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Delibera 14 maggio 2003

Delibera/Provvedimento 52/03

Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02

Pubblicata su questo sito il 23 maggio 2003, ai sensi

dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

GU n. 125 del 31-5-2003

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 14 maggio 2003,

 

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrico;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

 

Vista la deliberazione n. 151/02;

 

Considerato che:

  • l'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a un termine massimo di 180 (centottanta) giorni;
  • il Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2993, prot. AD/P2003000110 (prot. Autorità n. 017213 del 15 maggio 2003), ha evidenziato che:
    1. la novità e la complessità della materia hanno indotto alcuni operatori a chiedere una proroga del termine, fissato dal medesimo Gestore della rete, per la presentazione delle manifestazioni di interesse;
    2. tale proroga può essere concessa qualora l'Autorità ravvisi l'opportunità di differire il termine massimo di cui all'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02;

 

Ritenuto opportuno differire il termine massimo di

cui all'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere al

Gestore della rete e ai soggetti interessati un ulteriore periodo di 20 (venti)

giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle

domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

1.1

L'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorità

per l'energiaelettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto

2002, è sostituito con il seguente: "Il periodo di tempo compreso tra il

termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di

sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a

90 (novanta) giorni ed inferiore a 200 (duecento) giorni.".

 

1.2

Il

presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it),

affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

 


 

Di trasmettere il presente provvedimento al

Ministro delle attività produttive e alla società Gestore della rete di

trasmissione nazionale Spa;