino ad una capacità superiore a 50.000 Smc/g, anziché 100.000 Smc/g).

Infine, ulteriori disposizioni prevedono la semplificazione della disciplina della qualità commerciale del servizio di trasporto; principalmente tramite:

  • l'introduzione di uno standard specifico associato all'indicatore "durata del malfunzionamento di un applicativo informatico" ( ≤6 ore; > 6 ore ≤ 36 ore; > 36 ore);
  • in aggiunta allo standard specifico per la revisione della contabilità del gas trasportato (settlement mensile), pari a 2 giorni lavorativi, l'introduzione di un nuovo standard relativo alle sessioni di aggiustamento (contabilità di conguaglio), pari a 5 giorni lavorativi;
  • l'unificazione di tutti gli standard sui tempi di risposta motivata a richieste scritte (5 giorni lavorativi, con possibilità per il trasportatore di poter avere un tempo superiore, previa comunicazione all'utente entro il termine previsto dallo standard, indicando chiaramente una tempistica, comunque non superiore a ulteriori 15 giorni lavorativi);
  • la riduzione dello standard sul tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura (10 giorni lavorativi, anziché 15);
  • l'introduzione di uno standard sui tempi di risposta a reclami scritti (15-20 giorni lavorativi).

L'Autorità intende adottare il provvedimento finale nel secondo semestre del 2019.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 28 giugno 2019.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

Documenti collegati