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Delibera 29 settembre 2004

Delibera/Provvedimento 171/04

Aggiornamento per il trimestre ottobre - dicembre 2004 di componenti e parametri della tariffa elettrica e del parametro Ct

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30

settembre 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione

dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01

G.U. n. 243 del 15.10.04

 

 

 

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella

riunione del 29 settembre 2004

 

 

 

Visti:

 

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • la legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4 settembre 2002, n. 193;
  • la legge 17 aprile 2003, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
  • il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
  • la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 23 agosto 2004,n. 239;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come successivamente modificato e integrato;
  • il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
  • il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e integrato con il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 settembre 2003;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003 recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla medesima società;
  • il decreto del Ministro delle attività produttive 29 gennaio 2004, recante Modalità per la vendita sul mercato, per l'anno 2004, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a..

 

 

Viste:

 

  • la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare le deliberazioni dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03, 27 marzo 2004, n. 46/04 e 25 giugno 2004, n. 103/04 (di seguito: deliberazione n. 103/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo Integrato);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 febbraio 2004, n. 13/04 (di seguito: deliberazione n. 13/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2004, n. 79/04.

 

 

Viste:

 

  • la comunicazione del Gestore della rete 27 gennaio 2004, prot. Autorità 002726 del 2 febbraio 2004 (di seguito: comunicazione del Gestore della rete 27 gennaio 2004);
  • la comunicazione congiunta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) e della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) in data 19 maggio 2004, prot. Autorità n. 012688 del 21 maggio 2004;
  • la comunicazione del Gestore della rete 17 settembre 2004, prot. Autorità n. 02086, del 22 settembre 2004;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 23 settembre 2004, prot. Autorità n. 021049 del 24 settembre 2004, che integra e modifica le precedenti comunicazioni;
  • la comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, prot. Autorità n. 021120 del 27 settembre 2004 (di seguito: comunicazione dell'Acquirente unico 24 settembre 2004);
  • la comunicazione della Cassa del 28 settembre 2004, prot. Autorità n. 21256, del 28 settembre 2004.

 

 

Considerato che:

 

  • rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione n. 103/04, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione in aumento superiore al 3%;
  • gli elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, anche in considerazione degli errori di stima registrati nei periodi precedenti;
  • l'articolo 33, comma 33.3 del Testo integrato prevede che, ai fini delle determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
  • relativamente al periodo aprile - agosto 2004 risulta da recuperare una differenza dell'ordine di circa 74 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'Acquirente unico in qualità di utente dello scambio ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della componente CCA per il secondo e terzo trimestre 2004;
  • relativamente al periodo aprile - agosto 2004 risulta da recuperare una differenza dell'ordine di circa 46 milioni di euro tra i costi effettivamente sostenuti dell'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD della componente CCA per il secondo e terzo trimestre 2004;
  • gli articoli 43, 44 e 45 della deliberazione n. 48/04 fissano corrispettivi di dispacciamento a carico degli utenti di dispacciamento non articolati per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
  • l'elemento OD della componente CCA è determinato in modo tale da coprire i costi di dispacciamento che si stima l'Acquirente unico dovrà sostenere per i corrispettivi di cui al precedente alinea;
  • sulla base della comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, è possibile quantificare, relativamente all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta dalla medesima società nel I trimestre dell'anno 2004, un margine economico lordo pari a circa 84,7 milioni di euro;
  • sulla base della comunicazione del Gestore della rete 27 gennaio 2004 e della comunicazione dell'Acquirente unico del 24 settembre 2004, è possibile quantificare in via preliminare un livello di costi riconosciuti all'Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato, nell'anno 2004, pari a circa 8,2 milioni di euro;
  • l'articolo 36 della deliberazione n. 48/04 prevede che l'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sia riconosciuto alle unità di produzione solo nel caso in cui il prezzo medio del mercato del giorno prima nel periodo aprile - dicembre 2004 sia inferiore ad un prezzo di riferimento definito dall'Autorità;
  • l'elemento CD è l'elemento della componente CCA, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
  • sulla base delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa la situazione dei conti di gestione di cui al comma 59.1 del Testo integrato, le vigenti aliquote delle componenti tariffarie a copertura dei richiamati conti risultano adeguate alle esigenze di raccolta;
  • l'Autorità ha inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento in materia di istituzione di nuovi oneri generali afferenti al sistema elettrico, relativi:
    1. alle integrazioni tariffarie da corrispondere alle imprese elettriche minori;
    2. alle "misure di compensazione territoriale" di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 314/03.

 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno:

 

  • aggiornare il valore del parametro Ct;
  • dati gli esiti registrati dal sistema delle offerte e dai meccanismi di dispacciamento sulla composizione del portafoglio di approvvigionamento dell'Acquirente unico, modificare in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2004, adeguando coerentemente il valore delle componenti PC e OD;
  • fissare un valore della componente OD non differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, al fine di trasferire il corretto segnale di costo ai clienti del mercato vincolato analogamente a quanto avviene per i clienti del mercato libero;
  • prevedere che l'Acquirente unico utilizzi la differenza tra il margine economico lordo relativo all'attività di compravendita dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/04 svolta dalla medesima società nel I trimestre dell'anno 2004 e i costi riconosciuti per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica per il mercato vincolato per la copertura dei costi di approvvigionamento che sosterrà per il periodo da ottobre a dicembre 2004;
  • dati i prezzi registrati nel mercato del giorno prima nel periodo aprile - settembre 2004 e le previsioni di prezzo formulate dall'Acquirente unico per il periodo ottobre - dicembre 2004, ridurre l'elemento CD in media di 0,01 centesimi di euro/kWh;
  • confermare per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2004 l'applicazione della componente UC4 e la sospensione della componente A8

 

DELIBERA

 

Articolo 1

 

Definizioni

 

1.1

Ai fini del presente provvedimento, si applicano le

definizioni riportate all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla

deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004 n.

5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come

il Testo integrato).

 

 

Articolo 2

 

Aggiornamento del parametro Ct

 

2.1

Il parametro Ct per il quarto trimestre

(ottobre-dicembre) 2004 è pari a 4,014 centesimi di euro/kWh.

 

 

Articolo 3

 

Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie

 

3.1

I valori dell'elemento PC, dell'elemento OD e

dell'elemento CD per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono

fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, allegate alla

presente deliberazione. Per l'elemento INT, sono confermati i valori

fissati con deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 46/04. I valori della

componente CCA per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono

fissati nelle tabelle 4.1, 4.2 e 4.3.

 

 

3.2

I valori dell'elemento PV e della componente CAD

per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2004 sono fissati nelle tabelle 5 e

6 allegate alla presente deliberazione.

 

 

3.3

Per l'elemento VE per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)

2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 25 giugno

2004, n. 103/04, pari a 0,07 centesimi di euro/kWh.

 

 

3.4

Per l'elemento DP per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)

2004 è confermato il valore fissato con deliberazione dell'Autorità 27 marzo

2004, n. 46/04, pari a 0,01 centesimi di euro/kWh.

 

 

3.5

Per le componenti tariffarie A e le componenti tariffarie UC3,

UC5 e UC6, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre)

2004, sono confermati i valori fissati con deliberazione dell'Autorità 25

giugno 2004, n. 103/04.

 

 

Articolo 4

 

Componenti UC4 e A8

 

4.1

Per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 31 dicembre

2004, la tariffa per il servizio di vendita di cui al comma 22.1 del Testo

integrato comprende anche la componente UC4 di cui alla tabella 5

della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

 

 

4.2

Per il periodo compreso tra l'1 ottobre 2004 e il 30 dicembre

2004, le tariffe domestiche di cui ai commi 24.1, 24.2 e 24.3 del Testo

integrato comprendono anche la componente UC4 di cui alla tabella 5

della deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2003, n. 109/03.

 

 

4.3

L'applicazione della componente tariffaria A8 di

cui al comma 52.2, lettera f) del Testo integrato, è sospesa.

 

 

Articolo 5

 

Disposizioni all'Acquirente unico in materia di prezzo di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per la vendita al mercato vincolato

 

5.1

Per i mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2004 il

prezzo di cessione di cui all'articolo 30 del Testo integrato è ridotto di una

specifica componente determinata secondo quanto disposto dal comma 5.2.

 

 

5.2

La componente di cui al comma 5.1, espressa in centesimi di

euro/kWh, è pari in media nel trimestre ottobre - dicembre 2004 al rapporto tra

76.500.000 (settantaseimilioni e cinquecentomila) euro e il totale dell'energia

elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato in tale trimestre.

 

 

 

 

 

Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 ottobre 2004.

 

Altri documenti:
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