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Delibera 31 luglio 2003

Delibera/Provvedimento 86/03

Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02

Pubblicata su questo sito il 7 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.

GU n. 204 del 3-9-2003

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003,

 

Premesso che:

  • l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
  • l'Autorità, con deliberazione 14 maggio 2003, n. 52/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n.52/03), ha stabilito con riferimento all'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a un termine massimo di 200 (duecento) giorni;

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • il decreto legislativo n. 79/99;

 

Viste

 

Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 29 luglio 2003, prot. AD/P2003000203 (prot. Autorità n. 022281 del 31 luglio 2003), ha evidenziato che:

  1. diversi soggetti, risultati idonei a presentare domanda di realizzazione di interventi di sviluppo diretto in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse (di seguito: soggetti idonei), hanno manifestato la necessità di ottenere una proroga del termine fissato per la presentazione di dette domande;
  2. la proroga consentirebbe ai soggetti idonei di portare a compimento la complessa attività di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione di delle manifestazioni di interesse comportando, tale attività, l'interazione con una pluralità di amministrazioni e istituzioni terze;

 

Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere ai soggetti idonei un ulteriore periodo di 45 (quarantacinque) giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto

 

DELIBERA

Articolo 1

1.1 L'articolo 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 196 del 22 agosto 2002, è sostituito con il seguente: "Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 (novanta) giorni ed inferiore a 245 (duecentoquarantacinque) giorni".

 

1.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.