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pubblicata sul sito www.arera.it in data 30 ottobre 2020

Segnalazione 27 ottobre 2020
406/2020/I/gas

Segnalazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo in merito all’articolo 114-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

INDICAZIONI GENERALI
  • Settore:    Gas
  • Ufficio Responsabile:    DREI Direzione Relazioni Esterne ed Istituzionali
DESCRIZIONE SINTETICA
  • Con la presente Segnalazione, l'Autorità manifesta forti preoccupazioni in ordine ai potenziali rilevanti effetti distorsivi che deriverebbero dall'attuazione dell'articolo 114-ter del DL n. 34/2020, che sancisce un obbligo a carico dell'Autorità di riconoscere una integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi al potenziamento o alla nuova costruzione di reti e impianti in comuni metanizzati o da metanizzare in specifiche località del Paese dallo stesso articolo individuate. A tal fine, la legge considera, dunque, presuntivamente e positivamente valutata l'efficienza ed effettuata l'analisi dei costi - benefici di detti investimenti per i consumatori. La nuova norma in questione, imponendo all'Autorità di riconoscere integralmente i costi sostenuti per gli investimenti in determinate località, supera, di fatto, i giudicati amministrativi formatisi proprio rispetto a società che operano in quelle località, impedendo all'Autorità medesima di applicare i tetti agli investimenti e, per l'effetto, creando un grave squilibrio nella disciplina regolatoria tariffaria, come noto, prerogativa e responsabilità di questa Istituzione. Ciò determinerebbe quale primaria conseguenza un improprio incremento delle tariffe e dei connessi oneri posti a carico dei consumatori finali, chiamati a sostenere tariffariamente il costo di infrastrutture sviluppate, nonostante queste comportino costi (per punto servito) ben al di sopra dei limiti previsti e potenzialmente superiori ai benefici attesi, dunque inefficienti. La disposizione in esame, inoltre, introduce un'evidente discriminazione tra le imprese di distribuzione del gas che operano nelle località esplicitamente individuate dalla norma e quelle che operano al di fuori di esse, con effetti distorsivi sulla concorrenza.
TIPOLOGIA ATTO
  • Segnalazione
RIUNIONE
  • 1131
COMUNICATI STAMPA
TESTO