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Data pubblicazione: 27 giugno 2007

Delibera 27 giugno 2007

Delibera/Provvedimento 156/07

Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 giugno 2007

Visti:

  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: la Direttiva);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Visti:

  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 4/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
  • il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 34/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 maggio 2007, n. 106/07, recante avvio di procedimento per la definizione di disposizioni transitorie relative al mercato della vendita al dettaglio dell'energia elettrica in prospettiva della completa liberalizzazione a partire dall'1 luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 106/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135/07, recante tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007 (di seguito: deliberazione n. 135/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07;
  • il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/07, recante "Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria".

Considerato che:

  • la Direttiva prevede che, a partire dall'1 luglio 2007, siano idonei tutti i clienti finali di energia elettrica, comportando conseguentemente il venir meno, negli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro, della fattispecie "cliente vincolato";
  • l'articolo 3 della Direttiva disciplina specificatamente gli obblighi relativi al servizio universale ed al servizio pubblico, prevedendo:
    1. al comma 3, che gli Stati membri provvedano affinché tutti i clienti civili e, ove ritenuto necessario, le piccole imprese usufruiscano del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli;
    2. al comma 5, che gli Stati membri adottino le misure per tutelare i clienti finali, ed assicurare in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione comprese le misure atte a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;
  • gli articoli 15 e 30 della Direttiva stabiliscono che le imprese distributrici, qualora alimentino attraverso le loro reti più di 100,000 clienti finali e che non si trovino nella condizione di piccoli sistemi isolati, sono obbligate ad una separazione societaria tra attività di distribuzione ed attività non connesse ad essa, in particolare quella di vendita di energia elettrica; e che l'emanazione della conseguente normativa nazionale per l'attuazione del citato obbligo non può essere posposta oltre l'1 luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

  • l'articolo 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 stabilisce misure immediate con decorrenza 1 luglio 2007 per l'attuazione delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia in vista dell'apertura del mercato libero anche ai clienti domestici, in attesa del completo recepimento della Direttiva ancora da implementare nell'ordinamento nazionale;
  • tra le predette misure immediate si dispone, superando il precedente assetto del mercato vincolato, un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 sino al completo recepimento della Direttiva, che prevede:
    1. al comma 1, la separazione societaria tra, da un lato, l'attività di distribuzione di energia elettrica e, dall'altro, l'attività di vendita di energia elettrica ai diversi settori di mercato al dettaglio, vale a dire ai clienti nel mercato libero ed a quelli controparti di contratti di fornitura di energia elettrica conclusi al di fuori di esso in qualità di clienti oggetto di specifiche tutele, nonché i diversi obblighi di separazione societaria ricadenti sulle imprese distributrici in ragione della numerosità dei clienti connessi alle proprie reti e le relative tempistiche attuative;
    2. al comma 2, che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e di scegliere un fornitore diverso dalla impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale;
    3. al medesimo comma 2, un regime di maggior tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese (ovvero i clienti non domestici) connessi in bassa tensione che viene istituito come servizio specifico di vendita ai clienti finali (di seguito: servizio di maggior tutela), contemplando altresì che l'erogazione del servizio di maggior tutela sia garantita dalle imprese distributrici, anche attraverso apposite società di vendita se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria di cui alla precedente lettera a); e che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica oggetto di tale servizio continui ad essere svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: l'Acquirente unico);
    4. al comma 3, che l'Autorità regoli le condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela, tra cui quelle economiche e di qualità commerciale, in linea con le previsioni della Direttiva che sancisce il diritto dei clienti di cui alla precedente lettera c) a fruire del servizio universale, inteso come il diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli; e che tali condizioni siano obbligatoriamente proposte dalle imprese di distribuzione o di vendita nelle offerte commerciali ai medesimi clienti;
    5. al medesimo comma 3, accanto alle condizioni di erogazione del servizio di cui alla precedente lettera d), siano anche definiti dall'Autorità ed indicati ai clienti finali prezzi di riferimento delle forniture di maggior tutela, individuati rispetto ai costi effettivi di erogazione del servizio;
    6. al comma 4, un regime di salvaguardia per i clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela che si trovino senza fornitore sul mercato libero o che non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato, istituendo tale regime come servizio specifico di vendita ai clienti finali al di fuori del mercato libero (di seguito: servizio di salvaguardia);
    7. al medesimo comma 4, che una prima fase transitoria del servizio di salvaguardia venga assicurata transitoriamente dalle imprese distributrici o dalle società di vendita collegate a tali imprese a garanzia della continuità della fornitura ai clienti finali, a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; e che tale fase transitoria trovi il suo superamento con l'aggiudicazione del medesimo servizio attraverso procedure concorsuali per aree territoriali disposte con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'articolo 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/95 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento dei servizi dalla stessa regolati al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e finali.

Considerato, inoltre, che:

  • il TIT disciplina l'erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell'energia elettrica ai clienti finali, nonché la vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, per il periodo di regolazione 2004-2007; e che tale mercato non può essere mantenuto in operatività oltre il 30 giugno 2007;
  • la deliberazione n. 135/07 definisce le tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica destinata ai clienti finali domestici connessi in bassa tensione in vigore dall'1 luglio 2007; e che con la medesima deliberazione vengono operati una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di "tariffa", relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e, dall'altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato, garantendo la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico all'1 luglio 2007;
  • la medesima deliberazione n. 135/07 rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 106/07, la definizione della disciplina sostitutiva della regolazione dei corrispettivi di vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato o del segmento di mercato sostitutivo del mercato vincolato dall'1 luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

  • la deliberazione n. 106/07 ha avviato un procedimento per l'emanazione di provvedimenti dell'Autorità aventi ad oggetto la disciplina, a partire dall'1 luglio 2007, dei regimi di tutela previsti per i clienti civili e gli altri clienti finali e le relative condizioni economiche di erogazione; e che tale procedimento deve ora essere ri-orientato per tener conto delle misure immediate rivenienti da disposizioni di normativa primaria emanata a seguito di necessità ed urgenza per rendere effettivo il nuovo assetto della vendita di energia elettrica dall'1 luglio 2007;
  • conseguentemente, i provvedimenti dell'Autorità in esito al predetto procedimento assumono carattere di urgenza e devono essere resi operativi entro l'1 luglio 2007.

Considerato, inoltre, che:

  • ai fini dell'erogazione del servizio di salvaguardia, le imprese distributrici o le società di vendita collegate alle medesime, se ricorrono le condizioni per il rispetto dell'obbligo di separazione societaria, possono approvvigionarsi di energia elettrica liberamente sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica;
  • relativamente all'erogazione del servizio di salvaguardia ai clienti finali che all'1 luglio 2007 risultano sprovvisti di un venditore nel mercato libero possono insorgere criticità o impossibilità di natura tecnica quanto al loro passaggio al nuovo regime di fornitura, anche in ragione dell'imminenza dell'1 luglio 2007, data in cui l'erogazione del servizio deve avere inizio; e che tali criticità riguardano, in particolar modo, le difficoltà riscontrabili dagli esercenti la salvaguardia in ordine all'approvvigionamento autonomo di energia elettrica all'ingrosso, la capacità di formulare corretti programmi di prelievo di energia elettrica relativo ai clienti finali e la possibilità di attivare contratti di dispacciamento per i clienti in salvaguardia.

Considerato, infine, che:

  • l'articolo1, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 2007 dispone che l'Autorità definisca le modalità con cui le imprese distributrici garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura;
  • in considerazione dell'estinzione del mercato vincolato e della costituzione del servizio di maggior tutela, la destinazione dell'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 e della deliberazione n. 34/05 va adeguata per tener conto del mutato assetto degli esercenti e delle condizioni economiche a presidio del servizio di maggior tutela;
  • le disposizioni relative al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia non devono alterare la concorrenza, né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi.

Ritenuto necessario:

  • coerentemente con la completa liberalizzazione della domanda nel settore elettrico e dei princìpi della Direttiva, attuare una evoluzione del mercato al dettaglio in cui viene superata la nozione di tariffa di vendita dell'energia elettrica che caratterizza il prezzo massimo a tutela di utenti e consumatori praticata da un soggetto che eroga un servizio in esclusiva, quale quello sin qui previsto per i clienti del mercato vincolato;
  • conseguentemente, sia definito un nuovo sistema di tutele specifiche per alcune classi di clienti, tipicamente quelli dotati di minor potere contrattuale nel mercato, dove la protezione dei medesimi avviene attraverso l'erogazione di un servizio di maggior tutela a condizioni standard di prezzi e qualità definite dall'Autorità sulla base di criteri di mercato;
  • prevedere la regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di maggior tutela valide dall'1 luglio 2007, definendo altresì le condizioni economiche che l'esercente la maggior tutela deve offrire ai clienti ammessi a tale servizio e che sono tali da:
    1. assicurare ai clienti finali serviti nell'ambito del servizio di maggior tutela la fornitura di energia elettrica ad una qualità specifica ed a prezzi ragionevoli;
    2. rispecchiare i costi del servizio, così da non alterare la concorrenza né creare potenziali barriere alla libera scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali serviti nell'ambito di detti servizi;
  • definire, con riferimento alla cessione di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela dall'Acquirente unico agli esercenti il servizio:
    1. il riconoscimento, da parte degli esercenti, dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti in maggior tutela;
    2. una sequenza temporale di regolazione dei pagamenti che consenta il mantenimento sostanziale dell'equilibrio finanziario dell'Acquirente unico, in analogia con quanto ad oggi disciplinato per il mercato vincolato;
  • prevedere direttive per gli esercenti il servizio di salvaguardia, anche alla luce dei principi di pubblicità e non discriminatorietà delle condizioni economiche che gli stessi esercenti sono tenuti a offrire ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, in modo tale che si pervenga ad un regime di salvaguardia in cui vigono prezzi liberamente definiti ma sorvegliati dall'Autorità per l'espletamento delle proprie funzioni di tutela generale di utenti e consumatori disposte dalla legge n. 481/95;
  • definire disposizioni in materia di misura e disponibilità dei dati, in particolare per la gestione dei contratti di fornitura, prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo alle imprese distributrici.

Ritenuto opportuno:

  • prevedere, ai fini di pubblicizzare e diffondere la conoscenza dello svolgimento del servizio di maggior tutela e del servizio di salvaguardia, obblighi di tipo informativo in capo agli esercenti i servizi sia nei confronti dell'Autorità che dei clienti finali serviti;
  • definire un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico a condizioni definite dall'Autorità che tengono conto del carattere di temporaneità e straordinarietà della fornitura di tale servizio;
  • rinviare a successivi provvedimenti, integrativi del presente, l'adeguamento delle modalità di ritiro dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 34/05 e la definizione dei meccanismi relativi alla perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti di maggior tutela, le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio tra l'Acquirente unico e gli esercenti la maggior tutela nonché le modalità di definizione dei meccanismi di conguaglio, successivamente alla determinazione dell'energia elettrica effettivamente prelevata, tra l'Acquirente unico e gli esercenti la salvaguardia che si avvalgono del diritto di cui al precedente alinea.

Ritenuto necessario:

  • date la complessità della riforma dell'assetto della vendita di energia elettrica a causa dell'introduzione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia e l'esigenza di evitare soluzioni di continuità delle forniture nei diversi segmenti di mercato al dettaglio, definire un primo insieme di misure urgenti con decorrenza luglio 2007 in vigore fino al completo recepimento della Direttiva, atte ad avviare la citata riforma ma che potranno essere integrate in ragione di quanto indicato al precedente alinea e delle esigenze che si verranno a creare nei primi mesi di operatività delle medesime;
  • per conferire chiarezza alla disciplina dell'Autorità di riforma dell'assetto, provvedere a definire un Testo Integrato della Vendita di energia elettrica o TIV, anche in ragione del fatto che tali norme si rivolgono ad una clientela diffusa che, affrontando per la prima volta il mercato libero, necessita di conoscere in maniera sinottica il sistema regolatorio a presidio delle proprie tutele.

DELIBERA

  1. di approvare le disposizioni di cui all'Allegato A, denominato Testo Integrato Vendita o TIV, al presente provvedimento di cui il medesimo Allegato forma parte integrante e sostanziale;
  2. di conferire mandato, coerentemente con il disposto della deliberazione n. 106/07, al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per:
    1. monitorare l'effettiva costituzione del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica al dettaglio dall'1 luglio 2007, come riformato ai sensi del presente provvedimento, e l'ordinato svolgimento delle attività dei diversi operatori in tale contesto nei riguardi dei clienti finali, anche ai fini di istruire eventuali provvedimenti di manutenzione, di integrazione e di consolidamento di tale assetto;
    2. avviare un gruppo di lavoro, che coinvolga i soggetti interessati, con l'obiettivo di identificare opportuni indicatori per il monitoraggio del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti dotati di minore forza contrattuale;
    3. assicurare, in collaborazione con la Direzione Tariffe dell'Autorità, un adeguato raccordo tra i meccanismi del sistema tariffario per il mercato vincolato operativo sino al 30 giugno 2007 compreso e la disciplina regolatoria del nuovo assetto dei servizi di vendita di energia elettrica introdotta dal TIV con decorrenza 1 luglio 2007;
  3. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Ministro del Commercio Internazionale e per le Politiche Europee;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
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