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Data pubblicazione: 10 novembre 2010

Delibera 08 novembre 2010

ARG/com 196/10

Modifiche transitorie al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali ed avvio di procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettere g. e h., della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2010

Visti:

  • la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126/04 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 novembre 2008, ARG/com 164/08 e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIQV);
  • l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 104/10) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali);
  • il documento per la consultazione 25 marzo 2010, DCO 4/10 intitolato "Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: DCO 4/10).


Considerato che:

  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g., della legge n. 481/95 l'Autorità determina i casi di indennizzo automatico per mancato rispetto di clausole contrattuali;
  • ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h., della legge n. 481/95 l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  • l'Autorità, con deliberazione ARG/com 104/10, ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, prevedendo che lo stesso entri in vigore a partire dall'1 gennaio 2011;
  • con l'entrata in vigore del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali verranno meno gli effetti del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica;
  • il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali è stato adottato in esito alla consultazione di cui al DCO 4/10;
  • a mezzo del DCO 4/10 l'Autorità ha formulato, tra le varie proposte,
    1. la conferma dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, applicabile ai clienti finali alimentati in bassa tensione, e dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, applicabile ai clienti finali con consumi annui non superiori a 200.000 Smc/anno;
    2. l'estensione al settore elettrico della previsione, già contenuta nel Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, relativa al riconoscimento di indennizzi automatici per violazione delle clausole contrattuali contenute nel contratto liberamente definito dall'esercente la vendita; nello specifico, secondo quanto enunciato al punto 8.18 del DCO 4/10, la proposta dell'Autorità aveva comunque limitato la previsione degli indennizzi automatici, per entrambi i settori, al caso di violazione dei termini e delle modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali; difatti, come previsto al ricordato punto 8.18, "l'Autorità propone anche di estendere all'elettrico il ricorso agli indennizzi automatici (di cui all'articolo 14 del Codice di condotta commerciale gas), ma di limitarne l'applicabilità, sia per i clienti gas che per i clienti elettrici, al caso di mancato rispetto da parte dell'esercente alle procedure previste in caso di modifica unilaterale delle clausole contrattuali"; ed il relativo spunto di consultazione (Q14) era inoltre così formulato: "Si ritiene opportuno limitare il ricorso agli indennizzi automatici al solo caso di mancato rispetto del preavviso per modifica unilaterale delle clausole?";
  • l'articolo 2, comma 2.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali ha previsto come proprio ambito di applicazione la fattispecie in cui al cliente finale, alimentato in bassa tensione e/o con consumi di gas naturale non superiori a 200.000 Smc/anno, venga proposto un contratto di fornitura;
  • la suddetta previsione è stata adottata a conferma degli ambiti di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica, in ragione della debolezza, riscontrata anche a mezzo della valutazione di istanze, reclami e segnalazioni, che contraddistingue i clienti finali domestici e non domestici con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e/o alimentati in bassa tensione;
  • l'articolo 1, comma 1.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali definisce "cliente finale multisito" il cliente finale che ha stipulato, con il medesimo esercente la vendita, un contratto di fornitura che prevede la consegna dell'energia elettrica/gas naturale in più punti di prelievo/riconsegna;
  • l'articolo 2, comma 2.2, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, nello specificare l'ambito di applicazione di cui al comma 2.1, ha escluso la propria applicazione al cliente finale multisito per il quale, in caso di fornitura di energia elettrica, almeno un punto di prelievo non sia alimentato in bassa tensione o, in caso di fornitura di gas naturale, i consumi complessivi siano superiori a 200.000 Smc/anno;
  • le ricordate previsioni in materia di cliente finale multisito sono state adottate in assenza di una specifica consultazione, sebbene nella definizione dell'ambito di applicazione siano state accolte le proposte di alcuni soggetti interessati - pervenute congiuntamente alle risposte agli spunti del DCO 4/10 - a mezzo delle  quali è stata evidenziata la necessità di escludere i clienti finali multisito;
  • l'Articolo 14, comma 14.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali prevede il riconoscimento di un indennizzo automatico, pari ad euro 30,00, per il caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione definita in contratto ai sensi dell'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i.;
  • la predetta previsione è stata adottata alla luce delle osservazioni pervenute in relazione al DCO 4/10 - con particolare riguardo a quanto manifestato dalle Associazioni rappresentative dei clienti finali ai fini del mantenimento degli indennizzi automatici a garanzia di una diligente esecuzione del contratto di fornitura - ed in ragione delle previsioni della Direttiva 2009/72/CE e della Direttiva 2009/73/CE; nello specifico, le menzionate Direttive prevedono che gli stati membri adottino misure adeguate per tutelare i clienti finali; e per quanto riguarda i clienti finali domestici, tali misure devono comprendere almeno quelle che figurano nell'Allegato 1 alla Direttiva 2009/72/CE e nell'Allegato 1 alla Direttiva 2009/73/CE: tali Allegati prevedono in particolare che le predette misure consistano nel garantire che i clienti abbiano diritto ad un contratto con il proprio fornitore che specifichi l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva;
  • con comunicazione in data 18 ottobre 2010 (protocollo Autorità 0034821/A del 19 ottobre 2010), Enel Energia S.p.A. (di seguito: Enel Energia) ha presentato un'istanza di riesame della previsione di cui all'Articolo 14, comma 14.1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali nella parte in cui è stato previsto il riconoscimento di un indennizzo automatico, pari ad euro 30,00, per il caso di mancato rispetto di quanto previsto dall'Articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i., vale a dire per mancato rispetto della periodicità di fatturazione definita in contratto;
  • con comunicazione in data 29 ottobre 2010 (protocollo Autorità 0036056/A del 2 novembre 2010) Anigas, Assogas e Federestrattiva hanno congiuntamente presentato un'istanza di riesame delle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, con riferimento, tra gli altri, al riconoscimento dell'indennizzo automatico per il caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e all'ambito di applicazione del medesimo Codice nel caso di cliente finale multisito;
  • con comunicazione in data 3 novembre 2010 (protocollo Autorità 0036547/A del 4 novembre 2010), Federutility ha presentato una segnalazione relativa alle previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale, evidenziando le medesime problematiche di cui all'istanza presentata da Anigas, Assogas e Federestrattiva;
  • per quel che attiene alla tematica dell'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, le comunicazioni di Enel Energia, Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility hanno evidenziato le seguenti criticità:
    1. la proposta dell'Autorità, di cui al DCO 4/10, ha avuto ad oggetto l'estensione al settore elettrico degli indennizzi automatici già previsti per il mercato del gas naturale e la contestuale limitazione, per entrambi i settori, dell'applicabilità degli indennizzi alla sola ipotesi di violazione del termine di preavviso previsto in caso di variazione unilaterale di clausola contrattuale;
    2. la previsione di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, diversamente da quanto posto in consultazione, ha mantenuto nel settore del gas naturale e introdotto nel settore elettrico l'indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
    3. la scelta dell'Autorità di adottare una previsione non formulata in consultazione avrebbe impedito ai soggetti partecipanti alla consultazione di fornire in materia le proprie osservazioni, difettando pertanto la completezza dell'istruttoria ed un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco;
    4. infine, la violazione della periodicità di fatturazione non è sempre imputabile all'esercente la vendita e la previsione di un indennizzo pari ad euro 30,00 per mancato rispetto della periodicità di fatturazione appare sproporzionato e penalizzante, anche in considerazione dei ridotti margini di redditività associati alle forniture domestiche;
  • per quel che attiene all'ambito di applicazione con riferimento ai clienti finali multisito, le comunicazioni di Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility hanno riscontrato un difetto di consultazione e rilevato che:
    1. la definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'articolo 2 del Codice stesso, in considerazione della definizione di cliente finale multisito di cui all'articolo 1, comma 1.1, e della previsione di cui all'articolo 2, comma 2.2, lascerebbe aperta la facoltà per i clienti finali multisito di gas naturale di stipulare tanti contratti quanti sono i punti di riconsegna e così di richiedere l'applicazione del Codice se per i singoli contratti/punti di riconsegna non venga superata la soglia pari a 200.000 Smc/anno; in aggiunta, Federutility ha rilevato come la ricordata previsione permetterebbe l'applicazione del Codice anche ad un cliente finale che abbia punti alimentati in media tensione;
    2. il predetto assetto di tutela non apparirebbe giustificato né sarebbe stato preannunciato dal DCO 4/10;
  • nella propria istanza Enel Energia ha proposto di:
    1. eliminare la previsione dell'indennizzo automatico in caso di violazione della periodicità di fatturazione o quantomeno di escluderne l'applicabilità al settore elettrico;
    2. in subordine, di prevedere la sospensione dell'applicazione dell'indennizzo automatico avviando, nel corso del 2011, un'attività di monitoraggio delle performance del sistema di fatturazione finalizzata all'introduzione di un meccanismo incentivante e di un conseguente sistema di penalità da versare in caso di superamento di determinate franchigie (anch'esse incentivabili);
  • l'istanza, alla luce degli elementi informativi con essa forniti, è meritevole di considerazione nella direzione della garanzia di una istruttoria ancora più esaustiva e completa in materia di indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
  • anche l'istanza di Anigas, Assogas e Federestrattiva e l'istanza di Federutility, alla luce degli elementi informativi con esse forniti, sono meritevoli di considerazione al fine di garantire una completa istruttoria sia in materia di definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali sia in tema di indennizzo automatico per mancato rispetto della periodicità di fatturazione;
  • le istanze di cui al precedente alinea hanno inoltre evidenziato una serie di ulteriori criticità con riferimento:
    1. alla previsione di cui all'articolo 9, comma 9.5, per quel che attiene alle informazioni da fornire nel caso di contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza;
    2. alle previsioni di cui all'articolo 13, commi 13.3 e 13.4, in relazione al diritto del cliente finale di gas naturale, in alternativa al recesso per variazione unilaterale di clausole contrattuali, di richiedere di essere fornito a condizioni regolate e in relazione all'obbligo per l'esercente la vendita di comunicare la variazione unilaterale a mezzo di documento diverso dalla bolletta;
    3. alla previsione di cui all'articolo 17, comma 17.1, relativamente all'obbligo per gli esercenti la vendita di gas naturale di sottoporre al cliente finale la scheda di confrontabilità riportante l'ambito tariffario di interesse per il cliente finale stesso;
    4. alla previsione della Nota informativa che prescrive l'indicazione dell'ora del contatto.


Ritenuto che:

  • sia necessario garantire, alla luce dei nuovi elementi informativi emersi, un supplemento di istruttoria con il quale provvedere alla conferma o meno, con riferimento ai clienti finali multisito, dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali e della previsione in materia di indennizzi automatici per mancato rispetto della periodicità di fatturazione, avviando una consultazione appositamente dedicata alle predette tematiche;
  • in relazione alle ulteriori criticità, rispetto a quelle citate nel precedente alinea,  segnalate da Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federutility, le ricordate istanze non sono meritevoli di accoglimento, in quanto, con riferimento alle stesse, la diffusione del DCO 4/10 e la consultazione specifica che ne è seguita - anche alla luce della bozza di provvedimento allegata al DCO citato ed agli spunti di consultazione appositamente predisposti - ha permesso l'emergere degli interessi in gioco ed il bilanciamento degli stessi alla luce della normativa vigente;
  • sia conseguentemente opportuno sospendere, in relazione al settore elettrico e al settore del gas naturale e per il tempo necessario allo svolgimento del nuovo procedimento di consultazione di cui al precedente punto, le previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali di cui all'articolo 1, comma 1.1, limitatamente alla definizione di "cliente finale multisito", di cui all'articolo 2, comma 2.2, e di cui all'articolo 14, comma 14.1, nella parte in cui richiama l'articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i.

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di definizione dell'ambito di applicazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali nel caso di clienti finali multisito e di indennizzo automatico per mancato rispetto di periodicità di fatturazione nel caso di clienti finali di cui al predetto Codice;
  2. di prevedere che il suddetto procedimento si concluda entro il 10 dicembre 2010;
  3. di sospendere, nelle more della conclusione del suddetto procedimento, l'efficacia delle seguenti previsioni del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con la deliberazione ARG/com 104/10:
    1. articolo 1, comma 1.1, limitatamente alla definizione di "cliente finale multisito";
    2. articolo 2, comma 2.2;
    3. articolo 14, comma 14.1, limitatamente alla parte in cui richiama l'articolo 11, comma 11.1, lettera g., punto i.;
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


8 novembre 2010
Il Presidente Alessandro Ortis