Delibera
n. 135/04
Aggiornamento per l'anno 2005 dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio e per l'esazione per l'anno 2005 degli importi per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza energetica nel settore elettrico, e modifiche al Testo integrato approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 30
luglio 2004, ai sensi dell'articolo
6, comma 4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
GU n. 224 del 23.9.04
L'AUTORITA' PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione
del 29 luglio 2004
Visti:
-
la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il
decreto legislativo n. 79/99;
-
la
legge 27 ottobre 2003, n. 290;
-
il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile 2001, recante "Individuazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79".
Visti:
-
la deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio
2001, n. 156/01 (di seguito: deliberazione n. 156/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 18
settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 (di seguito: deliberazione
n. 4/04);
-
la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
-
l'Allegato
A alla deliberazione n. 05/04 (di seguito: Testo integrato);
-
la
deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 133/04.
Considerato
che:
-
ai
sensi degli articoli 6, 15, 21 e 26 del Testo integrato, per il periodo di
regolazione 2004 - 2007, l'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno aggiorna
le componenti tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo, a
copertura dei costi relativi ai servizi di trasmissione e di distribuzione
dell'energia elettrica;
-
ai
sensi del richiamato articolo 6 del Testo integrato, la quota parte della
componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi gli
ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, è aggiornata applicando:
-
il tasso di variazione medio annuo, riferito ai
dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat,;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari
riconosciuti, fissato pari al 2,5%;
-
il tasso di variazione collegato a modifiche dei
costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al
servizio universale;
-
il tasso di variazione collegato a costi relativi a
interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle
risorse;
mentre la quota parte della
medesima componente TRAS a copertura dei costi relativi alla
remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:
- il
tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi
rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla
base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- il tasso di variazione
atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
- il tasso di variazione
collegato agli investimenti netti realizzati;
- il tasso di variazione
collegato alla maggiore remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo
della capacità di trasporto su reti di trasmissione;
-
ai
sensi del richiamato articolo 15 del Testo integrato la quota parte delle
componenti r1
e r3 a copertura dei costi
operativi, inclusi gli ammortamenti relativi al servizio di distribuzione, è
aggiornata applicando:
- il
tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari
riconosciuti, fissato pari al 3,5%;
- il
tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- il
tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della
domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
-
limitatamente agli elementi r1(disMT),
r1(disBT), r3(disMT) e
r3(disBT), il tasso di variazione collegato
ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del
servizio;
mentre la quota parte delle
medesime componenti r1 e r3 a copertura dei costi
relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:
- il
tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi
rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla
base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- il tasso di variazione
atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
-
il
tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati.
-
ai
sensi del richiamato articolo 21 del Testo integrato, la componente CTR e le
componenti tariffarie di cui ai commi 19.1 e 20.1, lettera b), del medesimo
Testo integrato, sono aggiornate con le stesse modalità previste per la sopra
richiamata componente TRAS;
-
ai
sensi del richiamato articolo 26 del Testo integrato, la quota parte delle
componenti s1, s2 e
s3 a copertura dei costi
operativi, inclusi gli ammortamenti, è aggiornata applicando:
- il
tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- il tasso di riduzione annuale dei costi unitari
riconosciuti, fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5%
per il servizio di distribuzione;
- il
tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da
eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla
variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- il
tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della
domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
- limitatamente
agli elementi s3(disMT), e alla componente
s2, il tasso di variazione
collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità
del servizio;
mentre la quota parte delle
medesime componenti s1, s2 e
s3 a copertura dei costi
relativi alla remunerazione del capitale investito è aggiornata applicando:
- il
tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi
rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla
base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- il tasso di variazione
atteso della domanda di energia elettrica in Italia;
-
il
tasso di variazione collegato agli investimenti netti realizzati;
- limitatamente all'elemento s3(tras), il tasso di variazione collegato alla maggiore
remunerazione riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacità di
trasporto su reti di trasmissione.
-
i costi riconosciuti derivanti da recuperi di
qualità del servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC6
di cui al comma 1.1 del Testo integrato;
-
la base di capitale oggetto di remunerazione,
utilizzata ai fini della fissazione delle tariffe per l'anno 2004, includeva
una stima degli investimenti netti relativi all'anno 2003.
Considerato
che:
-
il
tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, rilevato dall'Istat è stato fissato, per il periodo giugno 2003 -
maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata
dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettività, al netto
dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,2%;
-
il tasso di variazione medio annuo del deflatore
degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, per il periodo II trimestre
2003 - I trimestre 2004 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato
accertato nella misura del 1,8%;
-
con
comunicazione in data 14 luglio 2004, prot. PB/M04/2625, l'Autorità ha
richiesto alle imprese distributrici di fornire le informazioni necessarie ai
fini dell'adeguamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura
dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito;
-
con
comunicazione in data 14 luglio 2004, Prot. PB/M04/2626, l'Autorità ha
richiesto ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale di
fornire le informazioni necessarie ai fini dell'adeguamento della quota parte
delle componenti tariffarie a copertura dei costi relativi alla remunerazione
del capitale investito;
-
con
comunicazione in data 15 luglio 2004, Prot. PB/M04/2657, l'Autorità ha
richiesto alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di
fornire le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della componente
di cui al comma 20.1, lettera b);
-
l'articolo
22, comma 22.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 4/04, prevede che le
imprese distributrici hanno diritto a incentivi nel caso di recuperi aggiuntivi
di continuità del servizio o, nel caso di mancato raggiungimento dei livelli
tendenziali, hanno l'obbligo di versare una penalità nel Conto "Oneri per
recuperi di continuità";
-
l'articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n.
481/95 prevede che ai fini della determinazione delle tariffe si fa riferimento
anche ai costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla
gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
-
il decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001 determina, tra l'altro, gli obiettivi quantitativi
nazionali di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nonché i
criteri generali per la progettazione e l'attuazione di misure e interventi per
il conseguimento dei predetti obiettivi;
-
l'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale
elettrico 24 aprile 2001 prevede che i costi sostenuti dalle imprese
distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi
di cui al medesimo decreto con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto
stesso possano trovare copertura, per la parte non
coperta da altre risorse, sui corrispettivi applicati ai clienti finali,
secondo criteri stabiliti dall'Autorità;
-
con deliberazione n. 156/01, l'Autorità
ha avviato un procedimento ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al
decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001;
-
l'Autorità
determinerà con successivo provvedimento i criteri e le modalità di
riconoscimento di un contributo tariffario ai costi sostenuti dalle imprese
distributrici per la realizzazione delle misure e degli interventi di cui al
decreto ministeriale elettrico 24 aprile 2001, attuate conformemente al decreto
stesso e alla deliberazione n. 103/03.
Considerato
che:
-
ai
sensi dell'articolo 13 del Testo integrato, le imprese distributrici che
aderiscono al regime tariffario semplificato sono tenute ad applicare
corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di distribuzione pari alla
tariffa massima TV2 di cui all'articolo 10 del medesimo Testo integrato;
-
con
comunicazione in data 14 maggio 2004, prot. n. 265/GZ - EF/uz, la Federazione
nazionale delle imprese operanti nel campo energetico, (di seguito:
Federenergia), ha richiesto all'Autorità di prevedere la possibilità per le
imprese distributrici che aderiscono al regime tariffario semplificato di cui
all'articolo 13 del Testo integrato, di riconoscere ai propri clienti sconti
rispetto alla tariffa massima TV2;
-
ai
sensi dell'articolo 4 del Testo integrato le imprese distributrici entro il 30
settembre di ciascun anno presentano all'Autorità le proposte di opzioni
tariffarie destinate ad essere applicate nell'anno successivo;
-
le
proposte di opzioni tariffarie di cui al precedente alinea si basano sui valori
aggiornati delle tariffe e dei parametri tariffari relativi ai servizi di
trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica aggiornati dall'Autorità
entro il 31 luglio di ciascun anno, a valere per l'anno successivo;
- Federenergia
con comunicazione in data 28 luglio 2004, Prot. n. 429/GZ - EF/pd e la società
Enel Distribuzione Spa, con comunicazione in data 29 luglio 2004, Prot.
DD/P2004008121, hanno richiesto all'Autorità di prorogare il richiamato termine
per la proposta delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 4 del Testo
integrato.
Ritenuto
che sia opportuno disporre:
-
il
tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini
dell'aggiornamento per l'anno 2005, della quota parte dei parametri tariffari a
copertura della remunerazione del capitale investito, pari all' 1,5% per
l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e all'1,7% per la potenza
impegnata;
-
l'adeguamento
della componente UC6 a copertura dei costi riconosciuti
derivanti da recuperi di qualità del servizio, in coerenza con la stima degli
incentivi che dovranno essere erogati in relazione ai previsti miglioramenti
della continuità del servizio rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorità,
prevedendo un obiettivo di raccolta di fondi per l'anno 2005 pari a circa 50
milioni di euro;
-
con
riferimento ai corrispettivi per il servizio di distribuzione, un adeguamento
dei costi riconosciuti, stimati pari a circa 50 milioni di euro, derivanti dal
conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del 24 aprile 2001, rimandando
ad un successivo provvedimento la determinazione delle modalità e dei criteri
per il riconoscimento di tali costi.
Ritenuto
inoltre opportuno:
-
prevedere
la possibilità per le imprese distributrici ammesse al regime tariffario
semplificato di cui all'articolo 13 del Testo integrato, di riconoscere ai
propri clienti sconti rispetto alla tariffa TV2;
-
modificare
il termine di cui all'articolo 4 del Testo integrato per la proposta delle
opzioni tariffarie, fissandolo al 15 ottobre
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1 |
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni di cui al comma 1.1 del Testo integrato delle disposizioni
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo
di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio
2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo
integrato); |
Articolo 2
Aggiornamento
dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e di distribuzione
per l'anno 2005
2.1 |
Le tabelle 2.1 e 2.2 dell'allegato n. 1 del Testo integrato
sono sostituite con le tabelle 2.1 e 2.2 allegate al presente provvedimento. |
2.2 |
La tabella 3 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è
sostituita con la tabella 3 allegata al presente provvedimento. |
2.3 |
La tabella 7 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è
sostituita con la tabella 7 allegata al presente provvedimento. |
2.4 |
La componente di cui al comma 19.1 del Testo integrato è
fissata pari 0,0254 centesimi di euro/kWh. |
2.5 |
La componente di cui al comma 20.1, lettera b), del
Testo integrato è fissata pari a 0,0336 centesimi di euro/kWh. |
Articolo 3
Aggiornamento
delle componenti tariffarie delle tariffe domestiche per l'anno 2005
3.1 |
Le tabelle 13, 14, 15 e 16 dell'allegato n. 1 del Testo
integrato sono sostituite con le tabelle 13, 14, 15 e 16 allegate al presente
provvedimento. |
Articolo 4
Aggiornamento dei corrispettivi rilevanti ai fini del
regime di perequazione generale per l'anno 2005
4.1 |
Le tabelle 19, 21 e 22 dell'allegato n. 1 del Testo integrato
sono sostituite con le tabelle 19, 21 e 22 allegate al presente provvedimento. |
Articolo 5
Aggiornamento
degli importi destinati al Contooneri derivanti
da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi
finali di energia elettrica per l'anno 2005
5.1 |
La tabella 25 dell'allegato n. 1 del Testo integrato è
sostituita con la tabella 25 allegata al presente provvedimento.
|
Articolo 6
Aggiornamento
degli importi destinati al Conto oneri per recuperi di continuità del servizio
per l'anno 2005
6.1 |
I valori della componente tariffaria UC6 per
il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005, sono fissati come indicato nelle
tabelle 26 e 27 allegate al presente provvedimento. |
Articolo 7
Modificazioni
del Testo integrato
7.1 |
Al comma 4.1 del Testo integrato le parole "30 settembre" sono
sostituite con le parole "15 ottobre".
|
7.2 |
Alla fine del comma 13.2 del Testo integrato sono aggiunte le
seguenti parole: "salvo quanto disposto dal comma 13.6". |
7.3 |
Dopo il comma 13.5 del Testo integrato sono aggiunti i
seguenti commi:
"13.6 Le imprese distributrici
possono applicare riduzioni alle componenti tariffarie a1,
a2 e a3, della tariffa TV2 di cui
al comma 10.1. Le riduzioni, ove previste, sono applicate a tutti i clienti
appartenenti alla relativa tipologia contrattuale.
13.7 L'applicazione delle riduzioni di cui al comma 13.6 deve essere
preventivamente comunicata all'Autorità.
13.8 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle riduzioni di
cui al comma 13.6 non possono essere oggetto di integrazione secondo quanto
previsto dall'articolo 50."
|
Articolo 8
Disposizioni
finali
8.1 |
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 entrano in
vigore l'1 gennaio 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 7 entrano in
vigore alla data di pubblicazione del presente provvedimento. |
di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(www.autorita.energia.it);
di pubblicare nel sito internet dell'Autorità il Testo
integrato, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento.