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Provvedimenti

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 30 dicembre 2009

Delibera VIS 173/09

Indagine in relazione alle modalità e alle condizioni di approvvigionamento del gas naturale destinato alla fornitura nell’ambito del servizio di tutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 marzo 2008, ARG/gas 39/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 39/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/gas 136/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2009, PAS 18/09 (di seguito: deliberazione PAS 18/09).

Considerato che:

  • ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione e della specifica funzione di promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;
  • l'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007 n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
  • tale previsione trova conferma nell'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale e in quanto definito dall'Autorità nel TIVG.
  • l'Autorità ha già avuto modo di segnalare, in ultimo con la deliberazione PAS 18/09, come il mercato all'ingrosso del gas naturale sia caratterizzato da un'elevatissima concentrazione dell'offerta di carattere strutturale e che, in assenza di interventi correttivi, quali quelli proposti nella medesima deliberazione, sia necessario continuare a fissare le condizioni economiche che gli esercenti la vendita sono tenuti ad inserire tra quelle da loro liberamente offerte ai clienti finali dotati di minore potere contrattuale, non solo a causa di possibili situazioni di elevato potere di mercato nell'attività di vendita al dettaglio ma anche e soprattutto a causa del potere di mercato detenuto dall'incumbent nel mercato all'ingrosso;
  • in particolare, l'Autorità ha già avuto modo di segnalare che, se le condizioni economiche di cui al punto precedente fossero determinate, con riferimento alla componente a copertura del costo di approvvigionamento della materia prima, utilizzando i prezzi liberamente determinati nel mercato all'ingrosso, questi ultimi potrebbero aumentare anche sensibilmente, dato l'aumentato interesse da parte dei principali importatori - ed in particolare dell'incumbent - ad esercitare il potere di mercato detenuto.

Considerato, inoltre, che:

  • l'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCIt calcolata, con riferimento a ciascun trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
    1. QCI, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
    2. QEt, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo;
  • il medesimo articolo 6 del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QEt e la componente CCIt siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
  • la congiuntura economica degli ultimi mesi ha portato ad una generale riduzione dei prezzi sui mercati spot europei e potrebbe determinare l'esigenza di rinegoziare le clausole dei contratti di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri.

Ritenuto che:

  • in assenza di misure in grado di aumentare strutturalmente la rispondenza a condizioni concorrenziali dei prezzi nel mercato all'ingrosso, quali quelle proposte nella deliberazione PAS 18/09, ed in ragione di quanto nei considerati, le condizioni economiche che gli esercenti la vendita sono tenuti ad inserire tra quelle da loro liberamente offerte ai clienti finali dotati di minore potere contrattuale debbano essere determinate, con riferimento alla componente QEt, a partire dai costi di approvvigionamento degli importatori dai produttori esteri;
  • data la natura strutturale del meccanismo di determinazione della componente QEt i costi di approvvigionamento sulla base dei quali detta componente debba essere determinata siano quelli relativi ai contratti di durata pluriennale nella misura in cui questi costituiscano la parte prevalente del portafoglio di approvvigionamento degli importatori;
  • sia opportuno procedere ad avviare un'indagine finalizzata ad una più puntuale attività di monitoraggio delle modalità e delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale destinato alla fornitura nell'ambito del servizio di tutela, anche al fine di valutare tempestivamente eventuali modifiche strutturali che dovessero rendersi necessarie nelle medesime condizioni

DELIBERA

  1. di avviare un'indagine relativa alle modalità e alle condizioni di approvvigionamento del gas naturale destinato alla fornitura nell'ambito del servizio di tutela, anche al fine di valutare tempestivamente eventuali modifiche strutturali che dovessero intervenire nelle medesime condizioni;
  2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati di procedere:
    1. alla raccolta dagli operatori di tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1.;
    2. alla predisposizione ed alla trasmissione all'Autorità di note periodiche, la prima delle quali entro il 15 marzo 2010, sugli esiti delle attività di cui al precedente punto 1.;
    3. alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

28 dicembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis