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Data pubblicazione: 07 settembre 2005

Delibera 06 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 185/05

Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 06-09-2005

Visti:

  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorita 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 30 maggio 2001, n. 120/01;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02);
  • la deliberazione dell'Autorita 11 luglio 2002, n. 130/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 17 luglio 2002, n. 137/02;
  • la deliberazione dell'Autorita 1 luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: deliberazione n. 138/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 4 dicembre 2003, n. 139/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito: deliberazione n. 144/03);
  • la deliberazione dell'Autorita 12 dicembre 2003, n. 145/03;
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 5 agosto 2004, n. 144/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorita 19 gennaio 2005, n. 5/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 17 febbraio 2005, n. 24/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 luglio 2005, n. 157/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 marzo 2005, n. 53/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 luglio 2005, n. 166/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 4 agosto 2005, n. 179/05;
  • il documento per la consultazione 26 maggio 2005 "Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione" (di seguito: documento per la consultazione in tema di misura del gas);
  • il documento per la consultazione 8 giugno 2005 "Regolazione del potere calorifico del gas naturale" (di seguito: documento per la consultazione in tema di PCS);
  • il codice di trasporto di Snam Rete Gas SpA approvato dall'Autorita, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualita del gas";
  • il codice di trasporto di Edison T&S SpA, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Societa Gasdotti Italia SpA, approvato dall'Autorita, ed in particolare il capitolo 11 intitolato "Qualita del gas".

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorita emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorita in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie;
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorita, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • l'Autorita puo imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di trasporto del gas, intesa come tutela dell'integrita fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprieta;
  • l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 definisce l'attivita di trasporto e dispacciamento del gas naturale come un'attivita di interesse pubblico, disposizione confermata dall'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge n. 239/04;
  • l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 stabilisce che le imprese di trasporto e dispacciamento del gas naturale garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita, l'efficienza e il minor costo del servizio;
  • la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) del gas;
  • la deliberazione n. 43/02 ha disposto che nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS del gas;
  • in conseguenza dei due precedenti alinea ed in base a quanto stabilito dalla deliberazione n. 138/03 le condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti finali risultano correlate al PCS del gas fornito;
  • il PCS del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale e fondamentale per la correttezza dei corrispettivi e degli importi addebitati rispettivamente ai soggetti operanti nel settore del gas naturale ed ai clienti finali;
  • nei codici di trasporto di Snam Rete Gas SpA e di Edison T&S SpA, approvati con le deliberazioni dell'Autorita n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti dell'attivita di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti;
  • rimangono alcuni aspetti relativi al PCS e ai parametri di qualita del gas naturale, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attivita di trasporto del gas naturale, che richiedono una piu puntuale regolazione;
  • l'avvio di nuovi terminali Gnl e l'aumento delle importazioni tramite il potenziamento dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuovi gasdotti di importazione potrebbe provocare nel medio periodo un aumento delle zone con elevata variabilita del PCS del gas naturale e, piu in generale, un aumento della variabilita delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale immesso nelle reti di trasporto;
  • sia indispensabile in tale scenario una regolazione piu puntuale della misura e del controllo del PCS e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali ad integrazione e completamento dei provvedimenti gia emanati in materia dall'Autorita;
  • il documento per la consultazione in tema di PCS ha proposto:
    • per quanto riguarda la metodologia di misurazione e controllo del PCSe degli altri parametri di qualita del gas naturale, che:
      1. la misura del PCS del gas naturale debba avvenire in continuo esclusivamente mediante gascromatografo con installazione fissa, prevedendo un gascromatografo per ognuna delle Aree Omogenee di Prelievo (di seguito: AOP), sulla base della norma ISO 6976;
      2. la misura del PCS e degli altri parametri di qualita del gas naturale debba avvenire in corrispondenza di ogni punto di ingresso della rete di trasporto;
      3. l'installazione e la verifica degli appara ti di misura del PCSedegli altri parametri di qualita del gas naturale debbano essere conformi alla legislazione ed alle norme tecniche vigenti in materia;
      4. tutte le aziende di trasporto debbano dotarsi di una metodologia di individuazione delle AOP analoga a quella adottata da Snam Rete Gas;
    • per i casi di gas naturale fuori specifica, l'obbligo per le aziende di trasporto di intercettare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e nei minimi tempi tecnici possibili, l'ingresso nella rete di trasporto di tale gas, ferme restando le responsabilita delle parti coinvolte nell'ingresso di gas fuori specifica;
    • per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura del PCS, che:
      1. vengano definiti standard generali pari al 95-98% di disponibilita delle misure orarie per ogni mese e per ogni punto di misura dei valori del PCS del gas naturale, limitatamente ai casi di responsabilita dell'impresa di trasporto;
      2. vengano introdotti obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorita per le imprese di trasporto relativi al numero dei giorni nei quali sono disponibili i valori del PCS del gas naturale per ogni punto di misura;
      3. vengano stabiliti criteri per la stima della misura nel caso di sua indisponibilita, a seconda che sia possibile o meno individuare un'AOP alternativa;
      4. vengano rafforzati gli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti;
    • di non integrare quanto previsto nei codici di trasporto approvati dall'Autorita in relazione alle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS;
  • le aziende di trasporto di gas natur ale hanno richiesto di:
    • meglio definire le problematiche connesse con la responsabilita della misura e del controllo del PCS e degli altri parametri di qualita del gas naturale con riferimento al caso in cui gli apparati di misura non siano di proprieta dell'impresa di trasporto;
    • precisare che, nel caso di fuori specifica del gas naturale immesso nella rete di trasporto, la responsabilita sia innanzitutto degli utenti del servizio di trasporto e che non sia responsabilita dell'azienda di trasporto intercettare il gas naturale fuori specifica, tenuto conto che non sempre e possibile impedire l'ingresso nella rete di gas fuori specifica senza causare danni alle riconsegne e senza compromettere la sicurezza ed il bilanciamento del sistema;
    • stralciare dal provvedimento in tema di qualita del gas ogni riferimento alla misura di volume di gas in quanto e opportuno che tale problematica trovi una sua regolazione, pur in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorita assumera in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;
    • modificare le proposte in relazione ai casi di indisponibilita della misura del PCS del gas naturale al fine di riferire obblighi di servizio e livelli generali all'insieme dei punti di misura ed all'indisponibilita giornaliera anziche oraria del dato di misura;
    • definire obblighi di servizio e standard sui punti di ingresso della rete di trasporto solo dopo un adeguato monitoraggio al fine di individuare un giusto grado di severita delle nuove disposizioni anche in riferimento ai costi derivanti dalla loro attuazione raffrontati con gli effettivi benefici per il sistema;
    • prevedere una maggiore gradualita ed articolazione nel dispiegamento delle disposizioni che l'Autorita intende emanare in tema di qualita del gas;
  • i soggetti diversi dalle aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di:
    • prevedere livelli generali anche per la indisponibilita della misura oraria del PCS e degli altri parametri di qualita del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto che, data la loro rilevanza per il sistema, siano ancora piu stringenti di quelli proposti dall'Autorita per i punti di misura nelle AOP;
    • stabilire un tempo limite entro il quale l'apparato di misura del PCS del gas naturale, resosi indisponibile, debba essere reso nuovamente operativo in modo da porre un limite al periodo di indisponibilita della misura del PCS del gas naturale;
    • rendere piu tempestive e complete le informazioni messe a disposizione dalle imprese di trasporto ai propri utenti in tema di qualita del gas con particolare riferimento ai casi di immissione di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali;
    • prevedere per le disposizioni diverse da quelle relative al rafforzamento degli obblighi di informazione di cui al precedente alinea, una maggiore gradualita nella loro entrata in vigore per renderle realizzabili da parte di tutti i soggetti interessati.

Ritenuto che:

  • con riferimento alla misurazione ed al controllo del PCS e degli altri parametri di qualita del gas naturale, sia opportuno porre in capo all'impresa di trasporto la responsabilita della misura e del controllo di tali parametri di qualita del gas naturale, prevedendo peraltro, nel caso in cui gli apparati di misura non siano di sua proprieta, che tale responsabilita sia posta in capo al proprietario degli apparati;
  • in relazione all'obbligo di intercettazione del gas naturale fuori specifica in ingresso alla rete di trasporto, sia opportuno:
    • n on accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di eliminare dal provvedimento l'obbligo per le stesse aziende di trasporto di intercettazione del gas fuori specifica nel caso in cui tale gas non assicuri la sicurezza del suo impiego da parte dei clienti finali civili a valle della rete di trasporto; infatti, da una parte l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/00 assegna alle aziende di trasporto il compito di garantire l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza del servizio di trasporto e, dall'altra, le aziende di trasporto dispongono delle informazioni e dei mezzi necessari per provvedere all'adempimento di tale obbligo;
    • stabilire che l'intercettazione del gas fuori specifica da parte dell'azienda di trasporto debba avvenire solo nei casi di rischio per la sicurezza nell'uso del gas da parte di clienti finali e fatta salva la possibilita per l'impresa di trasporto di accettare l'immissione di gas naturale per il quale la stessa impresa di trasporto abbia rilevato una oscillazione di uno o piu parametri di qualita del gas naturale al di fuori delle specifiche previste, ove sia possibile assorbire tale variazione, ad esempio modificando opportunamente gli assetti delle reti in attesa dell'esaurirsi del transitorio del fuori specifica;
  • con riferimento ai casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura orarie del PCS:
    • si debba pervenire a livelli generali per ogni punto di misura e per ogni mese dell'anno riferiti all'indisponibilita della misura oraria al fine di assicurare un adeguato monitoraggio della qualita del gas in ogni punto di misura interno ad una AOP individuando altresi le AOP per le quali la disponibilita della misura oraria risulti non soddisfacente a tutela degli utenti del servizio di traspo rto;
    • in fase di prima attuazione delle disposizioni generali dell'Autorita in tema di qualita del gas, coincidente con gli anni termici 2005-2009, per assicurare una adeguata gradualita di implementazione sia opportuno:
      1. che i livelli generali di disponibilita della misura del PCS del gas naturale siano calcolati con riferimento all'indisponibilita della misura giornaliera anziche oraria del dato e che si attuino i valori proposti nel documento per la consultazione in tema di PCS nel successivo periodo di regolazione per l'attivita di trasporto;
      2. far precedere l'introduzione di obblighi di servizio e di livelli generali di indisponibilita della misura del PCS e degli altri parametri di qualita del gas naturale nei punti di misura in ingresso alla rete di trasporto da una fase di monitoraggio di tali valori ai fini di una successiva migliore definizione di tali livelli generali;
    • sia da accogliere la richiesta degli utenti del servizio di trasporto di definire un tempo limite per il ripristino da parte delle aziende di trasporto della misura del PCS del gas naturale e di introdurre regole specifiche per la stima di tale misura nei periodi in cui essa e indisponibile;
  • con riferimento alla misura di volume di gas, sia da accogliere la richiesta delle aziende di trasporto di rinviare la definizione di tale problematica, in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorita assumera in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas;
  • in relazione al rafforzamento degli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti che:
    • le proposte contenute nel documento per la consultazione in tema di PCS possano essere ritenute adeguate per il primo periodo di attuazione del presente provvedimento, fatto salvo un ulteriore successivo rafforzamento;
    • tuttavia, sia da accogliere la richiesta dei soggetti diversi dalle imprese di trasporto di essere tempestivamente informati dalle imprese di trasporto stesse e dalle imprese di Gnl, di produzione e di stoccaggio negli eventuali casi di errata immissione in rete di trasporto di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali, dato che tali imprese sono le uniche in possesso di tali informazioni ed una tempestiva informazione puo evitare danni ai clienti finali;
  • in relazione all'arbitro nelle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS del gas naturale, la consultazione non abbia evidenziato l'esigenza di una sua individuazione e che pertanto si possa considerare adeguato per ora quanto previsto al riguardo dai codici di trasporto approvati dall'Autorita;
  • con riferimento ai tempi di attuazione del provvedimento sia opportuno prevedere una maggiore articolazione nel dispiegamento degli effetti delle disposizioni generali emanate dall'Autorita con il presente provvedimento, con particolare riferimento alla installazione dei gascromatografi, ove assenti, e all'applicazione dei livelli generali di indisponibilita nella misura del PCS del gas naturale, al fine di consentire la sua attuazione a tutti i soggetti interessati;
  • sia opportuno prevedere che la ulteriore regolazione in tema di PCS e dei parametri di qualita del gas naturale relativa ad aspetti peculiari del singolo soggetto che esercita l'attivita di trasporto venga demandata alle modifiche ed integrazioni dei codici di trasporto da approvarsi da parte dell'Autorita

DELIBERA

  • di approvare le Disposizioni generali dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas in tema di qualita del gas naturale, allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A).
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