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Data pubblicazione: 02 novembre 2009

Delibera 27 ottobre 2009

ARG/elt 153/09

Disposizioni relative ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 2, della deliberazione dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09 e modifiche al TIV

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2009

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07).

Viste:

  • a deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2008, ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 34/09);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare l'Allegato A (di seguito: TIS);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/elt 132/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 132/09).

Vista la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 26 ottobre 2009, prot. Autorità n. 62539 del 27 ottobre 2009 (di seguito: comunicazione 26 ottobre 2009).

Considerato che:

  • la Sezione III del TIV definisce, a partire dall'anno 2007, i meccanismi di perequazione che si applicano agli esercenti la maggior tutela, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, ed alle imprese distributrici, a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica per gli usi propri di trasmissione e di distribuzione nonché a regolazione del valore della differenza tra perdite effettive e perdite standard di rete;
  • la deliberazione ARG/elt 183/08 ha, tra l'altro, previsto che le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela (di seguito: operatori) provvedessero a comunicare alla Cassa entro 30 giorni dalla messa a disposizione dei moduli per la raccolta dati, ovvero, se successiva, dalla data di fatturazione delle partite economiche relative al conguaglio load profiling, le informazioni necessarie alla Cassa per la determinazione degli importi di perequazione per l'anno 2007;
  • con riferimento ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, la messa a disposizione dei moduli per le raccolte dati relative all'anno 2007 e all'anno 2008 è avvenuta nel mese di agosto 2009;
  • con riferimento al periodo successivo all'1 luglio 2007, i moduli per la raccolta dati implementano le nuove formule di perequazione previste dal TIV e tengono tra l'altro conto della potenziale esistenza della separazione tra impresa distributrice ed esercente la maggior tutela;
  • in relazione ai meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, l'articolo 13nonies del TIV medesimo disciplina a partire dall'anno 2008 le scadenze entro cui gli operatori sono tenuti a comunicare alla Cassa le informazioni necessarie al calcolo degli importi di perequazione relativi all'anno precedente, nonché le scadenze relative alla determinazione da parte della Cassa degli importi di perequazione e quelle previste per i pagamenti da/a gli operatori interessati;
  • la deliberazione ARG/elt 132/09 ha allineato con riferimento all'anno 2007 le scadenze relative alla determinazione da parte della Cassa degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, nonché quelle previste per i pagamenti da/a gli operatori interessati, a quanto disposto dal TIV medesimo per l'anno 2008;
  • la deliberazione ARG/elt 132/09 ha altresì:
    • posticipato la data per la regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica prelevata e immessa nell'anno 2007 e nell'anno 2008 tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela, ciascuno per la propria quota parte, per tener conto di quanto disposto dall'Autorità in tema di liquidazione di dette partite tra Terna e gli utenti del dispacciamento con la deliberazione ARG/elt 34/08 e con il TIS;
    • disciplinato le modalità di calcolo degli interessi eventualmente dovuti a/da gli operatori per i meccanismi di perequazione di propria competenza, in particolare per quanto concerne il momento a partire dal quale tali interessi sono calcolati;
  • con comunicazione 26 ottobre 2009 la Cassa ha segnalato che, con riferimento all'anno 2008, i ritardi riscontrati nelle comunicazioni relative al conguaglio load profiling non permettono la determinazione degli importi di perequazione in coerenza con la data del 31 ottobre 2009, prevista dal TIV;
  • con comunicazione 26 ottobre 2009 la Cassa ha altresì segnalato che non hanno provveduto a inviare i dati:
    • 30 operatori con riferimento all'anno 2007;
    • 32 operatori con riferimento all'anno 2008;
  • le informazioni di cui al precedente alinea non tengono conto delle imprese cooperative, per le quali saranno successivamente predisposti appositi moduli per la raccolta dei dati necessari alla determinazione degli importi di perequazione per gli anni 2007 e 2008;
  • i ritardi nell'invio dei dati sono in parte riconducibili all'implementazione, che ha avuto luogo per la prima volta, delle nuove formule di perequazione;
  • l'articolo 13nonies, comma 2, del TIV stabilisce che nel caso in cui un operatore non rispetti il termine previsto per l'invio dei dati, la Cassa provveda a calcolare l'ammontare di perequazione utilizzando ogni informazione disponibile e provvedendo a una stima prudenziale delle informazioni mancanti, in un'ottica di minimizzazione dell'ammontare di perequazione eventualmente dovuto all'esercente inadempiente e viceversa di massimizzazione di quanto eventualmente dovuto dallo stesso al sistema di perequazione nel suo complesso (di seguito: determinazione d'ufficio).

Ritenuto opportuno:

  • in relazione agli operatori che, in base alla comunicazione 26 ottobre 2009, risultano aver inviato i dati alla Cassa, prorogare il termine entro cui la Cassa è tenuta alla determinazione degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV spettanti a ciascun operatore con riferimento agli anni 2007 e 2008 e, pertanto, prorogare altresì i termini per i pagamenti da parte degli operatori interessati, pur conservando l'obiettivo di chiudere entro la fine del 2009 le liquidazioni relative agli anni 2007 e 2008;
  • prorogare il termine entro cui gli operatori che, in base alla comunicazione 26 ottobre 2009, non hanno inviato alla Cassa i dati per la determinazione degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV, possono comunicare tali dati, prima che la Cassa proceda alla determinazione d'ufficio;
  • modificare per gli anni 2007 e 2008, con riferimento agli operatori di cui al precedente alinea, la disciplina del calcolo degli interessi definita dalla deliberazione ARG/elt 132/09 e dal TIV.

DELIBERA

  1. di prevedere che con riferimento agli operatori che, in base alla comunicazione 26 ottobre 2009, risultano aver inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV per l'anno 2007 e per l'anno 2008:
    1. la Cassa comunichi all'Autorità, a ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, per quanto di rispettivo interesse, l'ammontare di perequazione relativo a ciascuno dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 13bis del TIV per l'anno 2007 e per l'anno 2008 entro il 20 novembre 2009;
    2. ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, provveda ai versamenti di competenza alla Cassa entro il 21 dicembre 2009;
    3. la Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 31 dicembre 2009 liquidi le relative partite e, nel caso in cui le disponibilità dei conti di cui ai commi 13bis.4 e 13bis.5 del TIV non siano sufficienti a liquidare quanto di spettanza di ogni impresa distributrice e di ogni esercente la maggior tutela, la Cassa effettui pagamenti pro-quota rispetto ai valori vantati dalle diverse imprese distributrici e dai diversi esercenti la maggior tutela, fino a concorrenza delle disponibilità dei conti suddetti;
  2. di prevedere che con riferimento agli operatori che, in base alla comunicazione 26 ottobre 2009, risultano non aver inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione di cui alla sezione III del TIV per l'anno 2007 e/o per l'anno 2008, che tale invio possa essere effettuato entro il 30 novembre 2009 e che, trascorso inutilmente tale termine la Cassa proceda alla determinazione d'ufficio degli importi di perequazione spettanti a tali operatori, secondo quanto previsto dall'articolo 13nonies, comma 2, del TIV;
  3. che per gli operatori che rispettino il termine di cui al punto 2, le attività di cui al punto 1, lettere da a) a c) siano svolte dalla Cassa e dagli operatori medesimi, rispettivamente entro il 31 dicembre 2009, il 31 gennaio 2010 e 28 febbraio 2010;
  4. che per l'anno 2007 per gli operatori che rispettino il termine di cui al punto 2, in deroga a quanto previsto al comma 6.2, lettere c), e) ed f) della deliberazione ARG/elt 132/09:
    1. relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme dovute dagli esercenti la maggior tutela alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato con riferimento al periodo compreso tra il giorno successivo all'erogazione dell'acconto di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/elt 183/08 e il giorno in cui ha luogo il versamento alla Cassa;
    2. relativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a) del TIV, i versamenti delle somme ancora dovute dalla Cassa agli esercenti la maggior tutela  sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato con riferimento al periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009;
    3. elativamente al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera c) del TIV, i versamenti della Cassa alle imprese distributrici sono maggiorati di un interesse pari all'Euribor a dodici mesi base 360 calcolato con riferimento al periodo compreso tra la data in cui l'impresa distributrice ha messo a disposizione di Terna, in modo definitivo, i dati necessari per il completamento delle attività per il conguaglio per il servizio di dispacciamento con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata  nell'anno 2007 e il 31 dicembre 2009;
  5. che per l'anno 2008 per gli operatori che rispettino il termine di cui al punto 2:
    1. il calcolo degli interessi di cui al comma 13nonies.4 del TIV abbia luogo con riferimento al periodo compreso tra l'1 gennaio 2009 e il giorno in cui ha luogo il versamento alla Cassa;
    2. il calcolo degli interessi sui versamenti da parte della Cassa agli operatori avvenga secondo quanto disposto dal comma 13nonies.5, secondo periodo, del TIV;
  6. di prevedere che dopo l'articolo 13bis, comma 5, del TIV sia aggiunto il seguente comma:
    1. "13bis.6 Le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono escluse dalla partecipazione ai meccanismi di perequazione di cui al comma 13bis.1.";
  7. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
  8. di prevedere che il TIV con le modifiche risultanti dal presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

27 ottobre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis