pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 08 giugno 2006
Questo provvedimento ha esaurito i suoi effetti
Delibera
n. 109/06
Avvio di procedimento per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato rese in materia di aggiornamento del vincolo sui ricavi di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04, nonché per la modifica delle medesime deliberazioni
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 6 giugno 2006
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorità) 6 maggio 2004, n. 69/04;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di
seguito: deliberazione n. 104/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004,
n. 170/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004,
n. 173/04, come
successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62/05
(di
seguito: deliberazione n. 62/05);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 122/05 (di
seguito: deliberazione n. 122/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 128/05 (di
seguito: deliberazione n. 128/05);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005,
n. 206/05 (di
seguito: deliberazione n. 206/05);
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05, 657/05,
658/05, 659/05, 660/05, 661/05, 662/05, 663/05, 664/05, 665/05, 666/05,
667/05, 668/05, 669/05, 670/05, 671/05, 672/05, 673/05, 674/05, 675/05,
676/05, 677/05, 678/05, 679/05, 680/05, 681/05, 682/05, 683/05, 684/05,
685/05, 686/05, 687/05, 688/05, 689/05, 741/05, 742/05, 743/05, 744/05,
745/05, 825/05, 826/05, 827/05, 828/05, 829/05, 830/05, 13 aprile 2005,
n. 823/05 (di seguito: sentenza n. 823/05) e 12 luglio 2005, n.
3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05);
- le decisioni del Consiglio di Stato 16 marzo 2006, n. 1398/06,
1399/06, 1400/06, 1401/06, 1402/06, 1403/06, 1404/06, 1405/06, 1406/06,
1407/06, 1408/06, 1409/06, 1410/06, 1411/06, 1413/06, 1414/06, 1415/06,
1416/06, 11 aprile 2006, n. 2003/06, 2005/06, 2007/06, 2008/06, 20 aprile
2006, n. 2201/06, 2202/06, 2203/06, 2204/06, 2205/06, 2206/06, 2207/06,
2208/06, 2209/06, 2210/06, 2211/06, 2212/06, 2213/06, 2214/06, 2215/06,
2216/06, 2217/06, 2218/06.
Considerato che:
- con le sentenze sopra richiamate, rese sui ricorsi promossi
avverso la deliberazione n. 170/04, il Tar Lombardia ha annullato
parzialmente tale provvedimento, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e
7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
- non prevedono che
il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione
sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno,
effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per
l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
- prevedono, ai
fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di
produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
- l'Autorità, con deliberazione n. 62/05 ha avviato un procedimento
per l'ottemperanza alla statuizione di cui alla precedente lettera (a),
concluso con l'adozione della deliberazione n. 122/05; e che l'Autorità ha
proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le statuizioni di
cui alla precedente lettera (b), le quali esplicano i propri effetti sui
procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno
termico 2005-2006, come anche confermato dallo stesso Tar Lombardia con
sentenza n. 3403/05;
- con riferimento all'anno termico 2005-2006, con deliberazione n.
206/05 l'Autorità ha disposto che, sino a successivo provvedimento
dell'Autorità e salvo conguaglio, devono applicarsi le tariffe di
distribuzione di gas naturale approvate nonché determinate dall'Autorità
per l'anno termico 2004-2005;
- con le decisioni sopra richiamate, rese sugli appelli
dell'Autorità avverso le statuizioni di cui alla precedente lettera (b),
il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar Lombardia,
precisando che:
- pur
essendo "anche logico e ragionevole che l'Autorità determini la base di
partenza del recupero di produttività in misura corrispondente a quella
utilizzata nel precedente periodo di regolazione, a condizione però che tale
recupero sia poi decrescente”;
- quanto statuito al precedente alinea risulta
coerente con la disciplina tariffaria definita dall'Autorità per il settore
dell'energia elettrica, in forza della quale il recupero di produttività è
costante per l'intero periodo di regolazione, in quanto tale recupero è stato
determinato in una misura inferiore a quella utilizzata nel precedente periodo;
- quanto sopra comporta l'affermazione di un principio di diritto in
forza del quale la previsione di un recupero di produttività costante nel
tempo non risulta di per sé illegittima, fintanto che si attesta su valori
inferiori rispetto a quelli previsti per il periodo di regolazione
precedente.
Considerato che:
- con la sentenza n. 823/05, il Tar Lombardia, ha parzialmente
annullato gli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 173/04 nella
parte in cui prevedono, per le tariffe di distribuzione e di vendita di
gas diversi dal gas naturale, un recupero di produttività pari al 3% e
costante per tutto il periodo regolatorio; e che l'Autorità ha presentato
appello avverso tale pronuncia sul presupposto che la stessa avesse ad
oggetto due distinti profili della deliberazione in parola, in
particolare:
- da un
lato, la previsione, per il primo anno termico del secondo periodo di
regolazione, di un valore del recupero di produttività pari a quello previsto
per il primo periodo;
- dall'altro lato, la previsione del predetto
valore in misura costante per l'intero periodo;
- inoltre, poiché la disciplina di determinazione e aggiornamento
del vincolo sui ricavi di cui all'articolo 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5, della
deliberazione n. 173/04, si fonda sui medesimi principi adottati, per
l'attività di distribuzione di gas naturale, ai fini della disciplina di
cui all'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e all'articolo 8 della deliberazione
n. 170/04, il procedimento avviato dall'Autorità con la sopra richiamata
deliberazione n. 62/05 ha riguardato anche la conseguente modifica della
deliberazione n. 173/04; e che tale procedimento si è concluso con l'adozione
della deliberazione n. 128/05;
- l'Autorità con la deliberazione n. 206/05 ha previsto,
relativamente ai servizi di distribuzione e fornitura di gas diversi dal
gas naturale, l'applicazione per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006,
salvo successivo conguaglio, dei corrispettivi indicati nelle proposte
approvate nonché quelli determinati dall'Autorità per l'anno termico
2004-2005;
- con la decisione n. 1416/06, il Consiglio di Stato ha in
parte dichiarato inammissibile e in parte respinto l'appello
dell'Autorità, e in particolare:
- ha precisato che i due profili considerati dall'appello dell'Autorità non possono
essere valutati disgiuntamente tra loro;
- ha ritenuto illegittima la previsione di
un tasso di recupero di produttività costante per l'intero periodo di
regolazione;
- quanto sopra statuito costituisce applicazione dei principi generali
formulati dal medesimo giudice nelle decisioni rese sugli appelli relativi
alla deliberazione n. 170/04, riportati agli ultimi punti del
precedente considerato, ciò che fa salva la legittimità della previsione
del valore iniziale del recupero di produttività.
Considerato che:
- sono pervenute segnalazioni da parte di esercenti il servizio di
distribuzione del gas che evidenziano l'esigenza di modificare la
disciplina tariffaria vigente relativamente alle località di nuova
realizzazione, al fine di tenere in adeguata considerazione le specificità
connesse al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno;
Ritenuto che:
- sia necessario, al fine di dare esecuzione alle sopra richiamate
decisioni del Consiglio di Stato, avviare un procedimento per la modifica
dei valori del tasso di recupero di produttività, di cui alla
deliberazione n. 170/04 e alla deliberazione n. 173/04, da applicare negli
anni termici successivi al primo;
- il predetto avvio di procedimento renda
incongruo il termine del 30 giugno, fissato per la presentazione per
l'anno termico 2006-2007 delle proposte tariffarie, dall'articolo 5 della
deliberazione n. 170/04 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04;
e che sia conseguentemente necessario differire il suddetto termine a data
da stabilirsi in esito al medesimo procedimento, prevedendo nel frattempo
l'invio dei dati relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio
2005, di cui all'articolo 5.3.1 della deliberazione n. 170/04 e
all'articolo 12.4.1 della deliberazione n. 173/04, al fine di assicurare
una tempestiva verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico
2006-2007, che verranno successivamente presentate;
- sia altresì opportuno, che il suddetto procedimento sia avviato
anche al fine di modificare la disciplina tariffaria di cui alla deliberazione
n. 170/04 e alla deliberazione n. 173/04, relativa al periodo di
avviamento e al primo anno successivo al completamento del medesimo
periodo
DELIBERA
- di
avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento di modifica della
deliberazione n. 170/04 e della deliberazione n. 173/04, relativo:
- al tasso di recupero di produttività per gli anni termici
successivi al primo, in esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato
richiamate in motivazione;
- alla disciplina tariffaria prevista per il periodo di
avviamento e per il primo anno successivo al completamento del medesimo
periodo;
- di attribuire al Direttore della
Direzione Tariffe dell'Autorità la responsabilità del procedimento;
- di
stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 15 settembre 2006;
- di
prevedere che, per l'anno termico 2006-2007, il termine per la presentazione
delle proposte tariffarie fissato, dall'articolo 5 della deliberazione n.
170/04 e dall'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, al 30 giugno di ogni
anno, sia differito a data da stabilirsi in esito al presente procedimento;
- di
prevedere che le imprese di distribuzione trasmettano i dati relativi ai nuovi
investimenti realizzati nell'esercizio 2005, di cui all'articolo 5.3.1 della
deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12.4.1 della deliberazione n. 173/04,
perentoriamente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione della
relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di
prevedere che la mancata trasmissione dei dati di cui al punto 5 nei termini
previsti comporti l'adozione da parte dell'Autorità della procedura di cui
all'articolo 5.5 della deliberazione n. 170/04 e all'articolo 12.7 della
deliberazione n. 173/04;
- di
pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione;