Area operatori
Reclami operatori
Massimario reclami operatori
vedi anche :
La procedura di reclamo tra operatori/produttori contro un gestore di rete ex delibera 188/2012/e/com:
profili generali ed aspetti applicativi
Webinar 25 maggio 2022
Con la delibera 18 maggio 2012, 188/2012/E/com, l'Autorità ha approvato la Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (art. 44, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 93/11), successivamente integrata e modificata dalle delibere 20 febbraio 2014, 59/2014/E/com, 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com e 18 maggio 2017 338/2017/E/com.
Tale Disciplina si applica, con alcune varianti relative ai termini del procedimento, anche alle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, insorte tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non concernenti obblighi imposti in attuazione delle direttive comunitarie.
L'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie, inserita all'interno della Direzione Legale è l'unità organizzativa responsabile per il trattamento dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione e per la risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete in relazione all'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Prima di presentare il reclamo all'Autorità occorre:
- presentare un reclamo scritto al gestore, con una modalità che consenta di provare la data del ricevimento (ad esempio, presentazione agli uffici dell'esercente, che è tenuto a rilasciarne ricevuta; raccomandata con avviso di ricevimento; telex; telefax con domanda di conferma scritta di ricevimento; telegramma con avviso di ricevimento; posta elettronica, o ogni altro mezzo idoneo al raggiungimento dello stesso risultato);
- attendere la risposta scritta che il gestore ha l'obbligo di fornire entro 45 giorni solari dalla data di ricevuta o dall'avviso di ricevimento del reclamo.
Il reclamo può essere inoltrato all'Autorità:
- se la risposta scritta ricevuta dal gestore non è soddisfacente, entro i successivi 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento di tale risposta;
- se sono trascorsi 45 giorni solari e il gestore non ha ancora fornito una risposta, entro i successivi 30 giorni solari.
Il reclamo può essere presentato contemporaneamente al gestore e all'Autorità se si riferisce a situazioni che possono provocare danni gravi e irreparabili. In questo caso è necessario indicare, nella apposita sezione n. 5 del modulo di reclamo, i motivi di pericolo e i danni gravi e irreparabili che possono derivare dalla situazione cui si riferisce il reclamo (articolo 3, comma 5, della Disciplina).
I reclami, ai sensi della delibera 188/2012/E/com, possono essere presentati solo da:
- un operatore contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi imposti a tale gestore in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
- un produttore in relazione alle controversie, di cui all'articolo 14, comma 2, lett. f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, inerenti l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di cui all'articolo 20, comma 2, lett. h) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, relative all'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti di gas naturale di cui alla delibera 27/2019/R/gas;
- un cliente-produttore, c.d. prosumer, ossia un soggetto che è al contempo produttore e cliente finale di energia elettrica, contro un gestore di rete. In particolare, il prosumer può, in alternativa, attivare direttamente la procedura giustiziale ex delibera 188/2012/E/com o dopo aver esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione di cui all'allegato A alla delibera 209/2016/E/com.
Chi NON può presentare il reclamo
- gli operatori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio di telecalore;
- i clienti finali, ad esempio per utenze domestiche o condominiali.
Presentazione del reclamo
I reclami, redatti in conformità al modello allegato, devono essere presentati all'Autorità, utilizzando un solo canale di invio e, preferibilmente, tramite posta elettronica certificata. Inoltre, a pena di irricevibilità, il reclamo inviato all'Autorità deve essere contestualmente trasmesso anche al gestore.
per posta all'indirizzo: | Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione Legale Unità Arbitrati e Decisioni Controversie Corso di Porta Vittoria, 27 20122 Milano |
per PEC: | protocollo@pec.arera.it |
Moduli:
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Nel reclamo devono essere presenti i seguenti elementi:
- la denominazione o ragione sociale, la sede del reclamante, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata;
- l'indicazione del gestore e del rapporto cui il reclamo si riferisce;
- la descrizione della specifica violazione lamentata, corredata dell'indicazione degli eventuali elementi di prova;
- nei casi di urgenza, l'indicazione dei motivi che giustificano la presentazione all'Autorità contestualmente alla presentazione al gestore;
- per i prosumer che decidano, prima di attivare la procedura giustiziale di cui alla delibera 188/2012/E/com, di esperire il tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta l'avvenuto esperimento della procedura conciliativa;
- l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ove il reclamante intende ricevere tutti gli atti del procedimento.
Non rientrano nella competenza dell'Autorità istanze di natura risarcitoria. Non possono essere presentati reclami nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (ad esempio, esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e/o gas, il Gestore dei Servizi Energetici - GSE. S.p.a.)
Al reclamo devono essere allegati anche:
- copia del reclamo inviato al gestore, insieme alla prova della data del ricevimento (ad es. ricevuta; avviso di ricevimento) e della risposta del gestore al reclamo (se ricevuta);
- copia della documentazione atta a comprovare la violazione segnalata;
- copia della documentazione ritenuta pertinente ai fini della decisione del reclamo.
Quando il reclamo è irregolare (ad esempio perché non è stato fatto prima un reclamo al gestore) o incompleto (ad esempio perché mancano le informazioni indispensabili a gestirlo o perché mancano gli allegati elencati sopra), il reclamante interessato viene informato con una lettera, in cui è anche indicato un termine per la regolarizzazione o il completamento.
L'utilizzo del modulo per la presentazione dei reclami consente di presentare reclamo in maniera conforme alla Disciplina e favorisce una gestione più efficace.
Avvio del procedimento
A seguito della ricezione del reclamo l'Autorità comunica, in via telematica, alle parti l'avvio del procedimento, indicando anche gli indirizzi di posta elettronica del gestore e del reclamante.
Dopo l'avvio del procedimento si apre la fase istruttoria, che si svolge in contraddittorio - scritto e orale - tra le parti:
- scritto: il gestore ha 15 giorni di tempo dalla comunicazione dell'avvio del procedimento per presentare memorie scritte, documenti e deduzioni. I documenti presentati devono essere inviati anche all'indirizzo di posta elettronica del reclamante indicato dall'Autorità con la comunicazione di avvio del procedimento. In tal caso il reclamante può presentare le sue repliche entro i 5 giorni successivi all'avvio del procedimento e il gestore può replicare nuovamente presentando, a sua volta, controrepliche entro i successivi 5 giorni.
- orale: su richiesta del reclamante o del gestore le parti possono essere audite, in contraddittorio, dal responsabile del procedimento.
Parere tecnico ed eventuale richiesta di informazioni ulteriori
Nel corso dell'istruttoria, la Direzione Legale chiede un parere in merito alle questioni tecniche oggetto dei reclami alle Direzioni tecniche competenti per materia, che, a loro volta, possono richiedere alle parti, tramite la Direzione Legale, ulteriori informazioni ritenute necessarie per la definizione del parere. La parte a cui viene richiesta l'informazione deve rispondere, inviando le informazioni richieste all'Autorità e anche all'altra parte, nel termine di 10 giorni.
Termine di conclusione del procedimento
• il procedimento deve essere concluso nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento del reclamo o dalla sua regolarizzazione per:
- i reclami presentati da un produttore ovvero da un prosumer, in relazione alle controversie di cui all'articolo 14, comma 2, lett. f-ter), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, inerenti l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,
- i reclami di cui all'articolo 20, comma 2, lett. h) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in relazione alle controversie relative all'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti di gas naturale di cui alla delibera 27/2019/R/gas;
• il termine di conclusione del procedimento è di due mesi e decorre dalla ricezione del reclamo o dalla sua regolarizzazione per i reclami presentati da un operatore contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione, ovvero da un prosumer nei confronti di un gestore di rete. Tuttavia, qualora le Direzioni tecniche richiedano ulteriori informazioni alle parti i termini sono raddoppiati. Inoltre, per motivate esigenze istruttorie, i suddetti termini possono essere ulteriormente prorogati, per un periodo non superiore a due mesi, con il consenso del soggetto che ha presentato il reclamo.
Decisione del reclamo
L'Autorità decide sul reclamo con propria deliberazione. Nel caso di accoglimento del reclamo la decisione fissa anche il termine entro il quale il gestore è tenuto ad adeguarsi e la sua eventuale mancata ottemperanza costituisce violazione sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Dati sui procedimenti ex delibera 188/2012/E/com
Pocedimenti di trattazione dei reclami conclusi negli ultimi 24 mesi (luglio 2022 - giugno 2024) | 120 Di questi, 16 si sono conclusi con l'adozione di una decisione dell'Autorità e 104 con una archiviazione per intervenuta definizione bonaria della controversia o per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il gestore di rete soddisfatto, nel corso del procedimento, l'istanza del reclamante. |
Tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie* | 4 mesi e 1 giorno 2 mesi e 21 giorni (reclami ex d.lgs. 93/2011) 5 mesi e 9 giorni (reclami ex d.lgs. 387/2003) |
Percentuale di rispetto delle decisioni ex delibera 188/2012/E/com | 77,78% |
Effetto giuridico delle decisioni ex delibera 188/2012/E/com | Vincolante per le parti, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo n.93/2011 |
Costi della procedura ex delibera 188/2012/E/com | Non sono previsti costi di procedura |
* Tale dato tiene conto dei soli reclami che hanno superato il vaglio di ammissibilità e per i quali è stato comunicato l'avvio del procedimento di trattazione concluso con un provvedimento che ha definito la controversia (deliberazione o archiviazione per intervenuta soluzione bonaria della lite o per sopravvenuta carenza di interesse).
Per ricevere informazioni ulteriori sulla modalità di invio dei moduli 188 all'Autorità o sullo stato delle istanze già inviate, è possibile rivolgersi alla Unità Arbitrati e Decisioni Controversie (ADC) della Direzione Legale (DLEG) dell'Autorità attraverso la PEC:
pagina aggiornata 9 aprile 2024