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FAQ - Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica - Delibera 84/2012/R/eel (come integrata e modificata dalla deliberazione 243/2013/R/eel) e 421/2014/R/eel

  • In nessun caso è possibile applicare quanto previsto dal paragrafo 8.1.1. L'Autorità, infatti, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha previsto che:
    • gli impianti di produzione connessi in MT che entrano in esercizio a partire dal 1 aprile 2012 debbano già essere in grado di rimanere connessi alla rete nell'intervallo di frequenza fra i 47,5 Hz e i 51,5 Hz (soglie permissive), prevedendo da subito l'utilizzo del sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico che, in presenza di un guasto sulla rete MT (guasto locale), permette di ripristinare il funzionamento nell'intervallo di frequenza fra i 49,7 Hz e i 50,3 Hz (soglie restrittive), salvaguardando la qualità del servizio elettrico e garantendo la sicurezza sulla rete di distribuzione;
    • gli impianti di produzione connessi in MT entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012 siano soggetti ad interventi di adeguamento affinché gli inverter e le protezioni di interfaccia possano operare secondo quanto previsto dal paragrafo 5 e dal paragrafo 8.1 (con l'esclusione del paragrafo 8.1.1) dell'Allegato A70.

  • Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al comma 4.2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel sono finalizzate ad attestare, da parte dei costruttori di inverter e dei sistemi di protezione di interfaccia, quali prescrizioni dell'Allegato A70 e della Norma CEI 0-21 sono soddisfatte dai propri prodotti. A tal fine è necessario che tali dichiarazioni rechino le seguenti informazioni minime:
    1. dati del dichiarante e della società rappresentata;
    2. marca, modello e versione firmware del singolo prodotto;
    3. numero di poli, potenza nominale e tensione nominale dell'inverter;
    4. elenco delle sole prescrizioni dell'Allegato A70 soddisfatte o indicazione del pieno soddisfacimento delle prescrizioni dell'Allegato A70 e/o della Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI a seguito della deliberazione 84/2012/R/eel, ad esclusione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell'allegato A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21.
    Qualora un costruttore produca più prodotti, può allegare alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio una tabella recante l'elenco di tutti i prodotti, per i quali è valida la predetta dichiarazione.

  • In tali casi, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dai costruttori ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel, in relazione alla singola prescrizione dell'Allegato A70 o alla Norma CEI 0-21 per la quale è possibile il solo intervento dell'installatore, il costruttore deve dichiarare che il prodotto è predisposto per essere conforme a quanto richiesto dalla predetta prescrizione evidenziando il tipo di intervento che deve essere effettuato dall'installatore.

    Spetta quindi all'installatore attestare, nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, di aver effettuato gli interventi necessari di aggiornamento firmware o di regolazione manuale delle soglie di frequenza e/o di tensione, come indicati dal costruttore, garantendo il rispetto, da parte dei singoli componenti e dell'impianto, delle prescrizioni di cui all'Allegato A70 e/o alla Norma CEI 0-21.

  • Ferma restando la necessità, da parte del costruttore, di garantire che il prodotto è in grado di soddisfare quanto previsto dai paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 dell'Allegato A70 e che, pertanto, sia possibile impostare entrambi gli intervalli di frequenza (49,95 Hz - 50,05 Hz, e 49,9 Hz - 50,1 Hz), il medesimo costruttore è tenuto ad impostare l'intervallo di frequenza pari a 49,9 - 50,1 Hz, evidenziando, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel, che il predetto intervallo può essere modificato manualmente dall'installatore in caso di diversa richiesta da parte di Terna.
    In questi ultimi casi, spetta all'installatore attestare, nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, che è stato impostato l'intervallo di frequenza secondo quanto richiesto da Terna in applicazione dei paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 dell'Allegato A70.

  • Ai fini della quantificazione dei premi previsti dall'articolo 5 della deliberazione 84/2012/R/eel, occorre riferirsi alla data di entrata in vigore della prima versione della Guida CEI 82-25 (1 agosto 2006).

  • Sì, poiché i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, della deliberazione 84/2012/R/eel sono da intendersi come requisiti minimi.

  • In tali casi, in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della deliberazione 84/2012/R/eel, le disposizioni di cui ai commi 4.1 e 4.2 della medesima deliberazione trovano applicazione per le parti dell'impianto interessate dall'intervento di potenziamento, in relazione alla data di entrata in esercizio di ciascuna di esse. Naturalmente, per le altre parti dell'impianto, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5 in materia di retrofit, ove applicabile.

  • La finalità della dichiarazione da redigere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel è quella di attestare che l'impianto di produzione (in particolare i generatori, siano essi tradizionali o statici) e il relativo sistema di protezione d'interfaccia (SPI), a valle delle installazioni/implementazioni effettuate, siano conformi a quanto previsto dall'Allegato A70 al Codice di rete di Terna e dalle Norme CEI 0-16 e 0-21, secondo quanto specificato dalla deliberazione 84/2012/R/eel.

  • Sì, per gli impianti che effettuano l'adeguamento ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel e s.m.i. (obbligatorio entro il 31 marzo 2013), le prescrizioni di cui ai paragrafi 5 e 8 dell'Allegato A70 al Codice di rete possono essere assolte impiegando, anche parzialmente (purché in maniera tecnicamente coerente), le soluzioni previste nei paragrafi 8.8.5.1 e 8.8.5.2 e 8.8.8 (e relativi Allegati) della Norma CEI 0-16 - Edizione III.
    Inoltre, gli impianti che appartengono alla tipologia descritta nel paragrafo 8.8.5.2 della Norma CEI 0-16 - Edizione III, che hanno già effettuato l'adeguamento ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel e s.m.i., possono impiegare, qualora lo ritengano necessario, le soluzioni descritte nel suddetto paragrafo.
    In tutti i casi, il produttore dovrà fornire all'impresa distributrice una dichiarazione che attesta che l'impianto e il sistema di protezione di interfaccia sono stati realizzati in conformità a quanto previsto dalle Norme CEI e alle prescrizioni dell'Allegato A70 richieste dalla regolazione vigente. Tale dichiarazione specifica, in particolare, a quali prescrizioni dell'Allegato A70 e/o della Norma CEI 0-16 - Edizione III l'impianto ed il sistema di protezione di interfaccia sono conformi.

  • La dichiarazione di conformità richiamata dalla deliberazione 84/2012/R/eel e s.m.i. è la dichiarazione che attesta la conformità degli elementi che compongono l'impianto o del sistema di protezione di interfaccia alle prescrizioni previste dalla Norma CEI 0-16 - Edizione III. Come evidenziato nella medesima Norma, la dichiarazione di conformità viene redatta dal costruttore sulla base dei fascicoli di prova emessi da un laboratorio accreditato.

  • La deliberazione 84/2012/R/eel e s.m.i. prevede che tali dichiarazioni siano redatte, ai sensi del D.P.R. 445/00, dai costruttori dell'inverter ovvero della macchina rotante e del sistema di protezione di interfaccia. Si ritiene tuttavia che tali dichiarazioni, nei casi in cui i costruttori non siano più esistenti o siano confluiti in altre società o gruppi societari, possano anche essere redatte da enti accreditati. Ciò a condizione che il titolare dell'impianto fornisca opportuna attestazione circa l'impossibilità di ottenere le dichiarazioni dai costruttori originari per le motivazioni sopradette.

  • Nel caso di macchine rotanti, la Norma CEI 0-16 - Edizione III fa riferimento alla Norma di prodotto e non indica particolari requisiti o prove da effettuare. Non è pertanto necessario allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli enti accreditati, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità del componente alla Norma CEI 0-16 - Edizione III da parte del costruttore della macchina rotante, nei limiti relativi alla Norma di prodotto CEI EN 60034-1.

  • Nel caso di macchine rotanti, l'edizione vigente della Norma CEI 0-21 fa riferimento alle Norme di prodotto e non indica particolari requisiti o prove da effettuare. Allo stato, non è pertanto necessario allegare le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli enti accreditati, ma è sufficiente la dichiarazione di conformità del componente alla Norma CEI 0-21 da parte del costruttore della macchina rotante, nei limiti relativi alle norme di prodotto (per esempio la CEI EN 60034-1).

  • La deliberazione 243/2013/R/eel ha integrato la deliberazione 84/2012/R/eel prevedendo che i produttori devono adeguare alle prescrizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato A70 al Codice di rete:
    1. entro il 30 giugno 2014, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012, nonché gli impianti di potenza fino a 50 kW già connessi alla rete di media tensione ed entrati in esercizio alla medesima data;
    2. entro il 30 aprile 2015, gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW già connessi alla rete di bassa tensione ed entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012.
    Inoltre si precisa che, in relazione alle prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell'Allegato A70, i predetti impianti dovranno rimanere connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz.
    Come meglio specificato nella parte motiva della deliberazione 243/2013/R/eel, la finalità del provvedimento è quella di proseguire l'adeguamento alle prescrizioni previste dall'Allegato A70 degli impianti di generazione distribuita già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, tramite interventi contenuti, generalmente eseguibili dall'installatore, che possono essere svolti in loco. Per questo motivo non sono stati previsti premi per promuovere gli adeguamenti, anche perché le tempistiche non sono stringenti e poiché, come già detto, gli interventi da effettuare sono contenuti e possono essere svolti tramite un intervento in loco generalmente eseguibile dall'installatore; tali interventi possono quindi essere effettuati congiuntamente ad altri eventuali interventi di manutenzione programmati.

    Da quanto sopra detto, emerge che gli interventi di adeguamento richiesti sono sostanzialmente finalizzati a fare in modo che i predetti impianti rimangano connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz. Infatti, il comma 5bis.3 della deliberazione 84/2012/R/eel prevede che a seguito dell'adeguamento occorra esclusivamente attestare che l'impianto è in grado di rimanere connesso alla rete all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz (specificando l'intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti). Ai fini delle attestazioni di cui al comma 5bis.3 della deliberazione 84/2012/R/eel, non è richiesta l'effettuazione di prove in campo.
    Infine, poiché ai sensi delle previgenti disposizioni tecniche (poste in essere dalle imprese distributrici su base volontaria), nonché delle previgenti edizioni della Norma CEI 0-21, era necessaria una regolazione del sistema di protezione d'interfaccia non interferente con i valori indicati nel paragrafo 5 dell'Allegato A70, non si ritiene normalmente necessario alcun adeguamento all'intervallo di tensione indicato nel medesimo paragrafo 5.

  • Nel caso di impianti fotovoltaici sono presenti due valori riferibili alla potenza nominale dei medesimi impianti fotovoltaici:
    • il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici, calcolato come somma delle potenze di picco dei moduli fotovoltaici e
    • il valore della potenza nominale dell'inverter.
    Qualora, come spesso accade, il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter fossero differenti, la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, con esclusivo riferimento all'applicazione delle deliberazioni 84/2012/R/eel e 421/2014/R/eel, è pari al minimo tra il valore della potenza nominale dei pannelli fotovoltaici e il valore della potenza nominale dell'inverter.
    Ciò è infatti coerente con quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 al paragrafo 3.53 "Potenza nominale" e dalla Norma CEI 0-21 al paragrafo 3.47 "Potenza nominale".

  • In generale non è necessario installare i sistemi di protezione di interfaccia esterni, anche per impianti di produzione di potenza superiore a 6 kW già entrati in esercizio alla data del 31 marzo 2012. Rimane comunque fermo l'obbligo di garantire che gli impianti di produzione rimangano connessi alla rete almeno all'interno dell'intervallo di frequenza 49 Hz - 51 Hz (specificando l'intervallo di frequenza qualora ulteriormente esteso o, nel caso di impianti di produzione tradizionali, specificando i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti).

  • Nel caso di richieste, presentate ai sensi del TICA, di nuova connessione si devono applicare interamente le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21.
    Nel caso di richieste, presentate ai sensi del TICA, di adeguamento di una connessione esistente si devono applicare esclusivamente le disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 ovvero dalla Norma CEI 0-21 relative al nuovo impianto di produzione ovvero alla nuova sezione dell'impianto di produzione e relative al punto di connessione, fermo restando che il valore della potenza a cui fare riferimento per l'obbligatorietà di alcune disposizioni previste dalla medesima Norma CEI 0-16 ovvero dalla medesima Norma CEI 0-21 è il valore della potenza totale dell'impianto di produzione. Ad esempio, qualora si dovesse superare il valore di 6 kW della potenza dell'impianto di produzione, il produttore dovrà installare, qualora non già presenti, sistemi di protezione di interfaccia non integrati negli inverter.

  • Nel caso di connessione di un impianto di produzione già esistente a un diverso punto di connessione (anche esistente) rispetto a quello dove sia già connesso, il produttore:
    • deve prevedere, qualora necessario, l'installazione di sistemi di protezione di interfaccia, qualora non integrati negli inverter, che rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 4, comma 4.1, della deliberazione 84/2012/R/eel e vigenti alla data di attivazione della nuova connessione;
    • non è obbligato a sostituire gli inverter, anche nel caso di inverter con la protezione di interfaccia integrata, già installati prima della data di attivazione della nuova connessione relativa al nuovo diverso punto di connessione, fermo restando che tali inverter siano conformi a quanto previsto dagli articolo 4, 5, 5bis e 6 della deliberazione 84/2012/R/eel.

  • Nel caso di potenziamento di un impianto di produzione esistente si devono applicare le disposizioni previste dall'articolo 4 della deliberazione 84/2012/R/eel esclusivamente alle sezioni dell'impianto di produzione relative al potenziamento. A tal fine, le tempistiche previste dal comma 4.1 della medesima deliberazione 84/2012/R/eel si applicano con riferimento alla data di entrata in esercizio delle sezioni dell'impianto di produzione relative al potenziamento.