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Delibera 26 giugno 2003

Delibera n. 67/03

Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale

Pubblicata su questo sito l'8 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 202 del 1-9-2003

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2003,

Premesso che:

  • il combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
  • l'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, tra l'altro,  che sino alla data di assunzione da parte della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto, la società Enel Spa assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;
  • l'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che la misura del corrispettivo per le attività svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorità e sia tale da incentivare la stessa società allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica;
  • l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

Visti:

  • la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);
  • la legge n. 481/95;
  • il decreto legislativo n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 207 del 3 settembre 1999 (di seguito: decreto 4 agosto 1999);
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

Visti:

  • l'articolo 5 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n. 36/02, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02);
  • la delibera dell'Autorità 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante definizione di direttiva alla società Enel Spa per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003;
  • il documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio, approvato dall'Autorità in data 12 febbraio 2003 ed, in particolare, il capitolo 4 del medesimo documento;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01;
  • la delibera dell'Autorità 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: delibera n. 60/03);
  • il documento per la consultazione concernente misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorità in data 4 giugno 2003 (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003);

Considerato che:

  • la società Enel Spa (di seguito: l'Enel), in sede di allocazione della capacità di trasporto sull'interconnessione Italia - Grecia, ha richiesto l'assegnazione di una quota di capacità per il mercato vincolato, accedendo ad una fonte di approvvigionamento per il mercato vincolato diversa da quelle operative all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, riguardanti i contratti di importazione di energia elettrica in essere alla data dell'1 aprile 1999, e che in tal modo si realizzava una situazione di discontinuità rispetto alle previsioni di tale decreto che limitavano l'operatività dell'Enel ai soli vigenti "contratti e modalità";
  • in conseguenza di quanto sopra, con la delibera n. 226/02, l'Autorità ha definito una direttiva all'Enel per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata, in considerazione del fatto che l'Enel operava a motivo del mancato avvio dell'operatività dell'Acquirente unico, nell'esercizio di una funzione vicaria di detto organismo ulteriore rispetto a quella interinale prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99;
  • l'Autorità ha operato sul presupposto che la fine della suddetta fase interinale rendesse necessario e urgente adottare le determinazioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato: parità di condizioni di accesso per i produttori in libera competizione e garanzia ai clienti finali di forniture in condizioni di efficienza del servizio e di massimo contenimento dei costi;
  • successivamente è emerso che l'operatività dell'Enel, nell'esercizio della funzione vicaria di Acquirente unico, al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, ha avuto anche, negli anni precedenti il 2003, una esplicitazione ben più ampia di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99, essendo stato definito un accordo con le società costituite ai fini della cessione di capacità produttiva imposta dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 79/99, in forza del quale è stata innovativamente organizzata, rispetto alle condizioni contrattuali e modalità vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99, la gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
  • a seguito di specifica richiesta di informazioni formulata con nota dell'Autorità in data 16 gennaio 2003, prot. PR/M03/77, i produttori che avevano preso parte al suddetto accordo nell'anno 2002 ed il Gestore della rete hanno illustrato all'Autorità, con separate comunicazioni:
    1. i principali elementi della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato;
    2. il fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi delle diversi fasi del processo di dismissione da parte dell'Enel delle società di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;
    3. il carattere meramente transitorio della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato, destinata ad essere utilizzata sino all'entrata in operatività della società Acquirente unico Spa e del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n.79/99;
    4. il fatto che Gestore della rete avesse ritenuto appropriato interpretare l'assetto della disciplina del dispacciamento transitorio posto dalla deliberazione n. 36/02 in maniera tale da ricondurre il più possibile l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica a copertura del programma differenziale nazionale di cui all'articolo 8.1, comma 8.1.2 dell'Allegato A alla predetta deliberazione, all'interno della procedura di approvvigionamento per il mercato vincolato in capo all'Enel;
    5. le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'anno 2002, relative alla scarsa capacità di adattamento della gestione alla variabilità delle condizioni del sistema elettrico, e le criticità nella programmazione degli impianti destinati al mercato vincolato, a causa dell'aumento progressivo e imprevedibile dei programmi di produzione per il mercato libero nell'ambito della contrattazione bilaterale;
  • dal mese di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del Ministero delle attività produttive, sono stati avviati approfondimenti congiunti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, e che tali approfondimenti sono stati compiuti nell'ambito di un tavolo tecnico cui ha partecipato anche l'Autorità;
  • l'avvio degli approfondimenti di cui al precedente alinea ha reso opportuno differire l'adozione di un provvedimento dell'Autorità volto alla revisione della disciplina di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, come definita dalla deliberazione n. 36/02, nonché recante le determinazioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato, in attesa degli esiti di detti approfondimenti;
  • con nota in data 4 giugno 2003, prot. n. 2100 (protocollo Autorità n. 018403 del 5 giugno 2003) (di seguito: nota 4 giugno 2003), in esito ai predetti approfondimenti congiunti, il Ministro delle Attività produttive:
    1. ha confermato l'attuazione progressiva di un sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, individuando una prima fase transitoria da avviare agli inizi di luglio 2003, che dovrà prevedere l'utilizzo di strumenti e di misure già operativi e testati e un loro più efficace impiego e coordinamento con lo scopo di conseguire gli obiettivi di: i) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, perseguendo, per quanto possibile, la minimizzazione dei costi; ii) la pubblicità e la non discriminatorietà delle modalità transitorie per l'attività di programmazione e dispacciamento delle centrali elettriche; iii) l'accesso al sistema a tutti i produttori che siano in grado di fornire le necessarie garanzie, anche in termini di prestazione della riserva, al sistema medesimo attraverso la disponibilità di unità di produzione con potenza superiore a valori predefiniti; iv) la trasparenza dell'informazione;
    2. ha riassunto le linee di intervento da seguire, evidenziando i principali provvedimenti necessari all'avviamento del sistema nella prima fase transitoria, e volti a modificare ed integrare le attuali modalità per la programmazione delle centrali elettriche che alimentano il mercato vincolato, ad aggiornare le modalità di acquisto di energia elettrica effettuate dall'Enel per i mercato vincolato e a definire le modalità transitorie che il Gestore della rete deve adottare per l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
  • con la delibera n. 60/03, l'Autorità ha conseguentemente avviato un procedimento per la definizione di criteri e modalità di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, prevedendo, in particolare, l'acquisizione di informazioni, dati e documenti utili alla valutazione delle procedure applicate per l'approvvigionamento delle risorse, anche attraverso audizioni con i soggetti interessati;
  • nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 60/03 è stato diffuso il documento per la consultazione 4 giugno 2003, che reca, tra l'altro, una proposta per l'introduzione di un Sistema Transitorio di Offerte di Vendita di Energia elettrica, denominato STOVE dall'acronimo della suddetta definizione;
  • come rilevato nel documento di consultazione 4 giugno 2003, nell'implementazione dello STOVE in tempi brevi si sarebbe dovuto tener conto dei vincoli tecnici che caratterizzano l'utilizzo degli strumenti e delle misure già operativi e testati, e in particolare:
    1. l'impossibilità di effettuare una variazione ottima nell'intorno di un dato punto di funzionamento del sistema elettrico, ciò che comporta l'impossibilità di approvvigionare le sole risorse per il dispacciamento selezionando, in maniera ottima, la disponibilità a ridurre o ad incrementare livelli di produzione precedentemente programmati. Ne consegue l'impossibilità di attuare la separazione della procedura di approvvigionamento dell'energia elettrica per la copertura della domanda del mercato vincolato dalla procedura per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento;
    2. l'utilizzo di un modello di sistema elettrico che utilizza una rappresentazione semplificata della rete di trasmissione nazionale e che considera solo le unità di produzione con potenza nominale non inferiore a 10 MVA;
    3. per ciascuna unità di produzione, l'utilizzo di un unico costo variabile unitario di combustibile per ciascun periodo di riferimento per la programmazione;
  • il documento per la consultazione 4 giugno 2003 contiene, inoltre, indicazioni in merito:
    1. alla remunerazione della capacità produttiva mantenuta a disposizione ai fini della riserva;
    2. alla regolazione delle partite economiche delle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;
    3. alla revisione della remunerazione della produzione per fasce orarie in alcuni periodi del secondo semestre del 2003;
    4. alla modificazione dell'Allegato A alla deliberazione n. 27/03, relativamente all'applicazione dei corrispettivi di riserva e di bilanciamento applicati alle unità di produzione che forniscono la riserva;
  • le procedure di consultazione previste dalla delibera n. 60/03 hanno evidenziato, da parte dei soggetti che hanno partecipato alle audizioni congiunte ed individuali, ovvero che hanno trasmesso all'Autorità osservazioni e suggerimenti con riferimento al documento per la consultazione 4 giugno 2003:
    1. il consenso sulle proposte di attuazione dello STOVE formulate dall'Autorità e sull'individuazione dei predetti vincoli tecnici, ferma restando, da parte della maggioranza dei produttori, la preferenza per l'utilizzo, per ciascuna unità di produzione, di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità al fine della compilazione di un ordine di merito economico per la programmazione della produzione di energia elettrica da destinare allo STOVE;
    2. l'opportunità di tener conto di talune precisazioni tecniche relative al trattamento delle unità idroelettriche e idroelettriche di pompaggio e la determinazione dell'ammontare della disponibilità di capacità produttiva ai fini della remunerazione della riserva;
    3. l'opportunità di tener conto di talune osservazioni relative alle modalità per la regolazione delle partite economiche relative alle risorse trattate nell'ambito dello STOVE;
  • l'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard per ciascuna unità di produzione, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilità risulta:
    1. incompatibile con l'attivazione di meccanismi concorrenziali per la selezione delle risorse;
    2. improprio nel caso in cui detti costi standard fossero utilizzati per la programmazione centralizzata della produzione di energia elettrica, in aperta contraddizione con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, secondo le quali l'attività di produzione di energia elettrica sul territorio nazionale è libera e, pertanto, esercitata sulla base della libera scelta dell'impresa piuttosto che vincolata ad una programmazione centralizzata;
    3. di difficile implementazione, atteso che detti costi standard dovrebbero essere determinati in maniera puntuale per ciascuna unità di produzione attraverso istruttorie ad hoc non potendo, a causa della necessità di approvvigionare risorse per il servizio di dispacciamento che fanno riferimento alla singola unità di produzione, utilizzare il metodo di determinazione di costi medi per classi di unità di produzione o per soggetto produttore;

Considerato infine che:

  • la Tabella 13 dell'Allegato n. 2 al Testo integrato prevede la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici che prelevano energia elettrica direttamente dalla rete di trasmissione nazionale, composta da infrastrutture ad altissima ed alta tensione, rispetto a quelle che prelevano energia elettrica dalle reti ad alta tensione di altre imprese distributrici, pur dipendendo in gran parte le perdite dal livello di tensione nominale al quale avviene il prelievo di energia elettrica;
  • l'eventuale differenza tra le perdite effettive di energia elettrica nelle reti e le perdite convenzionali derivanti dall'applicazione dei coefficienti delle perdite nelle reti di cui alla Tabella 13 dell'Allegato n. 2 al Testo integrato, potrebbe comportare oneri che devono trovare necessaria copertura nel sistema tariffario;

Ritenuto che sia opportuno:

  • introdurre, per il secondo semestre 2003, misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale, promuovendo forme di concorrenza tra le imprese di produzione ed assicurando la trasparenza, la non discriminazione e la diffusione delle informazioni;
  • al fine di consentire la pronta entrata in operatività dello STOVE entro i termini di cui alla nota 4 giugno 2003, mantenere un sistema unico per l'approvvigionamento congiunto delle risorse per il mercato vincolato e per il dispacciamento;
  • che le misure transitorie di cui al presente provvedimento si inseriscano in un percorso graduale di definizione dell'assetto definitivo dell'approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e del servizio di dispacciamento basato sul merito economico, secondo le condizioni poste dalla deliberazione n. 95/01;
  • che l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale avvengano, per quanto possibile, attraverso procedure di confronto concorrenziale tra soggetti produttori e che tale confronto possa estendersi ad altri soggetti produttori diversi da quelli originati dal processo di dismissione, da parte dell'Enel, delle società di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999;
  • che le misure transitorie di cui al presente provvedimento perseguano l'obiettivo di indifferenza tariffaria e dei prezzi sui clienti finali cui vengono erogati i diversi servizi anche la fine di non favorire la risoluzione dei contratti bilaterali conclusi per l'anno 2003;
  • con specifico riguardo alla garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico di particolare rilevanza nel periodo estivo in cui si possono verificare situazioni di criticità in termini della predetta sicurezza di funzionamento:
    1. imporre ai titolari delle unità di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui alla articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, la partecipazione allo STOVE, purché siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla successiva lettera c);
    2. imporre ai soggetti di cui alla precedente lettera a), l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacità produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero e a destinazioni diverse dallo STOVE;
    3. consentire la partecipazione allo STOVE  ai produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unità di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unità, siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalità definite dal Gestore della rete; e che, al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o più unità di produzione nella disponibilità del singolo produttore, dette unità debbano disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA, essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete ed essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale;
    4. prevedere che, per le unità di produzione partecipanti allo STOVE, non siano consentite né le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, né le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attività di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato;
    5. aumentare la pluralità dei soggetti produttori partecipanti allo STOVE che costituisce un mercato rilevante circa i livelli di remunerazione delle risorse ivi acquisite;
  • che la definizione delle procedure tecniche relative allo STOVE e la gestione delle medesime siano affidate al Gestore della rete, che le disciplinerà con un proprio regolamento conforme alle disposizioni del presente provvedimento;
  • prevedere la costituzione di un comitato tecnico consultivo, formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE, che assista il Gestore della rete e svolga una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralità dei loro interessi, nonché per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operatività dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operatività del sistema elettrico;
  • prevedere una adeguata gradualità nell'applicazione dei metodi e dei programmi relativi allo STOVE in ordine alle necessità temporali relative all'implementazione del sistema medesimo, ferma restando la vigenza del regime giuridico dello STOVE a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento;
  • che siano previste adeguate funzioni di sorveglianza in capo all'Autorità a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico;

Ritenuto che:

  • la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici non possa che essere operata unicamente in ragione della tensione nominale del punto di interconnessione, così come definito dall'articolo 1 del Testo integrato rispondendo detta differenziazione al principio di non discriminazione tra imprese distributrici che, altrimenti, verrebbe disatteso;
  • sia opportuno introdurre una componente tariffaria a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti;

Ritenuto che sia opportuno modificare ed integrare, per effetto delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, il Testo integrato e l'Allegato A alla deliberazione n. 27/03;

DELIBERA

Di adottare misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, come definite nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ed alla società Enel Spa;

Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, e l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01, come risultante a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte dal presente provvedimento;

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dall'1 luglio 2003.