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Data pubblicazione: 18 febbraio 2005

Delibera 17 febbraio 2005

Delibera/Provvedimento 24/05

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di potere calorifico superiore del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17-02-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 145/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/0 4.

Visti altresi:

  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA, approvato dall'Autorita con la deliberazione n. 75/03, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualita del gas";
  • il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Societa Gasdotti Italia SpA, approvato dall'Autorita con la deliberazione n. 144/03, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualita del gas".

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi.

Considerato altresi che:

  • la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) del gas;
  • la deliberazione n. 43/02 ha disposto che nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS del gas;
  • in conseguenza dei due precedenti alinea ed in base a quanto stabilito dalla deliberazione n. 138/03 le condizioni di fornitura del gas na turale ai clienti finali risultano correlate al PCS del gas fornito;
  • il PCS del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale e fondamentale per la correttezza dei corrispettivi e degli importi addebitati rispettivamente ai soggetti operanti nel settore del gas naturale ed ai clienti finali;
  • nei codici di trasporto di Snam Rete Gas SpA e di Edison T&S SpA, approvati con le deliberazioni dell'Autorita n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti dell'attivita di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti;
  • rimangono alcuni aspetti relativi al PCS, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attivita di trasporto del gas naturale, che richiedono una piu puntuale regolazione.

Ritenuto opportuno:

  • avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di PCS del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di PCS del gas naturale tra i quali almeno:
    1. la metodologia per la definizione di aree territoriali nelle quali assumere che il gas trasportato abbia lo stesso PCS;
    2. le modalita di misura del PCS;
    3. i flussi informativi, con particolare riferimento ai casi di indisponibilita del dato di misura del PCS;
  • prevedere che la ulteriore regolazione in tema di PCS del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attivita di trasporto venga demandata alle modifiche ed integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorita

DELIBERA

  • di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di potere calorifico superiore ( di seguito: PCS) del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95 con i quali regolare aspetti generali in tema di PCS del gas naturale, in coerenza con quanto gia definito in precedenti provvedimenti dell'Autorita;
  • di attribuire al direttore della Direzione consumatori e qualita del servizio dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas la responsabilita del procedimento;
  • di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it), affinche entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

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