Delibera
n. 96/04
Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it 22 giugno 2004, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 161 del 12.7.04
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 giugno 2004
Viste:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
-
il
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
-
la
legge 27 ottobre 2003, n. 290;
Viste:
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
-
la
deliberazione 23 dicembre 2003, n. 164/03;
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione
n. 5/04);
-
il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato
con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo
integrato), e in particolare l'articolo 49;
-
il
documento per la consultazione 19 maggio 2004, recante "Modalità applicative
del regime di perequazione specifico aziendale istituito dall'articolo 49 del
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato
con deliberazione n. 5/04";
Considerato
che
-
il
comma 49.1 del Testo integrato istituisce il regime di perequazione specifico
aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione
effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non
coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte
III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
-
ai
fini della determinazione dell'ammontare della perequazione specifica
aziendale, il comma 49.3 del Testo integrato prevede che vengano condotte
specifiche istruttorie, condotte anche in collaborazione con la Guardia di
Finanza;
-
ai
fini del calcolo del costo effettivo sostenuto dalle imprese distributrici per
l'erogazione del servizio di distribuzione occorre disporre di informazioni
economiche e patrimoniali certe e verificabili;
-
ai
sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 310/01, l'attività di
distribuzione costituisce un comparto di separazione contabile;
-
ai
sensi dell'articolo 3 della medesima deliberazione n. 310/01:
-
le disposizioni in materia di separazione amministrativa non
si applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia
inferiore a 200 GWh;
-
le disposizioni in materia di separazione contabile non si
applicano alle imprese che trasportano un quantitativo annuo di energia
inferiore a 100 GWh;
-
ai
fini delle determinazioni tariffarie per il periodo di regolazione 2004 - 2007,
adottate con deliberazione n. 5/04, relativamente al servizio di distribuzione:
- le
immobilizzazioni sono state valorizzate con il metodo del costo storico
rivalutato;
- la
vita utile dei cespiti, rilevante ai fini del riconoscimento in tariffa degli
ammortamenti, è stata riallineata agli standard internazionali;
-
in
esito alla consultazione:
- è
emersa l'esigenza di individuare modalità applicative tali da consentire
l'accesso al regime di perequazione specifico aziendale anche alle imprese
distributrici esentate dall'obbligo di redigere conti annuali separati secondo
quanto previsto dalla deliberazione n. 310/01;
- ai
fini del calcolo dello scostamento tra i costi effettivi e i ricavi ammessi dal
sistema tariffario, ha trovato sostegno la proposta di utilizzare i costi
effettivi dell'anno 2003, riportati al 2004 tramite l'applicazione dei
correttivi previsti dal meccanismo del price-cap, ed i ricavi ammessi
dall'applicazione per l'intero anno 2004 dei livelli tariffari previsti dal
Testo integrato;
Ritenuto
che:
-
ai
fini della valorizzazione dei costi effettivi riconoscibili alle imprese
distributrici che partecipano alla perequazione specifica aziendale, sia
opportuno
- utilizzare
modalità coerenti con quelle adottate ai fini delle determinazioni tariffarie
per il periodo di regolazione 2004-2007;
- fare
riferimento ai dati desumibili dai conti annuali separati, relativi
all'esercizio 2003, redatti ai sensi della deliberazione n. 310/01, nonché agli
ulteriori dati necessari ai fini della determinazione del costo storico
rivalutato delle immobilizzazioni, che verranno appositamente richiesti;
-
ai
fini del riporto all'anno 2004 dei costi operativi effettivi registrati
nell'esercizio 2003 sia opportuno utilizzare modalità coerenti con quelle
adottate ai fini del riconoscimento dei costi operativi per il periodo di
regolazione 2004-2007;
-
per
le imprese esentate dalla redazione di conti annuali separati ai sensi della
deliberazione n. 310/01, sia opportuno prevedere la possibilità di accedere
alla perequazione specifica aziendale previa compilazione di appositi prospetti
semplificati;
Ritenuto
quindi opportuno:
-
definire
le modalità applicative per l'ammissione al regime di perequazione specifica
aziendale e per lo svolgimento delle istruttorie individuali tali da garantire
certezza dei tempi e non discriminatorietà delle procedure;
-
concentrare
le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità in capo
alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) ed
avvalersi della Cassa medesima, in quanto organismo che amministra il sistema
di erogazioni correlate ai meccanismi di perequazione, per l'organizzazione della
struttura tecnica attraverso la quale effettuare le verifiche di ammissibilità
e per l'attività istruttoria
DELIBERA
Di
approvare le Modalità applicative del regime di perequazione specifico
aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato, allegate alla presente
deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Di
avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la
Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), nonché per
l'organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l'Autorità
effettuerà le verifiche di ammissibilità e l'attività istruttoria;
Di
porre a carico del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione e di
distribuzione dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di
terzi e per i meccanismi di integrazione, di cui al comma 59.1, lettera h), del
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi
di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -
Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004,
n. 5/04, gli oneri sostenuti dalla Cassa per le attività di cui alla presente
deliberazione, con separata evidenza contabile;
Di
pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle repubblica
italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché
entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.