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Data pubblicazione: 03 settembre 2010

Delibera 02 settembre 2010

ARG/elt 136/10

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 settembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: Direttiva 2009/28/CE);
  • la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
  • la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
  • la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
  • la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
  • il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;
  • la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7 ottobre 2009 COM(2009) 519 definitivo - Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET) (di seguito: comunicazione della Commissione 7 ottobre 2009);
  • la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo del 28 aprile 2010 COM(2010)186 - Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, (di seguito: comunicazione della Commissione 28 aprile 2010);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07) e la relativa Relazione AIR;
  • l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT), che reca le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2008-2011;
  • l'Allegato B alla deliberazione n. 348/07, recante le condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09, recante l'approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  • la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10 recante disposizioni in materia di programmi pilota nel settore delle reti attive o smart grids;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2010, ARG/elt 56/10 recante disposizioni in materia di connessioni per l'alimentazione di pompe di calore a uso domestico e di veicoli elettrici.

Considerato che:

  • lo sviluppo della mobilità elettrica favorisce il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di CO2, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e soprattutto appare in prospettiva come uno degli strumenti più efficaci per la riduzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani;
  • secondo il considerata 28 della direttiva 2009/28/CE la Comunità e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre il consumo totale di energia nel settore dei trasporti, aumentandone l'efficienza energetica. Fra i principali mezzi per ridurre il consumo di energia nel settore dei trasporti figurano la pianificazione del settore, il sostegno ai trasporti pubblici, l'aumento della quota delle autovetture elettriche attualmente prodotte e la fabbricazione di autovetture più efficienti sotto il profilo energetico, di dimensioni minori e di minore potenza;
  • lo sviluppo dei veicoli elettrici ricaricabili da rete (plug-in) sta conoscendo un punto di svolta, con un potenziale di sviluppo di massa che consente di pianificare interventi applicativi;
  • lo sviluppo della mobilità elettrica richiede la possibilità di effettuare le operazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici sia in luoghi privati (di seguito: infrastruttura di ricarica privata) sia presso infrastrutture di ricarica a pagamento aperte al pubblico ad accesso non riservato (di seguito: infrastrutture di ricarica pubblica);
  • le infrastrutture di ricarica privata sono localizzate in luoghi ad accesso riservato (quali garage o parcheggi auto privati), mentre le infrastrutture di ricarica pubblica possono essere localizzate sia in luoghi privati/presidiati (in questo caso assumono la funzione di stazioni di rifornimento, eventualmente attrezzate con più punti di rifornimento e con sistemi di accumulo dell'energia), sia  su suolo pubblico a libera disposizione degli utenti;
  • le infrastrutture di ricarica, affinché possano assolvere la propria funzione in modo efficace, necessitano di una adeguata diffusione sul territorio a partire dalle aree urbane;
  • con la deliberazione ARG/elt 56/10 l'Autorità ha rimosso alcuni ostacoli regolatori che potevano impedire lo sviluppo dei progetti pilota nel caso di infrastrutture di ricarica private;
  • anche il servizio di ricarica pubblica, realizzato secondo approcci tecnologici e organizzativi diversi, potrebbe avere l'esigenza di definire elementi regolatori innovativi e, almeno in parte, incentivanti per favorirne la dislocazione;
  • nel contesto attuale sono in fase di avvio alcuni progetti pilota per la sperimentazione in campo di differenti soluzioni per il servizio di ricarica pubblica di veicoli elettrici (di seguito: progetti pilota) che si distinguono, oltre che per le differenti soluzioni tecnologiche, anche per le differenti logiche di tipo industriale-organizzativo;
  • la sperimentazione di soluzioni tecnologiche e organizzative differenti costituisce un elemento utile per l'individuazione dei modelli gestionali e di mercato più efficaci ed efficienti per lo sviluppo della mobilità elettrica, inclusi i rapporti contrattuali fra i vari soggetti attivi;
  • la natura delle attività connesse alla realizzazione e alla gestione di una infrastruttura di ricarica pubblica di veicoli elettrici è tale per cui le sperimentazioni di cui al precedente alinea possono essere efficacemente condotte da una pluralità di soggetti, ivi compreso  il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, tenendo conto di standard industriali aperti e prevedendo l'impegno a conformarsi a standard funzionali europei o internazionali non appena questi entrino in vigore;
  • la sperimentazione di modelli gestionali e di mercato alternativi deve avvenire  nell'ambito di un limitato e predefinito periodo temporale e in un contesto di regole, da un lato, non discriminatorie tra i diversi soggetti che intendono affrontare il tema del servizio di ricarica pubblica dei veicoli elettrici , dall'altro, non ostative alle possibili soluzioni tecniche di cui le sperimentazioni dovrebbero fornire gli elementi utili alle future scelte;
  • in questo quadro, dal punto di vista tariffario, si pongono almeno tre temi: la copertura dei costi, le eventuali agevolazioni e le eventuali coperture del rischio;
  • tra i principi fondanti del sistema tariffario introdotto dall'Autorità, in coerenza con le disposizioni della legge n. 481/95, assumono particolare rilievo l'orientamento ai costi, la trasparenza e la certezza delle tariffe;
  • conseguentemente, eventuali costi della sperimentazione, posti a carico del sistema, ovvero della generalità dei clienti elettrici, devono essere proporzionali al livello di informazioni che il sistema medesimo ricava, al fine di predisporre una regolazione tale da generalizzare i benefici sottesi.

Ritenuto che:

  • i progetti pilota di realizzazione di infrastrutture pubbliche per la ricarica dei veicoli elettrici possano fornire all'Autorità elementi utili per la futura eventuale definizione sia delle regole di funzionamento dell'operazione di ricarica sia degli eventuali criteri tariffari e della regolazione dei servizi di trasmissione e dispacciamento idonei ad accompagnare lo sviluppo e la diffusione su larga scala della mobilità elettrica;
  • sia opportuno avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali e transitorie per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura specificamente finalizzate alla sperimentazione di sistemi di ricarica pubblica dei veicoli elettrici;
  • la predisposizione dei provvedimenti di cui al precedente alinea in relazione ai progetti pilota sopra richiamati non esaurisca gli ambiti di possibile intervento dell'Autorità e che ulteriori revisioni della regolazione dovranno essere valutate, anche con riferimento ai meccanismi di mercato, alla regolazione del dispacciamento e all'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario individuando soluzioni sperimentali transitorie per la regolazione del settlement del servizio di dispacciamento per i punti di ricarica pubblica;
  • sia opportuno prevedere che i provvedimenti che deriveranno dal procedimento di cui sopra siano fondati sui medesimi principi generali alla base del sistema tariffario vigente, e che particolare rilievo sia attribuito:
    1. all'orientamento ai costi delle tariffe;
    2. alla trasparenza dei criteri di allocazione dei costi;
    3. alla certezza della struttura tariffaria.

Ritenuto altresì che:

  • i benefici di natura energetica, sociale ed ambientale che sono connessi allo sviluppo della mobilità elettrica siano tali da rendere opportuno prevedere che ai progetti pilota possano essere applicate disposizioni speciali e transitorie finalizzate al miglior esito delle sperimentazioni stesse e alla loro adeguata diffusione sul territorio nazionale;
  • le eventuali disposizioni speciali e transitorie di cui al precedente alinea debbano trovare applicazione esclusivamente nell'ambito di dette sperimentazioni e non possano in alcun caso costituire regole di validità generale;
  • in relazione alla trasparenza dei criteri di allocazione dei costi, sia opportuno prevedere che il loro grado di "socializzazione" sia correlato al livello di informazioni rese pubblicamente disponibili dalla sperimentazione;
  • in relazione alla certezza della struttura tariffaria, sia opportuno fin da ora prevedere che il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, per le infrastrutture di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, sia espresso in centesimi di euro/kWh

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di disposizioni speciali per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e del servizio di dispacciamento ai fini della sperimentazione di infrastrutture di ricarica pubblica dei veicoli elettrici;
  2. di prevedere che, ai fini del procedimento di cui al precedente punto, si tenga conto nelle sperimentazioni dei principi generali alla base del sistema tariffario vigente e che particolare rilievo sia attribuito a:
    1. non discriminazione tra soggetti proponenti;
    2. trasparenza dei criteri di allocazione dei costi;
    3. certezza della struttura tariffaria;
    4. correlazione tra il grado di socializzazione dei costi ed il livello delle informazioni rese pubblicamente disponibili;
    5. la minimizzazione degli oneri gestionali nei rapporti contrattuali dei vari soggetti attivi nella sperimentazione ai fini della concorrenzialità e diffusione del servizio di ricarica pubblica;
  3. di disporre che il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le infrastrutture di ricarica pubblica dei veicoli elettrici, che verrà definito in esito al procedimento di cui al punto 1.1, sia espresso in centesimi di euro/kWh;
  4. di prevedere, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti sopra citati;
  5. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  6. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione degli elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  7. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità a al Direttore della Direzione Mercati per le parti di rispettiva competenza;
  8. di concludere il presente procedimento entro il termine del 15 novembre 2010;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

2 settembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis
 

Tag: veicoli elettrici