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Delibera 29 aprile 2004

Delibera/Provvedimento 63/04

Disposizioni urgenti per la regolazione delle partite economiche connesse al servizio di interrompibilità del carico 

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30 aprile

2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

GU n. 108 del 10.5.04

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA

ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 29 aprile 2004

 

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 151/03);
  • la deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 46 (di seguito: deliberazione n. 46/04);
  • la deliberazione dell'Autorità del 27 marzo 2004, n. 48 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);

 

Considerato che:

  • la deliberazione n. 151/03 detta, in attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive con nota in data 5 dicembre 2003, prot. n. 4241, nonché dal Sottosegretario di Stato con delega all'energia, con nota in data 11 dicembre 2003, prot. n. 628, disposizioni urgenti per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica;
  • la deliberazione n. 46/04 ha previsto l'introduzione dell'elemento tariffario INT per la copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica, stabilita dalla deliberazione n. 151/03;
  • l'articolo 37, comma 37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04 prevede che ciascun utente del dispacciamento paga alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito: Gestore della rete) un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità; e che, l'articolo 48, della medesima deliberazione n. 48/04, prevede che suddetto corrispettivo sia pari al prodotto tra un corrispettivo unitario, fissato pari al valore dell'elemento INT di cui al precedente alinea, diviso per il parametro λ di cui alla tabella 10 allegata al Testo integrato, e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
  • il Gestore della rete, con lettera in data 5 aprile 2004, prot. AD/P2004000064, ha fornito una stima dell'ammontare complessivo dell'onere necessario per coprire i costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, pari a 383 milioni di euro per l'anno 2004, nonché una stima della spettanza riferita al periodo gennaio - maggio 2004, comprensiva dei relativi interessi, pari a 160 milioni di euro; e che la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito della applicazione delle disposizioni di cui alle sopra richiamate deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, secondo quanto indicato dal Gestore della rete, è significativamente inferiore a detta stima;
  • Confindustria, per conto dei soggetti associati che prestano il servizio di interrompibilità di cui alla deliberazione n. 151/03, ha richiesto all'Autorità, con lettera del 15 aprile 2004 (prot. Autorità n. 10089 del 16 aprile 2004), di individuare delle modalità per consentire al Gestore della rete l'erogazione entro luglio delle spettanze relative alla remunerazione del servizio di interrompibilità riferite al periodo gennaio- giugno 2004;
  • i soggetti individuati ai sensi della deliberazione n. 151/03 prestano il servizio di interrompibilità del carico a far data da gennaio 2004;
  • il Gestore della rete con la sopra citata lettera del 5 aprile 2004, ha chiesto all'Autorità di identificare nell'immediato una fonte idonea a coprire la differenza tra la spettanza dell'onere necessario per coprire i costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità riferita al periodo gennaio - maggio 2004, e la disponibilità del gettito che potrà aversi a luglio a seguito della applicazione delle disposizioni sopra richiamate di cui alle deliberazioni n. 46/04 e n. 48/04, al fine di poter provvedere alla erogazione della medesima spettanza entro la fine di luglio 2004; e che, con la medesima lettera, il Gestore della rete condiziona la conclusione dei contratti per la regolazione del servizio di interrompibilità a detta disponibilità;

 

Ritenuto opportuno:

  • minimizzare gli oneri finanziari in capo al Gestore della rete connessi alla regolazione delle partite economiche di cui al precedente alinea;
  • dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini di una migliore gestione degli oneri sostenuti dal Gestore della rete a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità, prevedendo l'introduzione di un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico

 

DELIBERA

 

Di

approvare il seguente provvedimento:

 

Articolo 1

 

Modifiche del Testo Integrato

1.1 Il Testo integrato approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, è modificato come segue:
  1. all'articolo 1, comma 1.1, sono aggiunte le seguenti definizioni:
    • "deliberazione n. 151/03, è la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 151/03, come successivamente modificata e integrata;
    • deliberazione n. 48/04 è la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 marzo 2004, n. 48/04;"
  2. all'articolo 59, comma 59.1, dopo la lettera o) è aggiunta la lettera p):
    "p) il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006."
  3. dopo l'articolo 71, è inserito il seguente articolo:
    "Articolo 71.1
    Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006

    71.1.1 Il Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006 viene utilizzato per l'anticipo al Gestore della rete di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità sostenuti dal medesimo Gestore per gli anni da 2004 a 2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03.

    71.1.2 La Cassa riconosce al Gestore della rete un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i costi sostenuti per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03 riferiti al periodo 1 gennaio 2004- 31 maggio 2004, e il gettito nella disponibilità del Gestore della rete, al 31 luglio 2004, conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04.

    71.1.3 Il Gestore della rete trasmette alla Cassa, nei termini e secondo le modalità da questa determinate, idonea documentazione e un rendiconto delle partite economiche connesse ai pagamenti relativi alla applicazione della deliberazione n. 151/03.

    71.1.4 Entro il 31 marzo di ciascun anno nel triennio 2005-2007, il Gestore della rete versa alla Cassa un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi all'anno solare precedente, e i costi sostenuti dal Gestore della rete nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03.

    71.1.4 La Cassa registra gli importi di cui al precedente comma sul Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006."

 

Di pubblicare l'Allegato A alla deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04,

come successivamente modificata e integrata, con le modificazioni introdotte

dal presente provvedimento;


Di pubblicare

il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it),

affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.