Delibera
n. 212/04
Adozione di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2005 per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi
Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it
il 14 dicembre 2004
GU n. 1 del 3.1.05
L'AUTORITÀ PER
L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 dicembre 2004
Visti:
Visti:
-
la
deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia
di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza
dell'Autorità;
-
il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007 (di seguito:
Testo integrato), approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004 n.
5/04, come successivamente modificato e integrato;
-
la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2004, n. 23/04;
-
la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2004, n. 98/04;
-
la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n.
135/04;
-
la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n.
211/04.
Considerato che:
-
ai
sensi del comma 4.1 del Testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della
deliberazione 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese distributrici che
non hanno aderito al regime tariffario semplificato di cui all'articolo 13 del
Testo integrato medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno
2005;
-
ai
sensi del comma 4.3 del Testo integrato, l'Autorità verifica la compatibilità
delle opzioni tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui
alla parte II del Testo integrato.
Considerato che:
-
122
imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'articolo
13 del Testo integrato;
-
51
imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie base per
il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di
cui al comma 4.3 del medesimo Testo integrato;
-
21
imprese distributrici hanno proposto all'Autorità opzioni tariffarie speciali
per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica
di cui al citato comma 4.3 del Testo integrato.
Considerato che:
-
con
deliberazione n. 211/04 l'Autorità ha sospeso i termini per l'approvazione
delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005;
-
ai
fini della verifica di conformità delle proposte di opzioni tariffarie ai
criteri di cui alla parte II del Testo integrato, non sono rilevanti gli
elementi diversi da quelli tariffari, quali i contributi di allacciamento o
ogni altra condizione contrattuale della fornitura e della qualità del
servizio;
Ritenuto di approvare le proposte di opzioni tariffarie
base e speciali per l'anno 2005, avanzate dalle imprese distributrici e
risultate conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del
Testo integrato
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
1.1
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e
successive modificazioni, integrate come segue:
- Testo integrato è il Testo integrato delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione
dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica - Periodo di regolazione 2004- 2007, approvato con deliberazione
dell'Autorità n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni;
- opzioni base sono le opzioni tariffarie base per
il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.1 del
Testo integrato;
- opzioni speciali sono le opzioni tariffarie
speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al
comma 7.2 del Testo integrato;
Articolo 2
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno 2005
2.1
Le opzioni base per l'anno 2005 proposte dagli
esercenti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente
deliberazione e riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto
conformi ai criteri di cui alla parte II del Testo integrato.
Articolo 3
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie speciali
per l'anno 2005
3.1
Le opzioni speciali per l'anno 2005 proposte dagli esercenti
di cui alla Tabella 2 allegata alla presente deliberazione e
riportate nella medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri
di cui alla parte II del Testo integrato.
Di pubblicare la
presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel
sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla
data della pubblicazione.