Seguici su:






Delibera 30 giugno 2004

Delibera/Provvedimento 109/04

Modificazioni all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, in materia di regolazione delle partite economiche connesse al servizio di interrompibilità del carico

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 2 luglio 2004, ai sensi dell' articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01. 

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 luglio 2004

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito: deliberazione n. 151/03), e successive modifiche ed integrazioni;
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04 (di seguito: deliberazione n. 46/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2004, n. 63/04 (di seguito: deliberazione n. 63/04).

Considerato che:

  • l'articolo 71.1 del Testo integrato, innovato dalla deliberazione n. 63/04, prevede:
    1. al comma 71.1.1, che il "Conto per la gestione dei contributi a copertura degli oneri connessi al servizio di interrompibilità 2004-2006" (di seguito: il Conto), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), sia utilizzato per l'anticipo alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) di una quota parte degli oneri conseguenti alla remunerazione del servizio di interrompibilità sostenuti dal Gestore della rete per gli anni dal 2004 al 2006, ai sensi della deliberazione n. 151/03;
    2. al comma 71.1.2, che la Cassa riconosca al Gestore della rete la differenza, se positiva, tra i costi sostenuti, con riferimento al periodo 1 gennaio 2004 - 31 maggio 2004, per la remunerazione del servizio di interrompibilità, e il gettito nella disponibilità del Gestore della rete, al 31 luglio 2004, conseguente alla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 37.1, lettera d), penultimo periodo, della deliberazione n. 48/04, vale a dire del gettito rinveniente dalla corresponsione dell'elemento INT;
    3. al comma 71.1.4, che entro il 31 marzo di ciascun anno nel triennio 2005-2007, il Gestore della rete versi alla Cassa un importo corrispondente alla differenza, se positiva, tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi all'anno solare precedente, e i costi sostenuti dal Gestore della rete nel medesimo anno per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03;
  • quanto sopra previsto è stato adottato dall'Autorità sulla base delle stime effettuate dal Gestore della rete e rese disponibili all'Autorità con lettera in data 5 aprile 2004, prot. AD/P2004000064, relative alle previsioni di gettito rinveniente dall'elemento INT di competenza del solo mese di aprile 2004;
  • il Gestore della rete e la Cassa hanno trasmesso all'Autorità, con lettera in data 21 maggio 2004, prot. CCSE 002459, una stima con dettaglio mensile relativa alle competenze dell'elemento INT, da cui risulta che in alcuni mesi dell'anno 2004 potrebbero sussistere differenze positive tra i ricavi del Gestore della rete conseguenti all'applicazione dell'elemento INT e i costi sostenuti dal medesimo Gestore per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03;
  • sebbene la predetta stima mensile possa essere stata operata per eccesso non essendo stato tenuto in conto lo sfasamento temporale delle corresponsioni dell'elemento INT raccolte sul mercato libero e sul mercato vincolato, si ritiene possibile realizzare anche su base mensile quanto attualmente previsto su base annuale all'articolo 71.1, comma 71.1.4 del Testo integrato.

 

Ritenuto che sia opportuno, al fine consentire un reintegro più efficiente dei versamenti di anticipo effettuati dalla Cassa sulla base delle disposizioni della deliberazione n. 63/04, modificare il Testo integrato prevedendo la regolazione mensile delle partite economiche di cui al comma 71.1.4 del medesimo Testo integrato.

DELIBERA

di modificare il Testo integrato, sostituendo il comma 71.1.4 con il seguente:

"71.1.4 Con decorrenza dal mese di giugno 2004, al termine di ciascun mese fino al 31 marzo 2007, qualora la differenza tra i ricavi conseguenti dall'applicazione dell'elemento INT relativi al terzo mese precedente ed i costi sostenuti dal Gestore della rete nello stesso mese per la remunerazione del servizio di interrompibilità ai sensi della deliberazione n. 151/03 sia positiva, il Gestore della rete versa alla Cassa l'importo corrispondente; qualora detta differenza sia negativa, la Cassa versa al Gestore della rete l'importo corrispondente."; 

 

di pubblicare il Testo integrato con le modificazioni introdotte dal presente provvedimento;

 

di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore a far data dalla sua pubblicazione.