L'accesso documentale consente ai soggetti che abbiano un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti amministrativi oggetto di accesso, di prendere visione degli stessi ed estrarne copia.
In sede di accesso documentale non sono ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato (Art. 22, legge 241/1990) dell'attività amministrativa.
Come esercitare il diritto di accesso documentale
L' istanza di accesso documentale, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, va presentata alla Direzione che ha formato o che detiene gli specifici documenti amministrativi oggetto della richiesta, anche utilizzando lo specifico modulo, scaricato e debitamente compilato
che può essere trasmesso:
- tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.arera.it
- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@arera.it
- tramite posta raccomandata, indicando la Direzione competente, all'indirizzo:
Arera
Direzione.....
p.zza Cavour 5
20121- Milano
Nella richiesta motivata, indirizzata alla Direzione competente, devono essere chiaramente identificati, pena inammissibilità, i documenti amministrativi oggetto di accesso.
Il procedimento
Il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso entro trenta giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza di accesso documentale si intende respinta.
Nel caso in cui siano individuati eventuali controinteressati, l'istanza viene loro comunicata ed il termine di cui sopra sospeso. Entro 10 giorni dalla comunicazione, gli eventuali controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso, indicando i documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso, oltre agli specifici motivi di riservatezza.
Il Responsabile del procedimento si pronuncia sull'istanza di accesso, valutando l'eventuale opposizione dei controinteressati e comunicando al richiedente e ai medesimi controinteressati, con provvedimento motivato, l'esito dell'istanza.
Ai sensi dell'articolo 25, della legge 241/1990, in caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso o in caso di suo differimento, il richiedente può presentare ricorso al Tar, secondo la disciplina del Codice del processo amministrativo.
Pagina aggiornata 12 ottobre 2021