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Scheda tecnica

Consultazione 377/2014/E/com

Misure per ampliare l'accesso e ottimizzare i flussi del Servizio Conciliazione Clienti Energia e orientamenti per efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

31 luglio 2014

Con il Documento per la consultazione 377/2014/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti su possibili interventi finalizzati sia ad ampliare l'accesso al Servizio Conciliazione Clienti Energia e ad ottimizzarlo, sia ad efficientare i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie già operativi.
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 settembre 2014.

In particolare, l'Autorità intende estendere ai prosumer[1]:

  1. la possibilità di accedere al Servizio Conciliazione.
    • Nello svolgimento della propria attività, il prosumer si interfaccia con il venditore per quanto riguarda, da un lato, l'acquisto dell'energia prelevata - come accade per qualsiasi cliente finale - e, dall'altro, la vendita dell'energia immessa. Il prosumer, inoltre, si rivolge al distributore locale per effettuare la connessione del proprio impianto alla rete e, sempre in capo al distributore, si collocano tutte le attività inerenti alla misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata. Il GSE è invece responsabile dello svolgimento di alcuni servizi, erogati e sottoposti ai poteri di regolazione e controllo dell'Autorità, nei confronti dei prosumer (quali, ad esempio, il servizio di scambio sul posto e il servizio di ritiro dedicato, gestiti secondo disposizioni definite dall'Autorità e in forza di apposite convenzioni sottoscritte con il prosumer)[2].
    • Per tutte le controversie scaturenti da tali rapporti, si intende rendere fruibile il Servizio Conciliazione anche per i prosumer, che oggi non dispongono di specifici strumenti di risoluzione extragiudiziale della controversie insorte nei confronti degli operatori e del Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE). L'intenzione è quella di introdurre l'obbligatorietà della partecipazione alla procedura da parte del distributore (in quanto soggetto regolato) e del GSE (esclusivamente per le attività regolate dall'Autorità: il ritiro dedicato, lo scambio sul posto e le modalità di erogazione degli incentivi).
  2. la possibilità (per le sole controversie derivanti dalla sua qualità di produttore) di ricorrere ad un meccanismo di decisione presso l'Autorità, applicando la procedura giustiziale di cui alla deliberazione 188/2012/E/com.
    L'orientamento posto in consultazione considera due possibili alternative:
    • la prima opzione prevede che il prosumer possa sempre esperire un tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione, che diventa (per le sole controversie nei confronti del gestore di rete in qualità di produttore e in caso di mancato accordo) requisito di ammissibilità (quindi tentativo di conciliazione obbligatorio) per accedere alla successiva fase decisoria;
    • la seconda opzione prevede invece che tali controversie giungano subito alla fase decisoria, eventualmente scremando tale flusso sulla base della taglia dell'impianto o della sua tensione (ad es. 1 MW o BT), applicando agli impianti al di sotto di tali soglie il meccanismo della prima opzione (tentativo di conciliazione obbligatorio).

Inoltre, nel Documento per la consultazione l'Autorità indica come orientamento l'obbligatorietà della partecipazione al Servizio Conciliazione sia del distributore che dell'esercente la maggior tutela anche per le procedure attivate dai clienti finali; ciò in una logica di omogeneità delle tutele che devono essere garantite da soggetti regolati nei confronti dei consumatori di energia. Il raggiungimento dell'accordo rimane rimesso all'esclusiva volontà delle parti.
Infine, prevede:

  • la compressione e l'efficientamento delle tempistiche procedurali del Servizio Conciliazione, rendendo così disponibile un maggior tempo alle parti per la ricerca dell'accordo. Ciò migliorerà ulteriormente la tempistica media di risoluzione della controversia con accordo (oggi di 62 giorni dall'attivazione; dato abbondantemente al di sotto dei 90 giorni previsti come termine massimo, e già in linea con la recente direttiva 2013/11/UE in corso di recepimento). Il Servizio Conciliazione, anche su richiesta del conciliatore, potrà prorogare di 30 giorni il termine massimo per le pratiche maggiormente complesse (come previsto dalla normativa europea citata).
  • la pubblicazione nel sito web dell'Autorità (unitamente ai dati relativi all'andamento complessivo del Servizio Conciliazione) di un elenco nominativo degli operatori che aderiscono alle procedure di conciliazione e che sottoscrivono accordi.

L'Autorità avvia anche una prima ricognizione fra gli stakeholder riguardo all'eventuale attivazione del Servizio Conciliazione anche su richiesta dell'operatore. Ciò nella prospettiva, illustrata in occasione della presentazione della Relazione Annuale 2014, che ulteriori interventi vadano realizzati in una logica deflattiva del contenzioso giudiziario e in una visione prospettica di efficienza dei costi e di virtuale simmetria.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale.

[1] Il prosumer è il soggetto che è al contempo cliente di energia elettrica e produttore, limitatamente agli impianti con potenza fino a 10 MW.

[2] I reclami nei confronti del GSE da parte dei prosumer, utenti per la parte regolata, rientrano nelle competenze dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. m), della legge 481/95 e, per questo, si applica anche al GSE la disciplina degli obblighi di risposta alle richieste di informazioni dello Sportello per il consumatore.

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