GU n. 58 del 09 marzo 2002
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Pubblicata su questo sito il 19 febbraio 2002, ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
G.U. serie generale n 58 del 9 marzo 2002
Nella riunione del 28 dicembre 2001,
Premesso che:
Visti:
Considerato che esiste incertezza sulle responsabilità relative alla qualità commerciale da assegnare rispettivamente alla società di distribuzione e alla società di vendita del gas naturale quando le due attività sono societariamente separate;
Ritenuto opportuno che l'Autorità definisca gli obblighi dei soggetti che esercitano in modo societariamente separato le attività di distribuzione e di vendita del gas naturale con riferimento alla disciplina della qualità commerciale introdotta dalla deliberazione n. 47/00;
Di modificare l'articolo 31 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000, sostituendolo con il seguente:
31.1 Il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di distribuzione di gas naturale è tenuto al rispetto sia degli articoli 11 e 14, limitatamente a reclami o a richieste di informazioni scritte relative al servizio di vendita, sia al rispetto dei conseguenti obblighi di registrazione e di comunicazione di cui agli articoli 27, 28 e 29. Il soggetto che esercita l'attività di vendita è tenuto anche al rispetto dell'articolo 30, comma 1.
31.2 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita rispetta la presente direttiva con esclusione di quanto previsto dal precedente comma 31.1.
31.3 Il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale in modo societariamente separato dall'attività di vendita risponde per quanto concerne il pronto intervento agli obblighi previsti dalla presente direttiva. In particolare comunica tempestivamente i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento ed ogni loro eventuale variazione ai venditori di cui al precedente comma 31.1, che svolgono l'attività di vendita sul suo territorio, per la dovuta informazione alla clientela."
La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.