pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 28 giugno 2006
GU n. 184
del 09 agosto 2006
Delibera
n. 132/06
Aggiornamento per il trimestre luglio - settembre 2006 di componenti e parametri della tariffa elettrica, disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 giugno 2006
Visti:
- la
legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- la
legge 28 ottobre 2002, n. 238, di conversione in legge del decreto legge 4
settembre 2002, n. 193;
- la
legge 17 aprile 2003, n. 83, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la
legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
- il
decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la
legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre
2003, n. 314;
- il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la
legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la
legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la
legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione con modifiche del decreto legge 14
marzo 2005, n. 35;
- la
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il
decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- il
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;
- il
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19
dicembre 1995, recante disposizioni relative ai prezzi dell'energia elettrica
per i settori industriali;
- il
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il
decreto del Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 17 aprile 2001;
- il
decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di
concerto con il Ministro dell'Ambiente, 11 novembre 1999, come modificato e
integrato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto
con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 18 marzo 2002;
- il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante
criteri generali integrativi per la definizione delle tariffe dell'elettricità
e del gas;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante
assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei
clienti vincolati da parte della società Acquirente unico e direttive alla
medesima società;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 6 agosto 2004, recante
determinazione dei costi non recuperabili del settore dell'energia elettrica
(di seguito: decreto 6 agosto 2004);
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005, recante modalità di rimborso e di
copertura di costi non recuperabili, relativi al settore dell'energia
elettrica, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE (di
seguito: decreto 22 giugno 2005);
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, recante Criteri
per l'incentivazione della produzione
di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, come
integrato e modificato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive di
concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio
2006;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante
aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 24 ottobre 2005 recante direttive
per la regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni di
energia di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 5 dicembre 2005, recante
direttive per la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato, per
l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema
elettrico;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005, recante
direttive all'Acquirente unico S.p.a. in materia di contratti pluriennali di
importazione, per l'anno 2006;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 13 dicembre 2005 recante
modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2006;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 8 marzo 2006, recante Nuove
modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione
del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 febbraio 2003;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006, recante norme per
l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e di
sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale per l'anno
2006;
- il
decreto del Ministro delle Attività Produttive 3 aprile 2006, recante modifica
dell'articolo 9 del decreto 26 gennaio 2000.
Viste:
- le
deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorità) 24 settembre 2003, n. 109/03, 25 giugno 2004, n. 103/04, 30 marzo
2005, n. 54/05, 28 giugno 2005,
n. 133/05, 28 settembre 2005,
n. 201/05, 29
dicembre 2005, n. 299/05 (di seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006,
n. 61/06;
- la
deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito:
deliberazione n. 306/01) e in particolare l'articolo 2;
- la
deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2003, n. 138/03, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03) e in particolare
l'articolo 10;
- la
deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 152/03) e in particolare
l'articolo 4;
- la
deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in particolare
l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
- la
deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e
vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato
con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di
seguito: Testo integrato);
- la
deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 e in particolare l'Allegato
A, come successivamente modificato e integrato;
- l'Allegato
A alla deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come
successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 168/04) e
in particolare l'articolo 77;
- la
deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente
modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04) e in particolare
l'articolo 10;
- la
deliberazione dell'Autorità 24 dicembre 2004, n. 237/04;
- la
deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2005, n. 144/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2005, n. 186/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 13 ottobre 2005, n. 217/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2005, n. 269/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 286/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2005, n. 292/05;
- la
deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito:
deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
- la
deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione
n. 50/06) e in particolare l'articolo 9;
- la
deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2006, n. 79/06;
- la
deliberazione dell'Autorità 13 aprile 2006, 80/06;
- la
deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2006, n. 99/06;
- la
deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2006, n. 103/06 come modificata con
deliberazione 1 giugno 2006, n. 107/06;
- la
deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2006, n. 123/06 (di seguito: deliberazione
n. 123/06);
- la
nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per
la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato,
pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 ottobre 2004;
Visti:
- la
comunicazione dell'Acquirente unico SpA (di seguito: Acquirente unico) del 14
giugno 2006, prot. Autorità n. 014372, del 16 giugno 2006;
- la
comunicazione dell'Acquirente unico del 22 giugno 2006, prot. Autorità n.
015102, del 23 giugno 2006;
- la
comunicazione dell'Acquirente unico del 26 giugno 2006, prot. Autorità n.
015308, del 26 giugno 2006;
- la
comunicazione congiunta del Gestore del sistema elettrico - GRTN Spa (di
seguito: Gestore del sistema elettrico) e della Cassa conguaglio per il settore
elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno 2006, prot. Autorità n. 014145 del
14 giugno 2006;
- la
comunicazione della Cassa del 16 maggio 2006, prot. Autorità n. 012025 del 17
maggio 2006;
- la
comunicazione della Cassa del 15 giugno 2006, prot. Autorità n. 014979, del 22
giugno 2006;
- la
comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 19 giugno 2006, prot.
Autorità n. 014808, del 21 giugno 2006;
- la
comunicazione di Terna del 21 giugno 2006, prot. Autorità n. 015401, del 27
giugno 2006;
- la
comunicazione di Terna del 22 giugno 2006, prot. Autorità n. 015307, del 26
giugno 2006.
Considerato che:
- gli
elementi PC e OD della componente CCA a copertura dei costi di acquisto e di
dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, sono
fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi stimati per
l'approvvigionamento dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico;
- l'articolo
33, comma 33.3, lettera a) del Testo integrato prevede che, ai fini delle
determinazioni di cui al precedente alinea, l'Acquirente unico invii
all'Autorità entro 20 giorni dall'inizio di ciascun trimestre la stima dei
propri costi unitari di approvvigionamento relativi a ciascuno dei quattro
trimestri successivi, articolata per fascia oraria;
- ai
sensi dell'articolo 33, comma 33.3, lettera b) del Testo integrato, entro 30
giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'Acquirente unico è tenuto ad inviare
all'Autorità, la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento
comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento
sostenuti dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
- sulla
base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna si
evidenzia un elemento di incertezza relativo alla quantità di energia elettrica
destinata al mercato vincolato con riferimento al mese di marzo;
- relativamente
al periodo gennaio-aprile 2006, sulla base dei valori pubblicati
dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti residui tra i costi
effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico per l'acquisto di
energia elettrica, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n.
168/03 valorizzato al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, ed i
costi stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC della
componente CCA per il primo e secondo trimestre 2006, pari a circa 230 milioni
di euro;
- il
completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del
terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente
PC superiore al 5% del valore medio della medesima componente in vigore nel
secondo trimestre;
- relativamente
al periodo gennaio-aprile 2006, sulla base delle informazioni rese disponibili
dall'Acquirente unico e da Terna, si evidenziano scostamenti residui tra i
costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente unico in qualità di
utente del dispacciamento, inclusa la quota dello sbilanciamento di cui alla
deliberazione n. 168/03 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del
mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorità nella determinazione
dell'elemento OD della componente CCA per il primo e secondo trimestre 2006,
pari a circa 120 milioni di euro;
- il
completo recupero dello scostamento di cui al precedente alinea nel corso del
terzo trimestre del corrente anno comporterebbe una variazione della componente
OD superiore al 10% del valore medio della medesima componente in vigore nel
secondo trimestre;
con la deliberazione n. 123/06 si è avviato un procedimento atto a
definire misure urgenti ai fini di incrementare il livello di concorrenzialità
presente nel mercato del servizio di dispacciamento e, conseguentemente, di
contenere i costi a carico dei clienti finali per l'erogazione del servizio di
dispacciamento;
la quantificazione definitiva degli oneri relativi al 2005 in capo al
Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia
elettrica destinata al mercato vincolato, finanziato dalla componente UC1 non è
ancora disponibile;
- il
decreto 22 giugno 2005, prevede un piano di pagamento contingentato delle
partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, il cui
effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;
- ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005, sulle
partite economiche relative al rimborso dei costi non recuperabili, a decorrere
dall'1 gennaio 2006, è prevista l'applicazione di un interesse a favore degli
aventi diritto relativamente alle partite non rimborsate;
- i
flussi generati dall'attuale aliquota della componente A6 di cui al comma 59.1
del Testo integrato, destinata alla copertura dei costi non recuperabili, non
sono sufficienti a garantire le esigenze di pagamento dei costi non
recuperabili entro i termini stabiliti;
- il
conto di cui all'articolo 59.1, lettera b) del Testo integrato (di seguito:
Conto A3), risulta debitore nei confronti del conto di cui al comma 59.1,
lettera e) (di seguito: Conto A6), per un ammontare pari ad oltre 676 milioni
di euro;
- la
Cassa gestisce, oltre ai conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato, anche
i conti di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 306/01, di cui
all'articolo 10 della deliberazione n. 138/03, di cui all'articolo 4 della
deliberazione n. 152/03, di cui all'articolo 77 della deliberazione n. 168/04,
di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 170/04, di cui al punto 2 della
deliberazione n. 297/05 e di cui all'articolo 9 della deliberazione n. 50/06;
- il
conto per il funzionamento della Cassa, di cui alla lettera o) del comma 59.1
del Testo integrato, è attualmente alimentato dai restanti conti di cui al
medesimo comma 59.1;
- ai
sensi del comma 59.4 del Testo integrato, la Cassa può utilizzare le giacenze
esistenti presso i conti di cui al comma 59.1 del medesimo Testo integrato, per
far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità di taluno di essi,
a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è
stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda
al loro progressivo reintegro.
Ritenuto opportuno:
- modificare
in aumento la stima del costo medio annuo di approvvigionamento dell'Acquirente
unico rispetto al secondo trimestre dell'anno 2006, adeguando conseguentemente il
valore dell'elemento PC;
- date
le previsioni formulate per il terzo trimestre 2006 da Terna relativamente agli
oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente il livello medio annuo
dell'elemento OD, aumentando il valore stimato relativo ai mesi da maggio a
giugno dell'anno 2006 e mantenendo invariata la previsione fatta nel precedente
aggiornamento per i mesi da luglio a dicembre del medesimo anno;
- limitare
il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti
dall'Acquirente unico per l'acquisto di energia elettrica ed i costi stimati
dall'Autorità nella determinazione dell'elemento PC, al 5% del valore medio
della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
- limitare
il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente sostenuti
dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento ed i costi
stimati dall'Autorità nella determinazione dell'elemento OD, al 10% del valore
medio della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
- rinviare
ad un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento della componente UC1;
- prevedere
che il disallineamento finanziario evidenziato dalla gestione della componente
A3 venga transitoriamente sopportato dal Gestore del sistema elettrico, anche
tenuto conto dei proventi da interessi attivi rinvenienti dalla gestione delle
partite economiche finanziate da parte della medesima componente, maturati nel
corso dei primi mesi del corrente anno;
- dare
disposizioni alla Cassa affinché:
- tramite
l'ottimizzazione della gestione finanziaria delle giacenze disponibili nei
conti di gestione e, in primo luogo, dei conti di cui al comma 59.1 del Testo
integrato, venga contenuto l'onere finanziario derivante dal tardato pagamento
dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
- in
relazione a quanto indicato alla precedente lettera a), provveda a riavviare il
pagamento delle partite economiche di cui al richiamato decreto 6 agosto 2004
già nel corso del mese di luglio 2006 e, successivamente, con cadenza
trimestrale;
- adeguare
l'aliquota della componente tariffaria A6, in coerenza con gli obbiettivi sopra
richiamati di contenimento dell'onere finanziario derivante dal tardato
pagamento dei costi non recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
- disporre
l'avvio della graduale restituzione da parte del Conto A3 delle anticipazioni
ricevute dal Conto A6, destinando a tale scopo il gettito della componente
tariffaria A3 raccolto direttamente dalla Cassa, salvo quanto erogato
direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del sistema elettrico, a
copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3;
- modificare
il Testo integrato, prevedendo che il Conto per il funzionamento della Cassa,
di cui al comma 59.1, lettera o) del medesimo Testo integrato sia alimentato,
proporzionalmente, da tutti i conti gestiti dalla Cassa stessa
DELIBERA
Articolo 1
Definizioni
- Ai
fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate
all'articolo 1 del Testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive
modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il Testo integrato),
integrate come segue:
- Conto A3 è il conto di cui al comma 59.1, lettera b) del Testo integrato,
finanziato dalla componente tariffaria A3;
- Conto A6 è il conto di cui al comma 59.1, lettera e) del Testo integrato,
finanziato dalla componente tariffaria A6;
Articolo 2
Aggiornamento di elementi e componenti tariffarie
- I
valori dell'elemento PC, dell'elemento OD, per il terzo trimestre
(luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 2.2
allegate al
presente provvedimento.
- Per
il terzo trimestre (luglio - settembre) 2006, sono confermati i valori degli
elementi CD e INT, come fissati con deliberazione n. 299/05.
- I
valori della componente CCA per il terzo trimestre (luglio - settembre)
2006 sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2, e 3.3 allegate al presente provvedimento.
- I
valori dell'elemento PV e della componente CAD per il terzo
trimestre (luglio - settembre) 2006 sono fissati nelle tabelle 4 e 5 allegate al presente
provvedimento.
- I
valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il terzo trimestre (luglio-settembre)
2006, sono fissati come indicato nelle tabelle 6.1, 6.2 e 7 allegate al
presente provvedimento.
Articolo 3
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico
- La
Cassa provvede al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A e B
del decreto 6 agosto 2004, al netto delle quote già rimborsate, per un importo
complessivo pari a 670 milioni di euro, pro quota tra i soggetti aventi
diritto. Il pagamento è effettuato nel rispetto delle seguenti scadenze:
- entro il 5 luglio 2006, per un importo non inferiore a 350
milioni di euro;
- entro il 21 luglio 2006, per un importo pari alla differenza
tra 670 milioni di euro e la somma erogata ai sensi del precedente punto i).
- Ai
fini di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, e tenuto conto di
quanto previsto dal comma 59.4 del Testo integrato, la Cassa è autorizzata ad
utilizzare, temporaneamente e in funzione degli obbiettivi di cui al comma 5 del presente articolo, le giacenze esistenti presso
tutti i conti di gestione istituiti presso la medesima Cassa, con priorità alle
giacenze relative ai conti di cui al comma 59.1 del Testo integrato.
- A
partire dal quarto trimestre 2006, con cadenza trimestrale, la Cassa provvede
al rimborso delle partite economiche di cui agli allegati A, B e C del decreto
6 agosto 2004, compatibilmente con le giacenze esistenti e con gli obbiettivi
di cui al comma 5 del presente articolo, assicurando che:
- le partite economiche di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto 22 giugno 2005, vengano rimborsate integralmente entro la fine
dell'anno successivo a quello di competenza, e comunque entro il 31 dicembre
2009;
- le partite economiche di cui agli allegati A e B del decreto 6
agosto 2004, al netto delle quote già erogate, vengano rimborsate
subordinatamente al soddisfacimento di quanto stabilito al punto i) del
presente comma, e comunque entro il 31 dicembre 2009;
- le partite economiche di cui all'allegato C del decreto 6
agosto 2004, relativamente all'importo di competenza dell'anno 2004, al netto
delle quote già erogate, vengano rimborsate subordinatamente al soddisfacimento
di quanto stabilito al punto i) e al punto ii) del presente comma, e comunque
entro il 31 dicembre 2009.
- A
far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione, il gettito
tariffario della componente A3 versato alla Cassa dalle imprese distributrici
diverse da quelle di cui al comma 54.2 del Testo integrato, è destinato alla
reintegrazione delle anticipazioni effettuate dal Conto A6 al Conto A3, salvo
quanto erogato direttamente dalla Cassa, senza il tramite del Gestore del
sistema elettrico, a copertura di oneri gravanti sul medesimo Conto A3.
- La
Cassa, entro il 12 luglio 2006 e, successivamente a tale data, con cadenza
almeno bimestrale, sottopone alla Direzione tariffe dell'Autorità un'analisi
dettagliata della gestione finanziaria dei conti da questa amministrati
prevista per i dodici mesi successivi che, nel rispetto di quanto disposto dal
presente provvedimento, tenga conto degli obbiettivi di:
- minimizzazione degli oneri gravanti sui conti di gestione e
dovuti al riconoscimento di interessi per tardato pagamento;
- completa reintegrazione delle anticipazioni effettuate a
favore del Conto A6 da parte di altri conti, entro la fine dell'anno 2007,
coerentemente con le esigenze di cassa dei medesimi conti.
Articolo 4
Modificazioni del Testo integrato
- La lettera o) del comma 59.1 del Testo integrato è sostituita
dalla seguente:
"o) il Conto oneri per il funzionamento della
Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato, in relazione al
fabbisogno annuale della Cassa, in via proporzionale da tutti i Conti di
gestione istituiti presso la medesima Cassa;”
Articolo 5
Disposizioni finali
- Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello
Sviluppo Economico e alla Cassa.
- Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità
(www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dall'1 luglio 2006.
- Il Testo integrato, con le modifiche risultanti
dall'applicazione del presente provvedimento è pubblicato, a seguire, sul sito
internet dell'Autorità.