Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'11 luglio 2001,
Premesso che:
-
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con il Ministro dell'ambiente,ha emanato il decreto del 24
aprile 2001, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001 (di seguito: decreto
ministeriale 24 aprile 2001), recante l'individuazione degli obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164 (di seguito decreto legislativo n.164/00);
- l'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede che le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi
di risparmio energetico e diffusione delle fonti rinnovabili attraverso
progetti che prevedono misure e interventi ricadenti tipicamente nelle
tipologie elencate nell'allegato al decreto stesso;
- l'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede, tra l'altro, che entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, sentite le regioni e le province autonome, e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, compresi i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n.
481, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità)
predispone e pubblica linee guida per la preparazione, l'esecuzione e la
valutazione consuntiva dei progetti di cui al comma 1, e i criteri e le
modalità di rilascio dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo
10, compresa la documentazione comprovante i risultati ottenuti che deve
essere prodotta dai distributori. Nella predisposizione di tali atti l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas tiene conto anche dell'esigenza di
promuovere la concorrenza, il progresso tecnologico e la tutela degli
interessi degli utenti meno abbienti. L'Autorità, sulla base
dell'attività svolta, sentite le regioni e le province autonome e a seguito
di pubbliche audizioni annuali degli operatori sopra menzionati, può
aggiornare le linee guida;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede che per l'espletamento dei compiti di cui ai commi
precedenti, l'Autorità può avvalersi della collaborazione dell'Enea,
di istituzioni finanziarie, di istituti universitari, nonché di altri
soggetti competenti in materia;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24
aprile 2001 prevede, tra l'altro, che i costi sostenuti dalle imprese di
distribuzione per la esecuzione dei progetti con le modalità di cui all'articolo
8 dello stesso decreto, possono trovare copertura, per la parte non coperta
da altre risorse, sulle tariffe per la distribuzione del gas naturale,
secondo criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas;
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n.481;
- il decreto legislativo n.164/00;
- il decreto ministeriale 24 aprile 2001;
Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità
per l'energia elettrica e il gas con delibera 30 maggio 1997,
n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei
procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas;
Vista la delibera dell'Autorità 18 settembre 1998, n.
118/98, recante approvazione di un protocollo di intesa tra l'Autorità per
l'energia elettrica e il gas e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (Enea);
Visto il documento: "Proposta di delibera per l'avvio
di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui al decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile
2001 in tema di individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'articolo
16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (PROT.AU/01/218);
Ritenuto che:
- le interrelazioni e la complementarietà tra gli
adempimenti previsti a carico dell'Autorità dall'articolo 5, comma 5, e
dall'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2001 di cui
in premessa rendano opportuna la confluenza di tali adempimenti in un unico
procedimento, anche al fine di meglio coordinare le modalità di
consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne
rappresentano gli interessi e contenendo in tal modo i tempi delle attività
preparatorie;
- ai fini delle previste consultazioni, sia opportuno
attribuire agli uffici dell'Autorità la facoltà di costituire gruppi di
lavoro, qualora tale modalità risulti necessaria per predisporre strumenti
normativi afferenti materie con particolare contenuto tecnico-specialistico
tali da richiedere la collaborazione di soggetti interessati e di formazioni
associative che ne rappresentano gli interessi, tenendo conto di apporti che
potrebbero provenire da altre amministrazioni pubbliche;
DELIBERA
Di avviare un procedimento ai fini dell'adozione dei
provvedimenti previsti in attuazione dell'articolo 5 e dell'articolo 9, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente, del 24 aprile 2001 recante
individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e
sviluppo delle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Di nominare, quale relatore per l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, il prof. Pippo Ranci;
Di attribuire al dott. Roberto Malaman, nella sua posizione
di direttore dell'Area consumatori e qualità del servizio dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas, d'intesa con il dott. ing. Claudio Di
Macco nella sua posizione di direttore dell'Area gas, la responsabilità degli
adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari
allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive dell'Autorità,
ivi incluso, relativamente alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 5 del
decreto ministeriale 24 aprile 2001, lo svolgimento di audizioni speciali per la
consultazione degli operatori interessati, compresi i soggetti di cui all'articolo
2, comma 23, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e l'acquisizione del
previsto parere da parte delle regioni e province autonome;
Di dare mandato al dott. Roberto Malaman di predisporre una
proposta per definire le modalità di collaborazione con l'Enea, nell'ambito
del protocollo d'intesa approvato dall'Autorità con propria delibera 18
settembre 1998, n. 118/98, nonché con istituzioni finanziarie, istituti
universitari e altri soggetti competenti in materia;
Di prevedere che ai fini dello svolgimento dell'attività
preparatoria delle decisioni conclusive possano essere costituiti gruppi di
lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati e di formazioni
associative che ne rappresentino gli interessi, e che si tenga conto di
eventuali apporti provenienti da altre amministrazioni pubbliche e delle
relative esigenze di coordinamento;
Di dare mandato al Presidente per le altre azioni a seguire.