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Data pubblicazione: 04 aprile 2011

Delibera 29 marzo 2011

ARG/gas 36/11

Avvio di procedimento finalizzato all’introduzione di modifiche della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale, in relazione agli obblighi previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008 ARG/gas 155/08

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
  • la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
  • la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura (di seguito: direttiva 2004/22/CE);
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" e i relativi allegati (di seguito: D.Lgs. n. 22/07);
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
  • la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/2009);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 ed il suo Allegato A;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
  • la Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 120/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
  • la comunicazione inviata il 12 novembre 2010 (prot. Autorità n. 37545 del 15 novembre 2010) da Anigas, Assogas, Federestrattiva, FederUtility (di seguito: comunicazione del 12 novembre 2010).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/gas 155/08, l'Autorità ha emanato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas innovativi (caratterizzati da requisiti funzionali minimi, ivi comprese la telelettura e la telegestione), per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale;
  • con l'approvazione della RTDG l'Autorità ha definito la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2012 sulla base dei costi dell'anno di riferimento 2006.

Considerato inoltre che:

  • l'articolo 19, comma 2 del D.Lgs 22/07 prevede che il Ministro dello Sviluppo Economico stabilisca, con uno o più decreti, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici sugli strumenti di misura disciplinati dal predetto decreto legislativo e che tali decreti di attuazione, ad oggi, non sono ancora stati emanati;
  • il comma 21 dell'articolo 30 della legge 99/2009 stabilisce che "La validità temporale dei bolli metrici e della marcatura apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h è di quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di verificazione o accertamento della conformità prima della loro immissione in commercio";
  • il comma 23 dell'articolo 30 della medesima legge 99/2009 stabilisce che "Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura ai misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o rimozione";
  • il comma 25 dell'articolo 30 della medesima legge 99/2009 stabilisce che, ai fini di una graduale applicazione della prescrizione sul limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità stabilisca le modalità e i tempi per procedere alla sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili soggetti a rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente;
  • il medesimo comma 25 prevede che l'Autorità possa disporre la sostituzione dei misuratori volumetrici a pareti deformabili con contatori elettronici teleletti e telegestiti, che assicurino vantaggi ai consumatori finali in termini di maggiori informazioni nonché di riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese.

Considerato infine che:

  • con la comunicazione del 12 novembre 2010 le associazioni di categoria Anigas, Assogas, Federestrattiva, FederUtility hanno segnalato una serie di criticità relative alle soluzioni tecnologiche e al loro livello di affidabilità, chiedendo, inoltre, all'Autorità di predisporre una integrazione alla regolazione tariffaria esistente per tener conto dei nuovi costi operative e di investimento conseguenti agli obblighi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
  • in relazione alla segnalazione di cui al precedente considerato, presso la sede dell'Autorità si sono tenuti due incontri, in data 10 dicembre 2010 e in data 12 gennaio 2011, con le imprese di distribuzione e le associazioni di categoria;
  • dalla segnalazione e dagli incontri è emerso come la regolazione tariffaria prevista dalla RTDG risulti non adeguata con riferimento a:
    • riconoscimento puntuale dei costi sostenuti per i sistemi di telegestione;
    • riconoscimento dei costi operativi, evidenziando, in particolare, le criticità connesse ai costi di manutenzione e all'alternativa tra costi sostenuti in proprio o in outsourcing;
    • natura dei costi considerati ai fini tariffari, in particolare, con riferimento alle batterie di alimentazione degli apparati elettronici e alla enunciata valutazione basata su costi standard;
    • riconoscimento del valore residuo dei misuratori tradizionali da sostituire.

Ritenuto che:

  • risulta opportuno avviare un procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti di modifica e integrazione della regolazione tariffaria vigente per il servizio di misura del gas naturale, anche alla luce dell'evoluzione dei sistemi e della normativa, al fine di garantire il miglior equilibrio tra gli obiettivi di affidabilità degli apparati, tempestività di adeguamento dei medesimi apparati, economicità della loro gestione, efficienza degli investimenti, rispetto della neutralità tecnologica;
  • sia necessario acquisire elementi, anche quantitativi, puntuali in relazione alle criticità segnalate da associazioni di categoria e imprese distributrici.

 

DELIBERA

  1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di modifiche e integrazioni della RTDG, funzionali alle attività previste dalla deliberazione ARG/gas 155/08;
  2. nella misura in cui sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare audizioni per la consultazione dei soggetti interessati o delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione dei soggetti interessati o delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi;
  4. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 agosto 2011;
  5. di conferire mandato al Direttore delle Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

29 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni