Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 206/04
Parere allo schema di provvedimento del Ministero delle attività produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso di terzi alla società Edison Lng Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 17 gennaio 2005
L'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del
23 novembre 2004
Visti:
-
la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
-
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
-
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto legislativo n. 164/00);
-
l'articolo 27, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(di seguito: legge n. 273/00);
-
la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04),
in particolare l'articolo 1, comma 17;
-
il decreto del Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato (di seguito: il Ministero) del 7 luglio 2000, n. 16767;
-
il decreto del Ministero 11 novembre 2004, n. 17282;
-
gli articoli 14 e 15, commi 15.12 e 15.13, della deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30
maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n.
120/01);
-
la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2002, n.
91/02, come
successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 91/02);
-
la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n.
137/02;
-
il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato 25 marzo 2004, n. 13036;
-
il documento "Indagine conoscitiva sullo stato della
liberalizzazione del settore del gas naturale", recante i risultati delle
indagini conoscitive condotte dall'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e dall'Autorità, concluse rispettivamente con il provvedimento 17
giugno 2004, n. 13267, e con la deliberazione 17 giugno 2004 n.
90/04;
-
il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante
"Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale
liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione" (di
seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004).
Viste:
-
la nota della Direzione generale energia risorse minerarie del
Ministero in data 28 ottobre 2004 (prot. Autorità n. 23710), con la quale è
stato richiesto all'Autorità di formulare parere in merito allo schema di
concessione di un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso
di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04 (di
seguito: Schema di Provvedimento), relativamente alla richiesta (di seguito:
Richiesta di Esenzione), formulata dalla società Edison Lng Spa (di seguito:
Edison Lng) (prot. Autorità n. 2352);
-
la documentazione integrativa trasmessa, in seguito a
richieste degli uffici, dalla società Edison Lng con note rispettivamente in
data 9 novembre 2004 (prot. Autorità 24834), 16 novembre 2004 (prot. Autorità
n. 25431); dalla società ExxonMobil International Ltd con nota in data 16
novembre 2004 (prot. Autorità n. 25354); dalla società Edison Spa con nota in data
16 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25572); dalla società Quatar Petroleum con
nota in data 18 novembre 2004 (prot. Autorità n. 25470).
Considerato che:
-
l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE prevede una procedura
individuale in base alla quale può essere concessa una esenzione alla
disciplina generale in materia di accesso alle infrastrutture di rete,
nell'ipotesi di realizzazione di nuovi terminali di Gnl, qualora sussistano le
seguenti condizioni:
- l'investimento deve rafforzare la
concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
- il livello di rischio connesso
all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la
concessione di una deroga;
- l'infrastruttura deve essere di
proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il
profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale
infrastruttura sarà creata;
- gli oneri sono riscossi presso gli utenti di
tale infrastruttura;
- la deroga non pregiudica la concorrenza o
l'efficace funzionamento del mercato interno del gas o l'efficiente
funzionamento del sistema regolato a cui l'infrastruttura è collegata;
-
il predetto articolo prevede che lo Stato membro può intestare
il potere di concedere l'esenzione, da esercitarsi caso per caso, all'autorità
nazionale di regolamentazione ovvero ad un diverso organismo la cui decisione
viene adottata sul parere obbligatorio previamente reso dall'autorità nazionale
di regolamentazione;
-
in attuazione delle predette disposizioni, l'articolo 1, comma
17, della legge n. 239/04 ha disposto che la decisione sulla richiesta di
esenzione, da adottarsi caso per caso per un periodo di tempo di almeno venti
anni ed una quota di almeno l'80 per cento della nuova capacità, è adottata dal
Ministero, previo parere dell'Autorità; e che a tal fine il Ministero definisce
i principi e le modalità per il rilascio dell'esenzione nel rispetto delle
disposizioni comunitarie;
-
nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei predetti
principi e modalità, il parere sullo Schema di Provvedimento deve essere reso
valutando la Richiesta di Esenzione con riferimento ai criteri di cui
all'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, che involgono sfere di interessi
affidati alla cura dell'Autorità;
-
la richiamata legge n. 239/04 non ha modificato la disciplina
definita dall'Autorità, con la deliberazione n. 91/02, in materia di accesso ed
erogazione del servizio di rigassificazione nel caso di realizzazione di nuovi
terminali di Gnl e di loro potenziamento.
Considerato inoltre che:
-
la Richiesta di Esenzione riguarda il terminale di
rigassificazione di Gnl da realizzarsi nel nord Adriatico nella zona marina
antistante il Comune di Porto Viro (RO) (di seguito: il Terminale); e che tale
richiesta ha ad oggetto una quota della nuova capacità in via di
realizzazione pari all'80 per cento,
per un periodo di tempo pari a venticinque anni dall'avvio dell'operatività del
terminale;
-
la valenza concorrenziale della realizzazione del Terminale è
costituita dalla opportunità di definire modalità di allocazione della capacità
non oggetto di esenzione sulla base di criteri che tengano conto dell'esigenza
di stimolare la liquidità dell'offerta di gas sul mercato nazionale, anche per
mezzo di accesso di breve termine a tale capacità o con modalità spot, al di
fuori di una logica di mera segmentazione delle quote di mercato connessa
all'utilizzo di modalità di approvvigionamento take or pay;
-
le quote nel segmento dell'approvvigionamento e nel segmento
della vendita nel mercato nazionale del gas, che verrebbero acquisite dai
soggetti coinvolti in conseguenza dell'allocazione della nuova capacità oggetto
di esenzione, non sono tali da attribuire a tali soggetti una posizione
dominante;
-
il progetto di costruzione del Terminale, trattandosi di un
terminale offshore, presenta aspetti impiantistici innovativi che
comportano rischi realizzativi e operativi, nonché costi maggiori di quelli dei
più tradizionali impianti di rigassificazione realizzati in terraferma; e che
conseguentemente, il livello di rischio associato al progetto del Terminale
risulta significativo e difficilmente allocabile con strumenti diversi da
impegni contrattuali di lungo periodo.
Ritenuto che:
-
la Richiesta di Esenzione soddisfi i criteri previsti
dall'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, relativamente alle sfere di
interessi affidati alla cura dell'Autorità;
-
si possa pertanto esprimere parere favorevole allo Schema di
Provvedimento
DELIBERA
- di
esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 23
agosto 2004, n. 239, allo Schema di Provvedimento del Ministero delle attività
produttive di concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi
a favore della società Edison Lng Spa;
-
di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle
attività produttive.