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Data pubblicazione: 21 dicembre 2007

Delibera 19 dicembre 2007

Delibera/Provvedimento 333/07

Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011

Nella riunione del 19 dicembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere d)e), g) e h);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legge 23 agosto 2004, n. 239, convertito in legge con modificazioni con la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07).

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, e, in particolare, l'Allegato A come successivamente modificato e integrato;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2004, n. 247/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04, e in particolare l'Allegato A alla medesima deliberazione;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005 n. 158/05 (di seguito: deliberazione n. 158/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005 n. 203/05 (di seguito: deliberazione n. 203/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2006, n. 122/06 (di seguito: deliberazione n. 122/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 246/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06 (di seguito deliberazione n. 208/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito deliberazione n. 209/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06), come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2007, n 139/07 (di seguito: deliberazione n. 139/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 172/07 (di seguito: deliberazione n. 172/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2007, n. 234/07 (di seguito: deliberazione n. 234/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2007, n. 281/07 (di seguito: deliberazione n. 281/07).

Visti:

  • il documento per la consultazione 2 maggio 2005, concernente "Obblighi di registrazione e di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali per i venditori di gas naturale e di energia elettrica" (di seguito: documento per la consultazione 2 maggio 2005);
  • il documento per la consultazione 24 ottobre 2006 concernente "Verifica dei dati di qualità commerciale e di sicurezza", Atto n. 29/06 (di seguito: documento per la consultazione n. 29/06);
  • il documento per la consultazione 4 aprile 2007 concernente "Opzioni per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel terzo periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 16/07 (di seguito: primo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 2 agosto 2007 concernente "Proposte per la regolazione della qualità dei servizi elettrici nel III periodo di regolazione (2008-2011)", Atto n. 36/07 (di seguito: secondo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 22 novembre 2007 concernente "Condizioni tecniche per la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale superiore ad 1 kV", Atto n. 45/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 45/07);
  • il documento per la consultazione 26 novembre 2007 concernente "Schema di testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011", Atto n. 46/07 (di seguito: terzo documento per la consultazione);
  • il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente "Tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2008 - 2011", Atto n. 47/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 47/07);
  • il documento per la consultazione 30 novembre 2007 concernente "Commercializzazione di energia elettrica e gas naturale nei mercati al dettaglio", Atto n. 48/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 48/07);
  • il documento per la consultazione 6 dicembre 2007 concernente "Schema di provvedimento per la regolazione incentivante della qualità del servizio di trasmissione dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2008-2011", Atto n. 53/07 (di seguito: documento per la consultazione n. 53/07);
  • le osservazioni pervenute all'Autorità da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione del primo, del secondo e del terzo documento di consultazione diffusi nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06 (di seguito richiamato anche procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione).

Considerato che:

  • il procedimento in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione avviato con la deliberazione n. 209/06 si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il medesimo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione n. 208/06;
  • il procedimento sulla regolazione in materia di qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione è stato inserito nella sperimentazione triennale dell'Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) avviata con la deliberazione n. 203/05;
  • nel rispetto di tale metodologia, gli obiettivi generali del procedimento sono stati indicati nella deliberazione n. 209/06 di avvio del medesimo e sono stati ulteriormente specificati nel primo documento per la consultazione; in particolare, per i servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica tali obiettivi sono così riassumibili:
    1. migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT;
    2. aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni;
    3. semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni;
    4. rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale;
    5. ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici;
    6. assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita;
    7. estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas;
    8. promuovere gli investimenti finalizzati a migliorare aspetti di qualità non strettamente ricompresi nel sistema di standard di qualità e relativi incentivi, penalità e indennizzi;
    9. favorire il miglioramento dei livelli di qualità della tensione;
  • ancora nel rispetto di tale metodologia, nel primo documento per la consultazione sono state presentate opzioni alternative di regolazione per cinque degli aspetti più importanti del procedimento; per ciascuna opzione è stata condotta, attraverso un'analisi multi-criteri, una valutazione qualitativa preliminare e sono state sollecitate ai soggetti interessati osservazioni e elementi quantitativi per la scelta dell'opzione preferibile;
  • il processo di consultazione si è articolato in tre fasi, corrispondenti alla diffusione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità;
  • nel corso del processo di consultazione i soggetti interessati sono stati continuamente informati delle attività condotte e del piano di consultazione, pubblicato in appendice a ognuno dei tre documenti per la consultazione, periodicamente aggiornato in esito a ogni consultazione;
  • le proposte di regolazione sono state formulate tenendo conto degli effetti della regolazione in vigore della qualità del servizio, sia per quanto riguarda la continuità del servizio di distribuzione che per quanto riguarda gli aspetti di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita riesaminate; per tutti questi aspetti come anche per alcuni aspetti di qualità della tensione attualmente soggetti a monitoraggio sperimentale nell'ambito della Ricerca di sistema, sono stati forniti ai soggetti interessati dati e analisi comparative (sintetizzati in una appendice al secondo documento per la consultazione);
  • in esito a ogni fase di consultazione sono state valutate le opzioni alternative e riformulate le proposte iniziali tenendo conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e tenendo altresì conto sia degli obiettivi del procedimento, generali e specifici, indicati come sopra descritto, sia della introduzione di nuovi standard di continuità del servizio relativi alla durata massima del tempo di ripristino dell'alimentazione, prevista con decorrenza progressiva a partire dal 1° luglio 2009 dalla deliberazione n. 172/07 recante Direttiva per la tutela dei clienti finali di energia elettrica interessati da interruzioni prolungate o estese;
  • per quanto riguarda in particolare l'obiettivo di semplificare e stabilizzare gli obblighi di registrazione della continuità del servizio, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 281/07, contenente le regole di registrazione delle interruzioni del servizio elettrico per il terzo periodo di regolazione, in anticipo rispetto alla conclusione del procedimento, per dare modo alle imprese distributrici di predisporre per tempo i sistemi informativi destinati alla registrazione delle interruzioni;
  • tanto la deliberazione n. 172/07 quanto la deliberazione n. 281/07 prevedono che le disposizioni di cui ai rispettivi Allegati A debbano confluire nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di regolazione della qualità dei servizi elettrici per il terzo periodo di regolazione da redigere in esito al procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06;
  • sulla base delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del primo e del secondo documento di consultazione, l'Autorità ha prospettato nel terzo documento di consultazione uno schema di Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato), inteso ad aggiornare l'attuale Testo integrato di cui all'Allegato A della deliberazione n. 4/04 e successive modificazioni e integrazioni, rinviando a un successivo documento di consultazione la diffusione di un analogo schema di provvedimento per il servizio di trasmissione;
  • lo schema di Testo integrato presentato nel terzo documento di consultazione è basato sui seguenti elementi principali:
    1. per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione in media e bassa tensione (di seguito: MT e BT): affiancare alla attuale regolazione incentivante della durata cumulata di interruzione per cliente anche una nuova regolazione incentivante del numero medio annuo per cliente di interruzioni lunghe (durata superiore a 3 minuti) e brevi (durata compresa tra 1 secondo e 3 minuti), rivedendo i parametri e gli aspetti specifici di tali regolazioni in modo da assicurare la massima gradualità possibile nel passaggio dal meccanismo vigente al nuovo meccanismo incentivante;
    2. per quanto riguarda l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni: aggiornamento, a decorrere dal 2010, degli standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni lunghe per clienti alimentati in media tensione (di seguito: clienti MT) e monitoraggio specifico, attraverso appositi indicatori di continuità del servizio, della distribuzione del numero di clienti alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti BT) per numero di interruzioni senza preavviso lunghe subite nell'anno, propedeutico all'introduzione a partire dal successivo periodo di regolazione (2012-2015) di standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni lunghe anche per clienti BT, sfruttando anche le potenzialità dei nuovi misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione secondo i requisiti funzionali definiti dalla deliberazione n. 292/06;
    3. per quanto riguarda l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni, confermare, salvo osservazioni specifiche delle imprese interessate, le regole definite con la deliberazione n. 281/07;
    4. per quanto riguarda l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale: confermare le proposte, avanzate nel secondo documento per la consultazione, di riformare le discipline degli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità commerciale e degli appuntamenti con i clienti, in modo da rafforzare la protezione dei clienti interessati e introdurre standard specifici di qualità per due prestazioni (verifiche dei gruppi di misura e verifiche della tensione di alimentazione su richiesta dei clienti) attualmente soggette solo a standard generale di qualità;
    5. per quanto riguarda l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici: introdurre progressivamente per tutte le imprese distributrici i medesimi obblighi in tema di continuità del servizio e di qualità commerciale, favorendo da una parte l'aggregazione di piccole imprese distributrici ai fini della regolazione incentivante della continuità del servizio e prevedendo entro l'attuale periodo di regolazione valutazioni specifiche nel caso di reti di minima dimensione;
    6. per quanto riguarda l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita: introdurre anche per il settore elettrico gli obblighi di tempestività per i venditori già introdotti nel settore gas in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione 2 maggio 2005 (documento già contenente proposte anche per il settore elettrico), in considerazione delle modifiche di assetto introdotte dalla legge n. 125/07;
    7. per quanto riguarda l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas (parte IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 168/04): confermare tale proposta, tenendo conto di alcuni miglioramenti suggeriti dall'esperienza attuativa e già introdotti, per quanto riguarda il settore gas, in esito alla pubblicazione del documento per la consultazione n. 29/06, nonché di alcune evidenze emerse dal primo ciclo di verifiche ispettive sperimentali disposte con la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2006, n. 213/06;
  • nello schema di Testo integrato presentato nel terzo documento di consultazione non sono trattati alcuni obiettivi del procedimento per i seguenti motivi:
    1. per quanto riguarda l'obiettivo di promuovere gli investimenti finalizzati a migliorare aspetti di qualità non strettamente ricompresi nel sistema di standard di qualità e relativi incentivi, penalità e indennizzi, a seguito dei primi orientamenti indicati nel primo documento per la consultazione, le proposte finali in merito sono state avanzate nel documento per la consultazione n. 47/07 diffuso nell'ambito del procedimento di natura tariffaria avviato con deliberazione n. 208/07, a seguito del quale è previsto l'aggiornamento del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica;
    2. per quanto riguarda l'obiettivo di favorire il miglioramento dei livelli di qualità della tensione, l'Autorità conferma gli orientamenti indicati nel primo documento per la consultazione e si riserva di avanzare le proposte finali in merito alla qualità della tensione, a motivo della natura complessa e specialistica di tale aspetto, in successivi documenti per la consultazione, da emanarsi nel corso del terzo periodo di regolazione, tenendo conto sia dei risultati del monitoraggio della qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media tensione, condotto attualmente nell'ambito della Ricerca di sistema dalla società Cesi Ricerca, sia delle prevedibili evoluzioni della normativa tecnica in materia di caratteristiche della tensione (norma EN 50160), anche a seguito delle proposte formulate dal European Regolatory Group for Electricity and Gas (ERGEG) e del dialogo tecnico attualmente in corso presso il Cenelec a cui l'Autorità partecipa attivamente nel quadro delle iniziative del Council of European Energy Regulators (CEER);
    3. per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla qualità del servizio di trasmissione, le proposte finali sono state stralciate in un apposito documento per la consultazione, diffuso il 6 dicembre 2007 (Atto n. 53/07), a seguito del quale è prevista l'adozione di uno specifico provvedimento separato dal Testo integrato;
  • alcuni tra i soggetti partecipanti che hanno inviato osservazioni in esito al terzo documento per la consultazione hanno espresso alcuni profili critici verso le proposte finali dell'Autorità, che possono essere così sintetizzate per gli aspetti principali:
    1. per quanto concerne l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT:
      • non condividono la proposta di revisione dei parametri della regolazione incentivante della durata di interruzione e richiedono di mantenere per tale regolazione i medesimi parametri già utilizzati nel periodo vigente;
      • non condividono i livelli obiettivo proposti nel terzo documento per la consultazione in merito alla regolazione incentivante del numero medio di interruzioni;
      • ritengono eccessivamente stringente il tetto massimo previsto per gli incentivi derivanti dalle regolazioni del numero e della durata di interruzione;
    2. per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni:
      • non condividono la proposta di rivedere, dal 2010, gli standard di continuità relativi al numero massimo di interruzioni per clienti MT, tenuto conto delle altre modifiche suggerite dall'Autorità tra le quali in particolare l'inclusione delle interruzioni derivanti dalle reti in alta tensione di distribuzione e di trasmissione;
      • non condividono la proposta di includere anche le interruzioni con preavviso successive, per ogni cliente, alla prima nell'anno tra le interruzioni conteggiate ai fini della verifica del rispetto degli standard individuali di continuità per clienti MT;
    3. per quanto concerne l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni:
      • ritengono che sia necessario chiarire alcuni aspetti relativi alla registrazione delle interruzioni con particolare riferimento alle interruzioni con origine su reti di altri esercenti di distribuzione interconnesse;
    4. per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale:
      • ritengono non compatibile il restringimento a due ore della fascia di puntualità degli appuntamenti in particolare per quanto riguarda i maggiori centri urbani congestionati dal traffico;
      • ritengono che debba essere posposta di 6 mesi l'introduzione di nuovi standard specifici, in particolare quello relativo alle verifiche della tensione di alimentazione per la necessità di approvvigionare strumenti di rilevazione della tensione conformi alla norma EN 61000-4-30;
      • rilevano la necessità di specificare le modalità di comunicazione delle richieste di riattivazione a seguito di sospensione per morosità;
    5. per quanto concerne l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici:
      • non hanno formulato particolari osservazioni;
    6. per quanto concerne l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita:
      • ritengono eccessivamente stringente l'obbligo di tempestività pari a 2 giorni in capo agli esercenti di vendita per la trasmissione all'impresa distributrice di ogni richiesta dei clienti finali concernenti prestazioni soggette a standard di qualità commerciale;
      • ritengono non praticabile nel 2008 l'obbligo di registrazione dei tempi effettivi per le suddette trasmissioni di richieste dal venditore al distributore;
    7. per quanto concerne l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas:
      • invitano a riconsiderare il metodo con particolare riferimento alla necessità di disporre di documentazione cartacea, per evitare appesantimenti di carattere formale e non sostanziale.

Ritenuto che sia opportuno:

  • dare seguito alla proposta formulata nel terzo documento per la consultazione, tenendo conto e valutando attentamente le osservazioni formulate dai soggetti interessati e sopra sintetizzate negli aspetti principali;
  • confermare le proposte formulate nel terzo documento per la consultazione o rivederne alcuni aspetti, in relazione alle argomentazioni prodotte dai soggetti interessati partecipanti alla terza consultazione, come di seguito specificato:
    1. per quanto concerne l'obiettivo di migliorare l'affidabilità delle reti di distribuzione MT e BT: confermare i parametri della regolazione incentivante della durata di interruzione proposti nel secondo e nel terzo documento di consultazione in quanto tali modifiche si rendono necessarie vista gli effetti finora raggiunti per questa regolazione; per quanto riguarda la regolazione del numero, da un lato confermare i livelli obiettivo indicati nel terzo documento di consultazione, dall'altro introdurre - limitamente al periodo di regolazione 2008-2011 - un tetto massimo del 6% al tasso di miglioramento tendenziale annuo richiesto per il numero medio di interruzioni lunghe e brevi per cliente, in modo da evitare obiettivi eccessivamente stringenti per imprese distributrici in situazioni particolari; inoltre, rivedere in aumento il tetto massimo agli incentivi in relazione al coefficiente applicabile ai clienti in bassa concentrazione, per evitare di non promuovere adeguatamente investimenti finalizzati al miglioramento della qualità del servizio in aree rurali;
    2. per quanto concerne l'obiettivo di aumentare la tutela dei clienti finali che subiscono troppe interruzioni: confermare la proposta di revisione degli standard individuali per clienti MT dal 2009, come proposto nel terzo documento per la consultazione, in quanto i livelli di qualità identificati da tali standard possono essere mantenuti con un normale esercizio della rete, ma rivedere in alcuni aspetti il regime di esclusione delle interruzioni ai fini della verifica di detti standard, in accoglimento di alcune osservazioni formulate in particolare per le interruzioni con preavviso e per le interruzioni consecutive nell'arco di sessanta minuti;
    3. per quanto concerne l'obiettivo di semplificare e stabilizzare le regole di registrazione delle interruzioni: modificare, in accoglimento di alcune osservazioni formulate da alcuni esercenti, le tabelle 1 e 2 della Parte I del Testo integrato per fornire una indicazione delle modalità di attribuzione di responsabilità tra imprese distributrici e impresa di trasmissione, per quanto riguarda le interruzioni su reti magliate, compatibile con il nuovo meccanismo di rivalsa per la quota parte degli indennizzi o rimborsi ai clienti attribuibile all'impresa di trasmissione, rinviando per ulteriori chiarimenti in merito alle interruzioni tra imprese distributrici interconnesse all'aggiornamento delle Istruzioni operative per la corretta registrazione delle interruzioni;
    4. per quanto concerne l'obiettivo di rafforzare la tutela dei clienti per gli aspetti di qualità commerciale: in accoglimento di alcune osservazioni formulate dai soggetti interessati, mantenere per l'anno 2008 il valore attualmente fissato per la fascia di puntualità per gli appuntamenti, facendo decorrere dal 2009 il nuovo valore proposto nel terzo documento di consultazione (due ore), confermando d'altronde l'introduzione di nuovi standard specifici a decorrere dal 2008 per le verifiche tecniche dei gruppi di misura e della tensione di alimentazione, dal momento che gli strumenti necessari per tali verifiche sono di facile reperibilità,
    5. per quanto concerne l'obiettivo di ampliare il livello di tutela per i clienti serviti da piccole imprese distributrici: confermare le proposte del terzo documento per la consultazione, non essendo pervenute osservazioni contrarie;
    6. per quanto concerne l'obiettivo di assicurare l'efficacia della regolazione della qualità commerciale in regime di separazione tra imprese distributrici e esercenti di vendita: confermare dal 2008 il regime di obbligatorietà per il cliente finale alimentato in bassa tensione di presentare le proprie richieste al venditore, in presenza di un contratto di fornitura, in coerenza con quanto indicato nei documenti di consultazione n. 47/07 e n. 48/07, prevedendo però per l'obbligo di tempestività in capo ai venditori per la trasmissione ai distributori delle richieste dei clienti finali un valore provvisoriamente meno stringente per l'anno 2008 per ragioni di gradualità, e analogamente per il relativo obbligo di registrazione delle transazioni un periodo di implementazione di un anno; prevedere inoltre specificazioni della trasmissione immediata delle richieste di riattivazione a seguito di sospensione per morosità, finalizzate a garantire un celere ripristino della fornitura a seguito dell'avvenuto pagamento;
    7. per quanto concerne l'obiettivo di estendere al settore elettrico il metodo di verifica dei dati di qualità commerciale già introdotto per il settore gas: confermare il metodo proposto e già sperimentato nel settore gas, prevedendo un periodo di sperimentazione per il settore elettrico tale per cui le penalità inizieranno ad applicarsi dai controlli che verranno effettuati nel 2010 sui dati 2009, in accoglimento di alcune richieste pervenute in tal senso, per ragioni di gradualità, e eliminando l'obbligo di documentazione cartacea da inviare al cliente finale in caso di appuntamenti posticipati, per non appesantire eccessivamente le imprese distributrici con obblighi di documentazione;
  • abrogare le precedenti deliberazioni dell'Autorità in materia di qualità del servizio, in un quadro di semplificazione normativa e di messa a disposizione di un'unica fonte normativa (Testo integrato) che contempli tutte le disposizioni in materia di regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, corredata di indice per rendere più agile la consultazione, fatta salva l'opportunità, tenuto conto anche di quanto disposto con la deliberazione n. 234/07, di procedere nel corso del 2008 a integrare le disposizioni in materia di qualità del servizio di vendita per i settori dell'energia elettrica e del gas, incluse le norme in materia di qualità dei servizi telefonici resi dai call center commerciali di cui alla deliberazione n. 139/07, previa ulteriore consultazione congiunta con il settore gas, con particolare attenzione al tema della gestione tempestiva e risolutiva dei reclami dei clienti;
  • in virtù della portata innovativa e complessiva del presente provvedimento, confermare e ampliare il mandato già assegnato con la deliberazione n. 281/07 al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio affinché provveda a dare attuazione al Testo integrato, sia con Istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni, sia con altre Istruzioni che possano facilitare l'implementazione della disciplina, in particolare a riguardo delle imprese distributrici di minori dimensioni, previa informativa all'Autorità

DELIBERA

  1. di approvare il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 - 2011 (di seguito: Testo integrato), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di prevedere che il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004 - 2007, di cui all'Allegato A della deliberazione n. 4/04 e successive modificazioni e integrazioni, continui ad essere applicato per quanto necessario all'attuazione delle disposizioni di cui all'Allegato A e per la definizione delle partite di competenza dell'anno 2007 relative alla regolazione incentivante della durata di interruzione e venga abrogato definitivamente dall'1 gennaio 2009;
  3. di abrogare dall'1 gennaio 2008 le seguenti deliberazioni dell'Autorità, in quanto le disposizioni in esse contenute sono integrate nel Testo integrato approvato con la presente deliberazioni:
    1. deliberazione 28 dicembre 2004, n. 247/04;
    2. deliberazione 20 giugno 2005, n. 122/06;
    3. deliberazione 8 novembre 2006, n. 246/06;
    4. deliberazione 12 luglio 2007, n. 172/07;
    5. deliberazione 7 novembre 2007, n. 281/07, limitatamente al punto 1;
  4. di integrare il mandato già assegnato al Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio dell'Autorità con la deliberazione n. 281/07, affinché provveda a dare attuazione all'Allegato A, sia con Istruzioni tecniche per la corretta registrazione delle interruzioni, sia con altre Istruzioni che possano facilitare l'implementazione della disciplina, in particolare a riguardo delle imprese distributrici di minori dimensioni, previa informativa all'Autorità;
  5. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Altri documenti: