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Scheda tecnica

Aggiornamento, per il triennio 2020-2022, delle direttive per il riconoscimento dei costi dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio

Delibera 306/2019/R/eel

17 luglio 2019

Con la delibera 306/2019/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aggiorna le direttive per la predisposizione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) e definisce i meccanismi di riconoscimento dei costi e le penalità per mancato avanzamento del piano o per mancato rispetto dei livelli attesi di performance.

Le disposizioni si applicano per le attività delle imprese distributrici e dell'Autorità in materia di smart metering 2G di competenza del triennio 2020-2022, incluse le attività relative alla predisposizione e valutazione dei piani di messa in servizio con anno di avvio 2020 (attività svolte nel 2019).La delibera 306/2019/R/eel segue il documento di consultazione 100/2019/R/eel, confermandone gli orientamenti ivi presentati, e si riferisce solo alle imprese distributrici che servono più di 100.000 punti di prelievo.
Principali disposizioni:

  • Tempistiche per la messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione

a) l'avvio dei piani di messa in servizio di sistemi di smart metering 2G dovrà avvenire al più tardi dal 2022;

b) la fase massiva di sostituzione dei misuratori già esistenti dovrà concludersi entro il 2026 (per il 95% dei misuratori, stessa percentuale utilizzata per la prima generazione). E' anche previsto un target del 90% di sostituzioni al 2025.

  • Piano convenzionale

Il "piano convenzionale" (PCO2) costituisce il tetto massimo di misuratori 2G il cui costo può essere riconosciuto in un dato anno: se l'impresa supera tale tetto in termini di misuratori effettivamente messi in servizio, l'eccedenza è riconosciuta negli anni successivi, secondo la "capienza" del PCO2. L'introduzione del PCO2 è fondata sulla necessità di contemperare il principio generale di non riconoscere costi connessi con dismissioni anticipate volontarie di misuratori 1G (cd. stranded), con l'opportunità di prevedere comunque soluzioni regolatorie che offrano forme di flessibilità e spingano le imprese a ottimizzare i piani di messa in servizio dei misuratori 2G.

Per evitare il c.d. "rischio del Paese a due velocità" (in cui parte degli utenti potrebbe accedere ai benefici garantiti dai sistemi di smart metering 2G con notevole ritardo rispetto agli utenti che già ne usufruiscono, al momento circa 10 milioni), alle imprese distributrici che devono ancora presentare all'Autorità il proprio "piano di messa in servizio del sistema di smart metering 2G" (PMS2) verrà applicata una nuova modalità di calcolo del PCO2 tale da mantenere l'effetto di accorciamento di tre anni del gap attualmente esistente.

  • Penalità per mancato rispetto dei livelli attesi di performance

A partire dal 4° anno di ciascun PMS2, a maggior tutela degli utenti del servizio, vengono introdotte penalità per mancato rispetto dei livelli di performance attesi (nei primi tre anni del PMS2 si effettua il solo monitoraggio), con tetti annuali e pluriennali delle penalizzazioni.

Per le imprese distributrici che servono meno di 100.000 punti di prelievo, l'Autorità fisserà con successivo provvedimento sia i criteri di riconoscimento dei costi per l'installazione di sistemi di smart metering 2G, sia le tempistiche di completamento della fase massiva di messa in servizio di misuratori 2G.

 

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale

 

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