di approvare le seguenti disposizioni urgenti per gli esercenti il servizio di maggior tutela e l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero:
Articolo 1
Definizioni
1.1 Ai fini della presente direttiva si adottano, in quanto compatibili, le definizioni di cui al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (Allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07) come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIV) e le seguenti definizioni:
- "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- "albero fonico o IVR" è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, in funzione delle risposte fornite dal cliente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore;
- "marchio" è il segno o l'insieme di segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, compreso il logo, atti ad identificare i servizi dell'impresa o del gruppo societario, ancorché non siano stati oggetto di registrazione;
- "servizio telefonico commerciale" è il servizio telefonico che permette al cliente finale di mettersi in contatto con il proprio venditore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi commerciali e inoltro di reclami; per ogni servizio telefonico commerciale possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico commerciale può essere dotato di albero fonico o IVR;
- "legge n. 125/07" è la legge 3 agosto 2007, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia".
Articolo 2
Adempimenti delle imprese che svolgono il servizio di maggior tutela
2.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela che svolgono in maniera integrata, anche transitoriamente, sia il servizio di maggior tutela sia l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero sono tenuti ad attivare le necessarie misure per garantire la massima trasparenza nei rapporti con i clienti finali, secondo quanto di seguito indicato:
- per quanto riguarda il servizio telefonico commerciale fatti salvi gli obblighi di cui alla deliberazione 19 giugno 2007, n. 139/07:
- qualora il servizio telefonico commerciale sia unico (un solo numero), esso deve prevedere, al primo livello dell'albero fonico, un'opzione esplicita che consenta di scegliere tra servizio di maggior tutela e attività di vendita ai clienti del mercato libero;
- qualora il servizio telefonico commerciale non sia dotato di albero fonico, ma consenta un contatto diretto con l'operatore, esso deve prevedere un messaggio iniziale che chiarisca la possibilità di ottenere informazioni o presentare reclami sia per il servizio di maggior tutela che per l'attività di vendita ai clienti del mercato libero;
- qualora il servizio telefonico commerciale non sia unico, ma vi sia un numero dedicato al servizio di maggior tutela e un numero dedicato alla vendita ai clienti del mercato libero, il messaggio iniziale deve chiarire il servizio o l'attività per cui vengono fornite informazioni;
- per quanto riguarda i moduli e la documentazione contrattuale essi devono riportare in testa ad ogni pagina, con pari evidenza del marchio identificativo dell'impresa e/o del gruppo societario di appartenenza, il servizio o l'attività a cui si riferiscono;
- per quanto riguarda le bollette esse devono riportare con pari evidenza del marchio identificativo dell'impresa e/o del gruppo societario di appartenenza, il servizio o l'attività a cui si riferiscono;
- per quanto riguarda i siti internet e gli sportelli fisici diffusi sul territorio, sia gestiti direttamente sia affidati in concessione o in franchising a terzi, essi devono consentire al cliente che vi acceda di ottenere informazioni e servizi sia per il servizio di maggior tutela sia per l'attività di vendita ai clienti del mercato libero, con la massima trasparenza e senza discriminazioni;
- per quanto riguarda i contratti di vendita sottoscritti da clienti finali alimentati in bassa tensione presso gli sportelli fisici, essi devono riportare l'indicazione del punto vendita e la sigla dell'operatore che ha concluso il contratto.
Articolo 3
Adempimenti per le società appartenenti a gruppi societari
3.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela, facenti parte di gruppi societari in cui sono state separate le società che svolgono l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato libero da quelle che svolgano il servizio di maggior tutela, non possono dare informazioni o attivare promozioni riguardanti le offerte commerciali delle società appartenenti al medesimo gruppo societario operanti nella vendita al mercato libero;
3.2 Le società di vendita ai clienti del mercato libero appartenenti a gruppi societari nei quali è presente una società che svolge il servizio di maggior tutela, che utilizzino nella comunicazione e nei rapporti con i clienti il marchio del gruppo in maniera predominante rispetto all'identificativo della singola società sono tenute ad attivare le misure previste dalle lettere b), c) e, per quanto applicabili, dalle lettere a), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1.
Articolo 4
Informazioni sui prezzi biorari
4.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela forniscono ai clienti che lo richiedano e presso i quali siano stati installati misuratori elettronici non ancora abilitati alla telelettura, informazioni, attraverso i punti di contatto telefonici o fisici, sui tempi previsti per l'abilitazione alla telelettura di tali misuratori e quindi per l'accettazione della richiesta di applicazione dei prezzi biorari fissati con la deliberazione n. 237/07.
Articolo 5
Entrata in vigore e norma transitoria
5.1 Le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, entrano in vigore:
- per quanto previsto alle lettere a), punti ii. e iii., e d) dal 1° novembre 2007;
- per quanto previsto alla lettera a), punto i., dal 1° dicembre 2007;
- per quanto previsto alle lettere b), c) ed e) dal 1° gennaio 2008.
5.2 Le prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto ii., si applicano transitoriamente agli esercenti di cui al medesimo articolo che dispongono di un servizio telefonico commerciale unico (un solo numero) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2007 e la data di attuazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto i.;