Delibera
n. 75/03
Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas spa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Pubblicata su questo sito il 4.7.2003, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione dell'1 luglio 2003,
Premesso che:
-
l'articolo 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che le imprese
del gas hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema alle altre imprese
del gas o ai clienti idonei che ne facciano richiesta, potendo rifiutare
l'accesso "solo nel caso in cui esse non dispongano della capacità necessaria,
o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere obblighi di
servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso
derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti
nel sistema, in relazione a contratti di tipo take or pay sottoscritti prima
dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE";
-
l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede
che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi
i "criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso
a parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del
dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attività di trasporto e dispacciamento"; e che entro tre mesi dal provvedimento
con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto "adottano
il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la
conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza
comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende conforme";
-
l'Autorità ha definito i criteri e gli obblighi di cui al
precedente alinea con la deliberazione 17 luglio 2002, n. 137/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di
seguito: deliberazione n. 137/02);
-
l'articolo 19, comma 19.2, della deliberazione n. 137/02
prevede che l'impresa di trasporto predisponga il codice di rete sulla base di
una procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate; e che il
successivo articolo 19, comma 3, prevede che "il codice di rete approvato
ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione";
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
-
il decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244,
di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie
dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n.
481/95 (di seguito: dPR n. 244/01);
-
la deliberazione n. 137/02;
-
la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147, del 27 giugno 2001,
recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
-
la delibera dell'Autorità 19 dicembre 2002, n. 219/02, di
adozione di provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della
legge n. 481/95 nei confronti della società Snam Rete Gas (di seguito: delibera
n. 219/02);
Visto il documento "Proposta di delibera per l' approvazione del codice
di rete predisposto dalla società Snam rete gas Spa, ai sensi dell'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (PROT AU/03/126);
Considerato che:
-
in data 14 novembre 2002, la società Snam Rete Gas Spa (di
seguito: Snam Rete Gas) ha trasmesso all'Autorità il codice di rete dalla
stessa predisposto, ai fini della verifica di cui al sopra citato articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
-
in data 10 gennaio 2003, l'Autorità ha pubblicato nel proprio
sito internet (www.autorita.energia.it) la comunicazione
dell'avvio del procedimento per la verifica di cui al precedente alinea (di
seguito: comunicazione 10 gennaio 2003);
-
con lettere in data 30 gennaio 2003 (prot. CDM/M03/239) ed in
data 14 marzo 2003 (prot. CDM/M03/708), gli uffici dell'Autorità hanno
rappresentato alla società la Snam Rete Gas alcuni profili di incompletezza e
di incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nello schema del codice di
rete sopra citato, con il quadro normativo vigente, invitando detta società a
provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni;
-
con lettera in data 20 giugno 2003 (prot. Autorità 20 giugno
2003, n. 19435), la Snam Rete Gas ha trasmesso una nuova versione del codice di
rete (codice di rete 20 giugno 2003) recante emendamenti apportati ai fini
dell'attuazione delle indicazioni di cui al precedente alinea;
-
le verifiche degli uffici dell'Autorità sul codice di rete del
20 giugno 2003 hanno evidenziato che alcuni degli interventi richiesti non sono
stati recepiti, in particolare:
- il
capitolo 5, paragrafo 4.3), nella parte in cui prevede che la "Snam Rete Gas
non sottoscriverà contratti di trasporto con soggetti richiedenti che non
abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi
di capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati
e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata
a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in
essere";
- il
capitolo 7, paragrafo 1), nella parte in cui prevede che "non saranno
riconosciute cessioni di capacità ad utenti che non provvedano alla data della
cessione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a contratti di
trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori
al valore della garanzia bancaria rilasciata a copertura degli obblighi
derivanti dai suddetti contratti di trasporto in essere, ad eccezione del caso
in cui l'utente cedente assuma espressamente nei confronti del trasportatore
responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei
corrispettivi per le capacità oggetto della cessione";
- il
capitolo 7, paragrafo 2.1), nella parte in cui prevede, tra l'altro, che "la
validità del trasferimento di capacità all'utente subentrante è sospensivamente
condizionata al pagamento da parte del suddetto utente dei corrispettivi di
capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e
già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria rilasciata a
copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in
essere";
-
l'obbligo delle imprese del gas di permettere l'accesso a
coloro che ne fanno richiesta, sancito dall'articolo 24, comma 1, del decreto
legislativo n. 164/00, implica un obbligo a contrarre con l'utente che vuole
accedere al servizio; e che tale obbligo, essendo previsto da normativa
speciale, costituisce una deroga ai principi generali di diritto civile di
autonomia e di autotutela negoziale;
-
le fattispecie di rifiuto di accesso tipizzate dall'articolo
24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00 costituiscono ipotesi
tassative di deroga all'obbligo di consentire l'accesso di cui al precedente
alinea, con la conseguente illegittimità di ogni previsione che, direttamente o
indirettamente, sia idonea ad introdurre un'ipotesi di rifiuto ulteriore;
-
le disposizioni del codice di rete del 20 giugno 2003,
elencate alle precedenti lettere a), b) e c), introducono una fattispecie di
rifiuto all'accesso al servizio di trasporto ulteriore a quelle tassativamente
tipizzate dal decreto legislativo n. 164/00, con la loro conseguente
illegittimità; e che a fronte dell'introduzione da parte della stessa Snam Rete
Gas di una clausola dall'identico contenuto nella procedura, da questa
applicata, per il conferimento della capacità di trasporto per l'anno termico
2002-2003, l'Autorità con la delibera n. 219/02 ne ha ordinato la rimozione;
-
in data 25 giugno 2003 (prot. CDM/M03/1823) gli uffici
dell'Autorità hanno comunicato alla Snam Rete Gas le risultanze istruttorie
della verifica di conformità ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo n. 164/00, rilevando il permanere nella nuova versione delle
criticità sopra declinate;
Considerato inoltre che:
-
con lettera in data 27 giugno 2003 (prot. Autorità 27 giugno
2003, n. 19916) la Snam Rete Gas ha rinunciato ad esercitare il diritto di
chiedere l'audizione finale di fronte all'Autorità, previsto dall'articolo 16,
comma 3, del dPR n. 244/02, richiedendo altresì di poter rettificare alcune
clausole del codice di rete 20 giugno 2003 "all'esclusivo scopo di migliorare
la comprensione di quanto disciplinato"; e che le rettifiche richieste dalla
Snam Rete Gas costituiscono emendamenti di tipo esclusivamente formale, non
innovando il contenuto sostanziale del codice di rete da essa predisposto;
-
nella lettera di cui al precedente alinea, la Snam Rete Gas
evidenzia altresì che le innovazioni di natura tecnica-operativa introdotte nel
codice di rete rispetto alle modalità di erogazione del servizio in precedenza
seguite dall'impresa di trasporto, in particolare "la variazione dei tempi del
giorno-gas e l'introduzione del punto di scambio virtuale", pongono la
necessità per gli utenti e per la stessa Snam Rete Gas, di poter disporre "di
un breve periodo di tempo di adeguamento dei processi organizzativi e dei
sistemi informativi"; e che pertanto, alla luce di tale motivazione, la Snam
Rete Gas richiede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 19.3
della deliberazione n. 137/02, che le disposizioni contenute nel codice di rete
20 giugno 3002 acquistino efficacia a far data dall'1 ottobre 2003, ad
eccezione delle disposizioni relative alla procedura di conferimento di
capacità nonché delle disposizioni relative alla procedura di approvazione del
medesimo codice di rete;
-
le innovazioni tecnico-operative sopra evidenziate,
condizionano l'applicabilità della disciplina di aspetti qualificanti l'erogazione
del servizio di trasporto di gas naturale ed essenziali ai fini dell'esecuzione
del relativo rapporto contrattuale; e che, in particolare, si tratta della
disciplina delle prenotazioni, assegnazioni e riassegnazioni della capacità,
della disciplina del bilanciamento, nonché della disciplina delle transazioni
di capacità;
Ritenuto che:
-
a seguito dell'esito negativo della verifica di conformità
limitatamente alle disposizioni richiamate alle lettere a), b) e c) dei
considerati, sia opportuno approvare il codice di rete 20 giugno 2003
predisposto dalla Snam Rete Gas ad esclusione di dette disposizioni;
-
l'adeguamento dei sopra citati processi organizzativi dei
sistemi informativi alle innovazioni tecnico-operative introdotte nel codice di
rete predisposto dalla Snam Rete Gas, risulti necessario ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nei capitoli da 7 a 20 del
codice di rete 20 giugno 2003; e che sia necessario prevedere che dette
disposizioni acquistino efficacia a far data dall'1 ottobre 2003;
-
sia necessario pubblicare nel sito internet dell'Autorità la
suddetta nuova versione, rettificata secondo le indicazioni formulate dalla
medesima Snam Rete Gas nella sopra citata lettera del 27 giugno 2003;
Su proposta del Direttore generale, d'intesa con il
dott. ing. Claudio di Macco e con il dott. Antonio Molteni, rispettivamente
nella loro posizione di Direttore dell'Area gas e di Direttore del Servizio
legislativo e legale
DELIBERA
- Di
approvare il codice di rete presentato dalla società Snam Rete Gas Spa ai sensi
dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
nella versione allegata alla presente proposta di delibera (Allegato A);
-
Di prevedere che le disposizioni contenute nei capitoli da 7 a
20 del codice di rete acquistino efficacia a far data dall'1 ottobre 2003;
- Di
pubblicare il codice di rete nel sito internet dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- Di
notificare alla società Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa
Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale
rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento;
- Di
dare mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.
Avverso il presente
provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14
novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica del medesimo provvedimento.