Delibera
n. 144/03
Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison T&S spa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Pubblicata su questo sito il 17 dicembre 2003, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 244.
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2003;
Premesso che:
-
l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), prevede che
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi i
"criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a
parità di condizioni, la massima imparzialità del trasporto e del
dispacciamento" e che definisca "gli obblighi dei soggetti che svolgono le
attività di trasporto e dispacciamento"; e che entro tre mesi dal provvedimento
con il quale l'Autorità fissa detti criteri, le imprese di trasporto "adottano
il proprio codice di rete, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la
conformità con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza
comunicazioni da parte dell'Autorità, il codice di rete si intende conforme";
-
l'Autorità ha definito i criteri e gli obblighi di cui al
precedente alinea con la deliberazione 17 luglio 2002, n.
137/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 190, del 14 agosto 2002 (di
seguito: deliberazione n. 137/02);
-
l'articolo 19, comma 2, della deliberazione n. 137/02, prevede
che l'impresa di trasporto predisponga il codice di rete sulla base di una
procedura aperta alla partecipazione delle parti interessate; e che il
successivo articolo 19, comma 3, prevede che "il codice di rete approvato
ovvero modificato, viene pubblicato dall'Autorità nel proprio sito internet e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione";
Visti:
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.
481/95);
-
il decreto legislativo n. 164/00;
Visti:
-
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
244, di adozione di Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie
dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera c), della legge n.
481/95 (di seguito: dPR n. 244/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n.
120/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147, del 27 giugno 2001,
recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il
dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
-
la deliberazione n. 137/02;
-
la delibera dell'Autorità 1 luglio 2003,n. 75/03 (di seguito:
deliberazione n.75/03) di approvazione del codice di rete predisposto dalla
società Snam Rete Gas Spa, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto
legislativo n. 164/00;
Considerato che:
-
in data 16 dicembre 2002 (Prot. Aut. n. 27155, del 18 dicembre
2002), la società Edison T&S Spa (di seguito: Edison T&S) ha trasmesso
all'Autorità il codice di rete dalla stessa predisposto, anche in nome e per
conto della società SGM Spa ai fini della verifica di cui al sopra citato
articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 (Allegato A);
-
in data 10 gennaio 2003, l'Autorità ha pubblicato nel proprio sito internet (www.autorita.energia.it) la comunicazione dell'avvio del
procedimento per la verifica di cui al precedente alinea;
-
con lettere in data 10 marzo 2003 (prot. CDM/M03/660) ed in
data 15 aprile 2003 (prot. CDM/M03/1076), gli uffici dell'Autorità hanno
rappresentato alla Edison T&S alcuni profili di incompletezza e di
incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nel codice di rete trasmesso,
con il quadro normativo vigente, invitando detta società a provvedere alle
conseguenti modificazioni ed integrazioni;
-
con lettera in data 15 ottobre 2003 (prot. Autorità n. 27624,
del 16 ottobre 2003), la Edison T&S ha trasmesso una nuova versione del
codice di rete (di seguito: codice di rete 15 ottobre 2003) che ha sostituto la
precedente con il conseguente rinnovamento del procedimento di verifica di cui
all'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
-
con lettera in data 12 novembre 2003 (prot. CDM/M03/3348) gli
uffici dell'Autorità hanno comunicato le risultanze istruttorie ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, evidenziando profili di
incompletezza ed incoerenza riscontrati nella nuova versione del codice di rete
15 ottobre 2003;
-
con lettera in data 14 novembre 2003 (prot. Autorità n. 29757,
del 17 novembre 2003), Edison T&S ha presentato emendamenti alla versione
del codice di rete 15 ottobre 2003 ai fini dell'attuazione di alcune delle
indicazioni di cui al precedente alinea, senza effettuare gli interventi
richiesti con riferimento a:
-
capitolo 7, paragrafo 7.2.2.1), nella parte in cui prevede che
"qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore della
capacità trasferita dagli Utenti uscenti, la differenza sarà considerata come
incremento di capacità ad Anno Termico avviato";
-
capitolo 12, paragrafo 12.1.1), nella parte in cui prevede,
limitatamente ai punti di interconnessione tra la rete gestita dalla società
Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam Rete Gas) e la rete gestita dalla Edison
T&S, che "il Trasportatore ha il diritto di chiedere all'Utente una
pressione minima garantita [ ... ] fino ad un valore pari alla pressione massima di
esercizio (o pressione di CPI), pubblicata sul sito internet del Trasportatore
per ogni tratta di metanodotto";
-
l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 137/02
prevede che "l'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un
cliente finale in precedenza servito da un altro utente, ha titolo ad ottenere
il conferimento della capacità strumentale a detta nuova fornitura", con la
conseguenza che detto utente è tenuto versare il corrispettivo per la capacità
strumentale richiesta con esclusivo riferimento al periodo successivo alla data
di conferimento;
-
il codice di rete 15 ottobre 2003 prevede per gli incrementi
di capacità ad anno termico avviato l'obbligo dell'utente di versare il
corrispettivo di capacità dall'inizio dell'anno termico o dal momento in cui
essa è disponibile; e che pertanto, la disposizione citata nella precedente lettera
a), pone in capo all'utente che attivi una nuova fornitura nei confronti di un
cliente finale in precedenza servito da un altro utente, l'obbligo di versare
il corrispettivo per la capacità strumentale anche per un periodo anteriore
alla data del conferimento, con la conseguente illegittimità di detta
disposizione;
-
la previsione riportata alla precedente lettera b), in
mancanza di un accordo tra la Snam Rete Gas e la Edison T&S che definisca
la disciplina dei valori delle pressioni nei punti di interconnessione tra le
reti gestite da dette società, attribuisce all'utente responsabilità per eventi
che rientrano nella disponibilità delle citate società;
Considerato inoltre che:
-
con la sopra citata lettera in data 14 novembre 2003, la
Edison T&S ha rinunciato ad esercitare il diritto di chiedere l'audizione
finale di fronte all'Autorità, previsto dall'articolo 16, comma 3, del dPR n.
244/02, richiedendo altresì di poter rettificare alcune clausole del codice di
rete 15 ottobre 2003; e che le rettifiche richieste dalla Edison T&S
costituiscono emendamenti di tipo esclusivamente formale, non innovando il
contenuto sostanziale del codice di rete da essa predisposto;
-
con la medesima lettera, la Edison T&S ha evidenziato che,
ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione nel sito internet
previsti nel capitolo 14, paragrafo 14.3.3), del codice di rete 15 ottobre
2003, necessita "di sviluppare un nuovo sito caratterizzato da una struttura
tecnologica adeguata all'elevata frequenza di aggiornamento dello stesso"; e
che, per tale motivo, la medesima società ha richiesto che le sia consentito di
"comunicare i programmi di manutenzione mensili (e gli eventuali aggiornamenti)
agli Utenti interessati tramite e-mail e non tramite pubblicazione, fino alla
realizzazione del nuovo sito internet prevista per l'inizio del prossimo anno
termico";
Ritenuto che, a seguito dell'esito negativo della
verifica di conformità delle disposizioni descritte in precedenza alle lettere
a) e b) dei considerati sia opportuno:
-
approvare il codice di rete 15 ottobre 2003, riformulato sulla
base degli emendamenti presentati dalla Edison T&S con la sopra richiamata
lettera in data 14 novembre 2003, ad esclusione della disposizione richiamata
nella lettera a);
-
subordinare l'approvazione della previsione richiamata nella
lettera b), alla definizione di una convenzione tra la Snam Rete Gas e la
Edison T&S che determini i criteri per la gestione tecnico-operativa dei
punti di interconnessione delle rispettive reti, in particolare le condizioni
riguardanti i valori di pressione minima garantita presso tali punti;
Ritenuto che sia necessario:
-
integrare le disposizioni contenute nel capitolo 14, paragrafo
14.3.3), del codice di rete 15 ottobre 2003, prevedendo che la Edison T&S,
fino alla realizzazione del nuovo sito internet e non oltre la data dell'1
ottobre 2004, comunichi i programmi di manutenzione mensili, e gli eventuali
aggiornamenti, agli utenti interessati tramite strumenti di posta elettronica;
-
pubblicare nel sito internet dell'Autorità il suddetto codice
di rete, rettificato sulla base delle considerazioni sopra richiamate;
DELIBERA
-
Di approvare il codice di rete presentato dalla società Edison
T&S Spa (di seguito: codice di rete), ai sensi dell'articolo 24, comma 5,
del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella versione allegata alla
presente delibera (Allegato A);
-
Di subordinare l'approvazione della disposizione contenuta nel
capitolo 12, paragrafo 12.1.1), del codice di rete, nella parte in cui prevede,
limitatamente ai punti di interconnessione tra la rete gestita dalla società
Snam Rete Gas Spa e la rete gestita dalla Edison T&S Spa, che "il
Trasportatore ha il diritto di chiedere all'Utente una pressione minima
garantita [ ... ] fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o
pressione di CPI), pubblicata sul sito internet del Trasportatore per ogni
tratta di metanodotto", alla definizione di una convenzione tra la Snam Rete
Gas Spa e la Edison T&S Spa che determini i criteri per la gestione
tecnico-operativa dei punti di interconnessione delle rispettive reti;
-
Di pubblicare il codice di rete nel sito internet
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
-
Di notificare il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento:
-
alla società Edison T&S Spa, avente sede in Foro
Buonaparte n.31, 20131 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-
alla società SGM Spa avente sede in via dei Salci n. 1,
03100 Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Di dare
mandato al Presidente e al Direttore generale per le azioni a seguire.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto
ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai
sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo
provvedimento.