Delibera
n. 111/04
Approvazione di 9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 e sostituzione dell'allegato a alla deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 15 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20
febbraio 2001, n. 26/01.
GU n. 203 del 30.8.04
L'Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Nella riunione del 14 luglio 2004
Visti:
-
la legge 14
novembre 1995, n. 481/95;
-
il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
-
il decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
-
i decreti
ministeriali 24 aprile 2001.
Visti:
-
la
deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
-
la
deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
-
il documento
per la consultazione 4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione
4 aprile 2002);
-
la
deliberazione 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n.
234/02);
-
il documento
per la consultazione 16 gennaio 2003;
-
la deliberazione
18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
-
la direttiva
2003/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 luglio 2003.
Considerato che:
-
l'articolo 5,
comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001 stabilisce che i distributori
e le imprese di distribuzione perseguono gli obiettivi di risparmio energetico
di cui ai decreti medesimi attraverso progetti che prevedono misure ed
interventi ricadenti tipicamente nelle tipologie elencate nell'allegato I ai
rispettivi decreti (di seguito: interventi);
-
i decreti
ministeriali 24 aprile 2001 affidano all'Autorità per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire la normativa tecnica di
riferimento per l'attuazione del disposto dei decreti medesimi e, in
particolare, di predisporre, sentite le regioni e le province autonome e a
seguito di pubbliche audizioni degli operatori interessati, linee guida per la
preparazione, l'esecuzione e la valutazione consuntiva dei progetti di cui
all'articolo 5, comma 1, dei medesimi decreti;
-
con documento
per la consultazione 4 aprile 2002 l'Autorità ha diffuso le proprie proposte
per l'attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, incluse quelle
relative alle linee guida per la valutazione consuntiva dei progetti di cui
all'articolo 5, comma 1, dei medesimi decreti, prevedendo l'individuazione di
metodi di valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e formulando 9
proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia
primaria conseguibili attraverso altrettanti interventi ammissibili ai sensi
dei medesimi decreti (di seguito: schede tecniche di quantificazione);
-
a seguito della
positiva risposta della consultazione alla proposta dell'Autorità di
individuare metodi di valutazione standardizzata, analitica e a consuntivo e
tenuto conto dei commenti ricevuti alle 9 schede tecniche di quantificazione di
cui al precedente alinea, l'Autorità:
-
con
deliberazione n. 234/02 ha approvato 8 schede tecniche di quantificazione;
-
con documento per
la consultazione 16 gennaio 2003 ha diffuso 10 nuove proposte di schede
tecniche di quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguibili da
altrettanti interventi ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali 24 aprile
2001;
-
con
deliberazione n. 103/03 ha approvato le linee guida di cui all'articolo 5,
comma 5, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
l'articolo 3,
comma 1, della deliberazione n. 103/03 dispone che ai fini della valutazione
dei risparmi conseguibili attraverso gli interventi di cui ai decreti
ministeriali 24 aprile 2001 si distinguono: a) metodi di valutazione
standardizzata; b) metodi di valutazione analitica; c) metodi di valutazione a
consuntivo;
-
l'articolo 4,
commi 1 e 2 della deliberazione n. 103/03 dispone che i parametri per la
valutazione standardizzata vengono definiti dall'Autorità, per ogni tipologia
di intervento, mediante schede tecniche per la quantificazione dei risparmi,
pubblicate a seguito di consultazione dei soggetti interessati;
-
le osservazioni
e i commenti ricevuti sulle schede tecniche di quantificazione pubblicate con
il documento di consultazione 16 gennaio 2003 hanno suggerito modifiche e
revisioni ad alcune di queste schede.
Considerato
inoltre che:
-
le schede
tecniche di quantificazione consentono la determinazione dell'energia primaria
risparmiata da ogni singolo intervento quando utilizzate congiuntamente ai
criteri di valutazione di carattere generale definiti nell'ambito della
deliberazione n. 103/03;
-
le schede
tecniche di quantificazione oggetto della presente deliberazione sono
utilizzabili anche a seguito di eventuali revisioni dei decreti ministeriali 24
aprile 2001 in quanto applicabili;
-
gli articoli
12, 13 e 14 della deliberazione n. 103/03 stabiliscono la documentazione
comprovante i risultati ottenuti dai singoli interventi che deve essere inviata
al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera u) della medesima deliberazione, o conservata
per consentire le verifiche e i controlli di cui all'articolo 7, comma 1 e
all'articolo 10, comma 1, dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
-
l'articolo 17
della deliberazione n. 103/03 stabilisce che i titoli di efficienza energetica
emessi a fronte di risparmi di energia primaria certificati ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, della medesima deliberazione sono di tre tipi:
- titoli di
efficienza energetica di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di
energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di
energia elettrica;
- titoli di
efficienza energetica di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di
energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas
naturale;
- titoli
di efficienza energetica di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi
di energia primaria attraverso interventi diversi da quelli di cui alle lettere
a) e b).
Ritenuto che non
sia opportuno dare seguito ad alcune proposte avanzate in fase di consultazione
da soggetti interessati, alcuni dei quali hanno in particolare richiesto che:
-
il campo di
applicazione della metodologia standardizzata proposta per l'installazione di
sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici
operanti su sistemi di pompaggio venisse esteso oltre la soglia di potenza dei
22 kW e a tutte quelle applicazioni in cui vi è una portata variabile di flusso
(in particolare ai sistemi acquedottistici); la proposta non è stata accettata
in quanto l'estensione del campo di applicabilità della metodologia
standardizzata determinerebbe una sensibile riduzione del livello di
accuratezza e di affidabilità delle valutazioni quantitative ottenute; per
sistemi di pompaggio di potenza superiore sarà valutata la possibilità di
sviluppare una scheda tecnica di quantificazione di tipo analitico;
-
fosse
considerata una classe di efficienza meno conservativa per i rendimenti
nominali dei motori delle pompe sui quali vengono installati sistemi
elettronici di regolazione di frequenza; la proposta non è stata accettata in
quanto le valutazioni effettuate sono ritenute equilibrate, una volta
considerate congiuntamente alle altre scelte operate nell'ambito della medesima
procedura di calcolo (in particolare del fatto che sono stati adottati valori
di ore/anno di funzionamento dei motori in funzione dei turni di lavoro tra i
più elevati nell'ambito di quelli desumibili dalle diverse fonti);
-
fosse
considerato un valore di rendimento dei motori elettrici nel settore
industriale meno conservativo nell'ambito delle classi di efficienza
considerate nella proposta; la proposta non è stata accettata in quanto le
valutazioni effettuate sono ritenute equilibrate, una volta considerate
congiuntamente alle altre scelte operate nell'ambito della medesima procedura
di calcolo (in particolare relativamente al coefficiente di utilizzo del
motore);
-
l'apparecchio
medio installato o, in subordine, quello medio venduto fosse considerato come
tecnologia di riferimento per la quantificazione dei risparmi energetici
conseguibili dall'installazione di elettrodomestici del freddo ad alta
efficienza, in luogo dell'apparecchio medio offerto sul mercato; la prima
opzione (apparecchio medio installato) non è stata accettata in quanto la
metodologia introdotta si basa sull'assunzione che il nuovo apparecchio venga
acquistato ex-novo o in sostituzione di esemplari non più funzionanti o
inadeguati; la seconda proposta (riferimento all'apparecchio medio venduto) è
stata accettata ed estesa a tutte le schede tecniche di quantificazione
relative agli elettrodomestici (frigoriferi, frigocongelatori, congelatori,
lavastoviglie, lavabiancheria);
-
il campo di
applicazione della metodologia standardizzata per gli elettrodomestici fosse
esteso agli elettrodomestici per il freddo di tipo Energy+; in conseguenza
dell'emanazione della Direttiva 2003/66/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio il campo di applicazione della scheda è stato esteso alle classi A+ e
A++;
-
fosse eliminata
la distinzione di calcolo tra erogatori per doccia a basso flusso e rompigetto
areati installati presso utenze con scaldacqua a gas ed elettrici, assumendo
valori medi di risparmio; tale suggerimento è stato accolto, per entrambi gli
interventi, solo per quanto riguarda il settore domestico, per il quale sono
risultati disponibili dati statistici necessari al calcolo di un valore medio
ponderato di risparmio;
-
il campo di
applicazione della scheda sull'installazione delle pompe di calore elettriche
ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali fosse esteso anche
al settore terziario e commerciale di piccole dimensioni; la proposta non è
stata accettata in quanto la metodologia è basata su una contabilizzazione dei
risparmi specifica per il settore domestico, che ha modalità di riscaldamento
diverse da quelle dei settori del terziario e del commercio; verrà valutata la
possibilità di predisporre una metodologia apposita per gli altri settori;
-
fosse eliminato
il requisito della perizia giurata per l'attestazione delle caratteristiche
termiche dell'edificio e del vincolo sul parametro Cd (coefficiente di dispersione);
la proposta non è stata accolta in quanto il requisito è imposto dai decreti
ministeriali 24 aprile 2001.
Ritenuto che sia opportuno promuovere l'installazione di pompe di calore
ad aria esterna in luogo di caldaie in edifici residenziali limitatamente ad
apparecchi con coefficiente di resa (COP) corrispondente almeno alla classe A
di efficienza energetica secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria di
riferimento (direttiva 2003/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3
luglio 2003) in corso di recepimento.
Ritenuto che sia opportuno:
-
procedere
all'approvazione delle schede tecniche di quantificazione proposte con
documento per la consultazione 16 gennaio 2003 per le quali non sono state
considerate necessarie revisioni a seguito della consultazione e di quelle per
le quali sono state completate revisioni suggerite dalla consultazione,
rimandando ad un provvedimento successivo l'approvazione delle schede per le
quali sono ancora in corso approfondimenti tecnici anche a seguito delle
osservazioni emerse dal processo di consultazione;
-
integrare le
informazioni fornite nelle schede tecniche di quantificazione oggetto di
consultazione e di quelle approvate con deliberazione n. 234/02 coerentemente
con quanto stabilito dalla deliberazione n. 103/03 in materia di metodologia di
valutazione utilizzata, tipologia di titoli di efficienza energetica emessi e
documentazione da conservare, in modo da facilitarne l'utilizzo da parte dei
soggetti interessati, senza con questo modificarne il contenuto tecnico
DELIBERA
-
di approvare le
9 schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria
relativi ad altrettanti interventi di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti
ministeriali 24 aprile 2001 riportate nell'Allegato A, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-
di approvare
l'inserimento nelle schede tecniche per la quantificazione di cui all'Allegato
A alla deliberazione n. 234/02 di precisazioni relative alla metodologia di
valutazione di riferimento, alla tipologia di titoli di efficienza emessi a
fronte dei risparmi energetici certificati e alla documentazione da conservare,
coerentemente con quanto stabilito dalla deliberazione n.
103/03, in modo da
facilitarne l'utilizzo da parte dei soggetti interessati e senza con questo
modificarne il contenuto tecnico;
-
di approvare la
sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02 con l'Allegato B
alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale
della stessa;
-
di pubblicare
il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in
vigore dalla data della sua pubblicazione.